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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03276/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3984/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.A.

Vaccaro, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – avverso la sentenza n. 9252/17, depositata il 3 novembre 2017, e notificata il 24 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; CATASTO udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con sentenza n. 9252/17, depositata il 3 novembre 2017, e notificata il 24 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dalle parti, odierne controricorrenti, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica (in € 6.860,00) della rendita catastale proposta (in € 2.312,00) con la dichiarazione docfa presentata dai contribuenti relativamente ad unità immobiliare sit a in Napoli alla via Scarlatti n.198 (censita in catasto alfol.15, p.lla 793 , sub 57 , graffat a p.lla 989 sub 5, cat.D/8). 1.1 –Il giudice del gravame ha considerato, in sintesi, che: - doveva ritenersi inutilizzabile la documentazione depositata dall’Ufficio nel primo grado di giudizio (a riscontro comparativo della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare) in quanto tardivamente prodotta, e atteso che detta inutilizzabilità non erastata «neppure sanata davanti a questa C.T.R. con la costituzionedell'ufficio, che avrebbe potuto depositare, sempre nel rispetto dei termini, nuovamente la documentazione di cui si discorre provvedendo ad integrare un inizio di provaacquisita, sia pure irritualmente, in primo grado»; - rilevava, poi, che la motivazione posta a fondamento della rettifica risultava «generica ed astratta » a fronte delle deduzioni probatorie dei contribuenti che avevano «dimostrato in maniera convincente eprecisa, attraverso la perizia di parte, molto puntuale e dettagliata, la propria propostatenendo conto di tutte le caratteristiche tecniche, costruttive e logistiche dell'unitàimmobiliare, che, per la sua collocazione e urbanistica,presenta molte limitazioni.».

2. –L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti sotto plurimi profili atteso che, innanzitutto, le censure di violazione di legge (anche processuale) trovano il loro (diretto) referente nei medesimicontenuti della gravata sentenza e che, ad ogni modo, la stessa esposizione dei fatti di causa risulta congruamente funzionale allo svolgimento dei motivi di ricorso.

2. – Tanto premesso, i l primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 58, comma 2, ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva rilevato l’inutilizzabilità di documentazione che, prodotta in primo grado, era stata ridepositata nel giudizio di secondo grado e che, ad ogni modo, integrava il giudizio estimativo portato dall’avviso di accertamento che, per l’appunto, richiamava detta documentazione. 2.1 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla stessa documentazione oggetto del primo motivo di ricorso, assumendo l’Agenzia che detta documentazione era stata ritualmente ridepositata in allegato alle controdeduzioni di appello.

3. –Il primo motivo - dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo –è fondato, e va accolto. 3.1 – Come si desume, innanzitutto, dall’avviso di accertamento catastale, la documentazione utilizzata a comparazione della rettifica di valore risultava specificamente indicata nello stesso avviso di accertamento ed era posta a base della determinazione del valore venale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28).

Tanto posto, il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 25 (v., ancora di recente, il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 71), con riferimento alla formazione del fascicolo di ufficio da parte della segreteria della Corte di merito, dispone che nel fascicolo di ufficio sono inseriti «i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti…», e che «I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio».

Detta disposizione, pertanto, è alla base dell’orientamento in più occasioni, e sotto distinti profili, espresso dalla Corte, essendosi rilevato, in tema di ricorso per cassazione, che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità exart. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. ( Cass. Sez.

U., 3 novembre 2011, n. 22726); e che – a riguardo (ora) del divieto di nuove prove in appello - i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661). 3.2 – Non sussisteva, dunque, un onere di riproduzione processuale, nel secondo grado di giudizio, della documentazione già prodotta nel primo grado (seppur tardivamente), né, del resto, lo stesso giudice del gravame ha dato conto di una (irrituale)restituzione, da parte della segreteria,del fascicolo di parte con gli atti depositati.

4. – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Artt. 1, comma 2, 36 e 61, dell’art. 111, sesto comma, Cost., deducendo, in sintesi, che lo stesso accertamento posto a fondamento della valutazione di congruità della rendita catastale dichiarata con procedura docfa poggiava su ragioni, e presupposti, rimasti del tutto inespressi, così risolvendosi in una motivazione apparente che non dava conto dei contenuti estimativi specificamente assunti a fondamento della decisione. 4.1 –Il quarto motivo, formulato in via di subordine ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 cod. civ., ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, la ricorrente che la consulenza di parte avrebbe dovuto ritenersi ex se inidonea a superare la valutazione estimativa espressa nell’avviso di accertamento.

5. –Anche il terzo motivo –dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo –è fondato, e va accolto. 5.1 –Come reso esplicito dai contenuti decisori sopra ripercorsi, il fondamento della valutazione estimativa operata dalla Corte di merito a riguardo della correttezza della rendita catastale proposta con la dichiarazione docfa è rimasto (del tutto) inespresso e, in buona sostanza, affidato ad una argomentazione autoreferenziale, a contenuti apodittici.

Non è dato, quindi, identificare le ragioni poste a fondamento del decisum, non avendo la gravata sentenza dato conto dell’oggetto delle indicazioni rinvenienti dalla consulenza di parte («molto puntuale e dettagliata»), delle stesse «caratteristiche tecniche, costruttive e logistiche dell'unità immobiliare» e, alfine, delle medesime sue «molte limitazioni» dovute a una (anch’essa non meglio precisata) «collocazione e urbanistica». 5.2 -Come, di vero, ripetutamente rilevato dalla Corte, la posizione paritaria che le parti assumono davanti al giudice tributario - a sua volta chiamato a verificare la fondatezza della pretesa impositiva con esame (nel merito) del rapporto giuridico che vi è implicato - non consente di attribuire (anche) alla relazione di stima utilizzata dall'Ufficio un'efficacia dimostrativa ex se (o quale atto pubblico, quanto al suo contenuto), indipendentemente, dunque, dall'effettiva idoneità persuasiva (per certezza e concludenza dei dati evidenziati) delle fonti di prova addotte all'interno di un processo che, per la sua struttura, ammette un maggior spazio di operatività delle prove cosiddette atipiche (v., ex plurimis, Cass., 24 febbraio 2020, n. 4864; Cass., 8 maggio 2015, n. 9357; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193; Cass., 25 giugno 2014, n. 14418; Cass., 23 febbraio 2011, n. 4363; Cass., 13 aprile 2007, n. 8890; Cass., 12 aprile 2006, n. 8586; Cass., 30 maggio 2002, n. 7935).

E, ancora più di recente, si è osservato che anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione,a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038).

A riguardo, poi, del giudizio estimativo in senso proprio, la Corte ha rilevato che la valutazione del giudice tributarionon è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo; così che il relativo apprezzamento è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione(Cass., 3 aprile 2024, n. 8839; Cass., 19 giugno 2020, n. 12021; Cass., 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., 21 novembre 2005, n. 24520).

6. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M La Corte - accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbi i residui motivi; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3984/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.A. Vaccaro, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – avverso la sentenza n. 9252/17, depositata il 3 novembre 2017, e notificata il 24 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania; CATASTO udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 9252/17, depositata il 3 novembre 2017, e notificata il 24 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dalle parti, odierne controricorrenti, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica (in € 6.860,00) della rendita catastale proposta (in € 2.312,00) con la dichiarazione docfa presentata dai contribuenti relativamente ad unità immobiliare sit a in Napoli alla via Scarlatti n.198 (censita in catasto alfol.15, p.lla 793 , sub 57 , graffat a p.lla 989 sub 5, cat.D/8). 1.1 –Il giudice del gravame ha considerato, in sintesi, che: - doveva ritenersi inutilizzabile la documentazione depositata dall’Ufficio nel primo grado di giudizio (a riscontro comparativo della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare) in quanto tardivamente prodotta, e atteso che detta inutilizzabilità non erastata «neppure sanata davanti a questa C.T.R. con la costituzionedell'ufficio, che avrebbe potuto depositare, sempre nel rispetto dei termini, nuovamente la documentazione di cui si discorre provvedendo ad integrare un inizio di provaacquisita, sia pure irritualmente, in primo grado»; - rilevava, poi, che la motivazione posta a fondamento della rettifica risultava «generica ed astratta » a fronte delle deduzioni probatorie dei contribuenti che avevano «dimostrato in maniera convincente eprecisa, attraverso la perizia di parte, molto puntuale e dettagliata, la propria propostatenendo conto di tutte le caratteristiche tecniche, costruttive e logistiche dell'unitàimmobiliare, che, per la sua collocazione e urbanistica,presenta molte limitazioni.». 2. –L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti sotto plurimi profili atteso che, innanzitutto, le censure di violazione di legge (anche processuale) trovano il loro (diretto) referente nei medesimicontenuti della gravata sentenza e che, ad ogni modo, la stessa esposizione dei fatti di causa risulta congruamente funzionale allo svolgimento dei motivi di ricorso. 2. – Tanto premesso, i l primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 58, comma 2, ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame aveva rilevato l’inutilizzabilità di documentazione che, prodotta in primo grado, era stata ridepositata nel giudizio di secondo grado e che, ad ogni modo, integrava il giudizio estimativo portato dall’avviso di accertamento che, per l’appunto, richiamava detta documentazione. 2.1 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla stessa documentazione oggetto del primo motivo di ricorso, assumendo l’Agenzia che detta documentazione era stata ritualmente ridepositata in allegato alle controdeduzioni di appello. 3. –Il primo motivo - dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo –è fondato, e va accolto. 3.1 – Come si desume, innanzitutto, dall’avviso di accertamento catastale, la documentazione utilizzata a comparazione della rettifica di valore risultava specificamente indicata nello stesso avviso di accertamento ed era posta a base della determinazione del valore venale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28). Tanto posto, il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 25 (v., ancora di recente, il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 71), con riferimento alla formazione del fascicolo di ufficio da parte della segreteria della Corte di merito, dispone che nel fascicolo di ufficio sono inseriti «i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti…», e che «I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio». Detta disposizione, pertanto, è alla base dell’orientamento in più occasioni, e sotto distinti profili, espresso dalla Corte, essendosi rilevato, in tema di ricorso per cassazione, che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità exart. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. ( Cass. Sez. U., 3 novembre 2011, n. 22726); e che – a riguardo (ora) del divieto di nuove prove in appello - i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661). 3.2 – Non sussisteva, dunque, un onere di riproduzione processuale, nel secondo grado di giudizio, della documentazione già prodotta nel primo grado (seppur tardivamente), né, del resto, lo stesso giudice del gravame ha dato conto di una (irrituale)restituzione, da parte della segreteria,del fascicolo di parte con gli atti depositati. 4. – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Artt. 1, comma 2, 36 e 61, dell’art. 111, sesto comma, Cost., deducendo, in sintesi, che lo stesso accertamento posto a fondamento della valutazione di congruità della rendita catastale dichiarata con procedura docfa poggiava su ragioni, e presupposti, rimasti del tutto inespressi, così risolvendosi in una motivazione apparente che non dava conto dei contenuti estimativi specificamente assunti a fondamento della decisione. 4.1 –Il quarto motivo, formulato in via di subordine ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 cod. civ., ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, la ricorrente che la consulenza di parte avrebbe dovuto ritenersi ex se inidonea a superare la valutazione estimativa espressa nell’avviso di accertamento. 5. –Anche il terzo motivo –dal cui esame consegue l’assorbimento del quarto motivo –è fondato, e va accolto. 5.1 –Come reso esplicito dai contenuti decisori sopra ripercorsi, il fondamento della valutazione estimativa operata dalla Corte di merito a riguardo della correttezza della rendita catastale proposta con la dichiarazione docfa è rimasto (del tutto) inespresso e, in buona sostanza, affidato ad una argomentazione autoreferenziale, a contenuti apodittici. Non è dato, quindi, identificare le ragioni poste a fondamento del decisum, non avendo la gravata sentenza dato conto dell’oggetto delle indicazioni rinvenienti dalla consulenza di parte («molto puntuale e dettagliata»), delle stesse «caratteristiche tecniche, costruttive e logistiche dell'unità immobiliare» e, alfine, delle medesime sue «molte limitazioni» dovute a una (anch’essa non meglio precisata) «collocazione e urbanistica». 5.2 -Come, di vero, ripetutamente rilevato dalla Corte, la posizione paritaria che le parti assumono davanti al giudice tributario - a sua volta chiamato a verificare la fondatezza della pretesa impositiva con esame (nel merito) del rapporto giuridico che vi è implicato - non consente di attribuire (anche) alla relazione di stima utilizzata dall'Ufficio un'efficacia dimostrativa ex se (o quale atto pubblico, quanto al suo contenuto), indipendentemente, dunque, dall'effettiva idoneità persuasiva (per certezza e concludenza dei dati evidenziati) delle fonti di prova addotte all'interno di un processo che, per la sua struttura, ammette un maggior spazio di operatività delle prove cosiddette atipiche (v., ex plurimis, Cass., 24 febbraio 2020, n. 4864; Cass., 8 maggio 2015, n. 9357; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193; Cass., 25 giugno 2014, n. 14418; Cass., 23 febbraio 2011, n. 4363; Cass., 13 aprile 2007, n. 8890; Cass., 12 aprile 2006, n. 8586; Cass., 30 maggio 2002, n. 7935). E, ancora più di recente, si è osservato che anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione,a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038). A riguardo, poi, del giudizio estimativo in senso proprio, la Corte ha rilevato che la valutazione del giudice tributarionon è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo; così che il relativo apprezzamento è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione(Cass., 3 aprile 2024, n. 8839; Cass., 19 giugno 2020, n. 12021; Cass., 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., 21 novembre 2005, n. 24520). 6. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M La Corte - accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbi i residui motivi; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche pe
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