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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1997

Cassazione n. 29256/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/49-- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; rilevato che il ricorso - articolato in due motivi - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che entrambi i motivi siano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/49-- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; rilevato che il ricorso - articolato in due motivi - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che entrambi i motivi siano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 29256/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris