CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 luglio 1977 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1977 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 dicembre 1982 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 29 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; sentiti gli avvocati D'Aloisi per Borghi e Fabietti e Valenza per Russo, che si sono richiamati alle conclusioni di cui ai rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Giudicati con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia dal Giudice dell'udienza preliminare di Roma perchè ritenuti responsabili i primi due del reato associativo previsto e punito dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, descritto al capo M) della rubrica e tutti e tre per diversi fatti sanzionati ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, dello stesso decreto, realizzati (capi B, C, D,F) in concorso tra Borghi e Fabietti e altri soggetti, uno dei quali separatamente giudicato ([OSCURATO:PERSONA]); dal Borghi (capi E, G), commessi sempre in concorso con altri soggetti (oltre al [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], condannato e non ricorrente); infine dal Russo (capo H, anche nel caso realizzato in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]). 2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilità per tutti i reati giudicati in primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per i capi D), G), H) e in coerenza ha ridotto le pene irrogate in primo grado. 3. Propongono ricorso tutti i suddetti imputati, e, in particolare, Fabietti e Borgo per il tramite dello stesso difensore e con un'unica impugnazione. 3.1.Prendendo le mosse da quest'ultimo ricorso, si lamenta, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, carente o manifestamente illogica e contradditoria: -in relazione al capo M), l'assenza di argomentazioni in risposta ai rilievi addotti con l'appello in ordine alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo, alla stabilità che deve connotare l'accordo sotteso all'ipotesi di reato contestata, nonché alla consapevole adesione da parte dei due imputati al programma criminale comune, non desumibile unicamente dalla realizzazione dei ritenuti reati fine, occasionali ragioni di illecito estranee ad una egida unitaria; - in riferimento a tutti gli altri capi di imputazione, la marcata inadeguatezza degli elementi probatori valorizzati a sostegno della ritenuta responsabilità, singolarmente scrutinati con riguardo a ciascuna delle contestazioni mosse ai due ricorrenti, relative ai capi dalla lettera B) alla lettera G) della rubrica; - con riguardo alla ritenuta aggravante dettata dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, l'inconferenza del ragionamento logico seguito in sentenza atteso che la citata aggravante risulta desunta unicamente dagli importi assertivamente pagati a titolo di corrispettivo per l'acquisto della sostanza stupefacente nelle singole occasioni fatte oggetto di contestazione, in termini di manifesta contraddittorietà rispetto alle soglie di riferimento delineate dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite e senza alcuna verifica in relazione alle connotazioni qualitative della stessa; -in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse senza una adeguata motivazione e senza valorizzare il contegno processuale tenuto dai due ricorrenti;- in riferimento alla pena irrogata e agli aumenti apportati per la continuazione, non motivati malgrado la riscontrata distanza dal minimo edittale e il portato non indifferente dei singoli incrementi all'uopo disposti. 3.2. Nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta difetto di motivazione e violazione dell'art 192, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte omesso di rispondere alle critiche sollevate in appello in ordine al carattere solo apparentemente individualizzante ascritto agli elementi indicati quali momenti di riscontro alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] indicati in primo grado e acriticamente riproposti dai giudici di appello a fronte della inadeguatezza emarginata dalla difesa con il gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Merita un parziale accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai capi C), F) e limitatamente alla motivazione spesa in relazione alla aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per una nuova valutazione sul punto, che porta con sé anche lo scrutinio delle doglianze prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche e in ordine alla pena irrogata, non potendosi escludere in linea di principio una diversa valutazione nel merito dei relativi momenti di giudizio all'esito della nuova disamina del tema oggetto dell'intervento rescindente. Si sono, invece, rivelati inammissibili i motivi prospettati nell'interesse dei suddetti in relazione alla ritenuta responsabilità per l'imputazione associativa di cui al capo M) nonché per i reati fine loro rispettivamenl:e ascritti, anche in relazione alla ritenuta aggravante ex art. 80, comma 2, citato, riferita ai capi B), E). L'infondatezza dei motivi di ricorso prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] porta alla reiezione del relativo ricorso. 2. Prendendo le mosse dal ricorso unitariamente proposto nell'interesse di Fabietti e Borghi, va subito evidenziata l'inammissibilità delle censure dirette a contestare il giudizio di responsabilità reso dai giudici del merito in relazione al reato associativo, in questa sede contestato sia in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo M), sia in ordine alla specifica partecipazione ascritta ai due ricorrenti. 2.1. Il ricorso sul punto è aspecifico perché omette un confronto puntuale ed effettivo con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte di appello su tali temi, essenzialmente imperniato sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, che decise di collaborare dopo il suo arresto, intervenuto nel novembre del 2017 (quando venne rinvenuto nella disponibilità di 25 KG di cocaina); dichiarazioni auto ed etero accusatorie sistematicamente trascurate dai rilievi articolati in questa sede dalla difesa, alle quali i giudici del merito hanno dato un coerente portato probatorio perchè puntualmente integrate dalle emergenze offerte dalle intercettazioni e dall'ulteriore attività di indagine (in particolare le rilevazioni GPS e altre dichiarazioni rese da ulteriori coimputati), correttamente valorizzate a riscontro. 2.2. La lettura delle due sentenze di merito, conformi sul tema e dunque sovrapponibili nel relativo portato argomentativo, lascia emergere un quadro probatorio diretto a delineare, con stringente puntualità, l'azione del gruppo associativo descritto al capo M), diretta a favorire l'importazione dall'Olanda e la successiva collocazione sul territorio laziale e segnatamente romano, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Importazione e successiva collocazione sul mercato interno curate, sin dal 2012, da cittadini albanesi e italiani, tra i quali spiccavano [OSCURATO:PERSONA], quale importatore, e [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che curava lo smercio della sostanza sul territorio italiano, entrambi arrestati nel 2017 nel corso dell'indagine cha ha dato i prodromi a quella oggetto della odierna regiudicanda. 2.3. Avuto riguardo alle vicende oggetto del processo in disamina, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe dapprima a coadiuvare il Daliu, per poi subentrare al suddetto dopo il suo arresto, dando continuità ai contatti olandesi e garantendo nel tempo il flusso di forniture in precedenza favorito dall'associazione criminale originaria, diretto alla collocazione sul territorio laziale della sostanza in questione. Attività assicurata, in questo segmento temporale, grazie alla collaborazione garantita da [OSCURATO:PERSONA] (subentrato al Testi), ma soprattutto da Fabietti e Borghi, che tramite continui acquisti ne permettevano in termini di immediata stabilità il relativo smercio. In particolare, secondo le indicazioni del collaborante valorizzate in sentenza, confortate dalle altre emergenze indiziarie, il Fabietti era il destinatario effettivo e primario della sostanza, curandone anche il lato finanziario, mentre il Borghi era il primo consegnatario della merce. Il tutto secondo moduli fattuali replicati con sistematicità in più occasioni, attestati dalle diverse situazioni illecite stigmatizzate dai numerosi capi di imputazione ascritti (anche) agli odierni ricorrenti. E' così emerso che in un periodo di tempo breve, compreso tra il mese di settembre del 2017 e quello di novembre dello stesso anno, ma al contempo connotato da una sistematicità delle relative iniziative illecite piuttosto intensa (per la ripetitività dei carichi pervenuti dall'Olanda e per il rilievo degli stessi), il [OSCURATO:PERSONA], sfruttando l'abbrivio tracciato dalla pregressa struttura associativa e avvalendosi del contributo del sodale [OSCURATO:PERSONA] (giudicato e condannato in questo processo anche per l'imputazione associativa), ebbe a provvedere all'importazione di circa 85 Kg di cocaina dall'Olanda (capo A, estraneo alla regiudicanda) attraverso cinque diversi trasporti illeciti; provvista questa che, all'esito di uno stabile accordo commerciale in tal senso, è stata di volta in volta venduta in Italia in gran parte in favore di Fabietti e Borghi o comunque grazie alla intermediazione di questi (capi da B a G della rubrica) e in misura meno consistente del Russo (rimasto estraneo alla imputazione associativa e coinvolto solo nel capo H). 2.4. In questa cornice, integralmente trascurata dal ricorso, si inseriscono sia l'imputazione associativa sia le contestazioni relative ai singoli reati fine ascritti ai due ricorrenti. Rispetto alla prima il ricorso è affetto da una marcata aspecificità. La difesa tralascia integralmente ogni confronto con il motivare delle due sentenze di merito diretto ad emarginare gli estremi oggettivi dell'associazione in contestazione; a mettere in evidenza la prospettica indeterminatezza del comune programma criminale, destinato ad andare oltre le singole forniture di volta in volta garantite ai due ricorrenti dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei diversi carichi programmati dall'Olanda siccome cristallizzate dai capi di imputazione relativi ai diversi reati fine, dando corpo ad una stabile collaborazione tra i protagonisti delle vicende a giudizio; a segnalare le seppur rudimentali connotazioni strutturali e organizzative evocate a supporto dell'azione illecita del gruppo in contestazione; a rimarcare la consapevole inserzione delle condotte illecite riferite ai due ricorrenti siccome inquadrate all'interno di un più ampio, prospettico, campo d'azione criminale, riferibile al comune gruppo associativo. In parte qua, è sufficiente rifarsi alla sintesi argomentativa del portato della sentenza di primo grado operata dalla Corte del merito alla luce dell'inequivoco quadro probatorio fotografato dalla sentenza appellata, soprattutto laddove si valorizza, ad integrazione del narrato del [OSCURATO:PERSONA], l'insieme delle intercettazioni e delle altre emergenze di indagine acquisite in relazione alle imputazioni di cui ai capi C), F) (pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata): indicazioni, di essenziale rilevanza nel definire il tema della responsabilità per l'imputazione associativa, con le quali il ricorso non si confronta in alcun modo, così da rendere del tutto evanescente la doglianza che occupa. 3. Una soluzione identica meritano le censure di volta in volta spese in relazione ai singoli reati satellite riferiti ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Borghi. Le doglianze risultano connotate da un ripetuto canovaccio prospettico: senza mai mettere in discussione la forza e il rigore del narrato del chiamante, che pure rassegna uno dei poli valutativi essenziali del giudizio da spendere ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche nel parametrare la forza logica da chiedere al riscontro esterno che ne confermi il portato, la difesa ha sistematicamente contestato l'efficacia ascritta in sentenza agli elementi evocati a supporto dello stesso quali conferme alle accuse del chiamante. Contestazione formulata, tuttavia, in termini all'evidenza inadeguati, perchè mai frutto di un puntuale confronto con le complessive indicazioni argomentative offerte dalle due sentenze di merito, al più risolvendosi, per contro, in una lettura alternativa del compendio probatorio di riferimento, mai in grado di inficiare la linearità logica di quella offerta dalle due sentenze di merito. Da qui l'inconsistenza delle relative censure nei termini di seguito succintamente evidenziati in ragione della sostanziale inconferenza e laconicità dei relativi rilievi critici. 3.1.Così è a dirsi, in primo luogo, per la contestazione di cui al capo B). La difesa si duole della ritenuta inadeguatezza del dato captato diretto a confermare sia la consegna della cocaina descritta nel capo di imputazione (per un peso di 10 KG) al Borghi, sia il coinvolgimento nel fatto del Fabietti. Ancora una volta il ricorso trascura le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], imprescindibile punto di partenza della valutazione che occupa anche in relazione al valore da ascrivere al portato delle intercettazioni e degli altri elementi utilizzati dai giudici del merito per integrarne ab extemo il portato probatorio. La lettura delle due conformi sentenze di merito piuttosto fa giustizia della manifesta infondatezza della censura. La Corte del merito, ribadendo sinteticamente quanto evidenziato in primo grado in termini più analitici (pagina 17 della sentenza appellata), sempre facendo leva sulle dichiarazioni del collaborante, ha puntualizzato il satisfattivo riscontro alle stesse offerto dalle intercettazioni evocate sul punto, destinate a dare contezza dei colloqui occorsi tra Borghi e il chiamante in funzione della consegna di denaro relativa alla fornitura in questione (la prima, tra quelle emarginate dalle indagini, che ebbe a coinvolgere i tre imputati in questione). Del resto, il narrato del collaborante ha trovato ulteriore supporto nel riferimento operato ai rilievi inerenti ai movimenti tracciati dal GPS, richiamati dal G.U.P., dai quali è anche emerso il luogo di incontro relativo alla consegna della sostanza, rintracciato nella via [OSCURATO:PERSONA], laddove era posta l'abitazione del Borghi, anche questo aspetto descritto dal collaborante nel riferire della fornitura operata in favore di entrambi i ricorrenl:i. Né merita censure il giudizio relativo al coinvolgimento nella vicenda anche del Fabietti, in linea, sempre, con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Il riscontro relativo al coinvolgimento del Fabietti viene, infatti, coerentemente argomentato facendo leva sulle modalità complessive di quasi tutte le vicende a giudizio, che hanno visto il Borghi quale immediato consegnatario della droga (fatte salve le eccezioni puntualmente ritagliate sempre in termini conformi al narrato del collaborante); sostanza che veniva acquistata essenzialmente nell'interesse del Fabietti, effettivo destinatario dei diversi approvvigionamenti operati grazie al [OSCURATO:PERSONA], il tutto secondo lo schema espressamente riferito dal fornitore. Conclusione questa immune a fratture logiche che la difesa contrasta inadeguatamente, valorizzando, in modo erroneo, una lettura frazionata e atomistica delle emergenze probatorie, sganciata dalla complessiva interpretazione che occorre effettuare del quadro fattuale all'uopo acquisito. 3.2. Anche in ordine al capo C (inerente alla cessione di una quantità indefinita di stupefacente, effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] ai due ricorrenti per un corrispettivo pari ad euro 63.000), la difesa lamenta l'inadeguatezza del dato oggetto di captazione, chiamato a riscontro delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e valorizzato, ad avviso dei ricorrenti, in forza di mere suggestioni e non di concreti momenti fattuali e logici a conferma. Il ricorso, anche sul punto, è aspecifico, perché non contiene una critica puntuale e mirata rispetto al complessivo argomentare speso sul punto della sentenza gravata. Argomentare diretto a emarginare con logica stringente i diversi momenti probatori richiamati a sostegno della responsabilità dei due ricorrenti sia in ordine alla consegna della droga, sia in relazione al pagamento del corrispettivo pattuito, facendo leva sull'inequivoco portato delle captazioni richiamate ad integrazione delle propalazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] nonché sul tenore delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio (vedi pag. 9 e 11 della sentenza impugnata), aspetti integralmente trascurati dall'impugnazione o contrastati in modo del tutto apodittico, senza attingere adeguatamente le valutazioni rese dalla Corte del merito. 3.3. In ordine al capo D), legato alla fornitura di un quantitativo imprecisato di cocaina (reso in coincidenza con il secondo carico di cocaina ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] e spedito dall'Olanda), ottenuta pagando un corrispettivo (parziale) di 24.000 euro, il ricorso replica i vizi che lo connotano con sistematicità: reitera il giudizio di inconsistenza del dato offerto dalle intercettazioni, estrapolando il portato delle relative emergenze di indagine dalla cornice fattuale di complessivo riferimento offerta, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaborante (secondo il quale dei carichi pervenuti dall'Olanda la gran parte era stata fornita ai due ricorrenti).Lungo questa linea, la difesa omette di confrontarsi con il fatto che, pacificamente, la droga relativa al secondo carico proveniente dall'Olanda era pervenuta prima della specifica fornitura in disamina; e trascura di criticare le emergenze offerte dal tracciamento GPS, valorizzate dai giudici del merito, che, lette in uno ai colloqui captati, davano adeguata conferma sia della consegna, ribadita in termini di riscontrata sistematicità, della sostanza (avvenuta ancora una volta presso l'abitazione del Borghi: si veda pag. 20 della sentenza di primo grado che riporta le emergenze di indagine richiamate in quella di appello), sia del pagamento, peraltro parziale, del corrispettivo dovuto (confermato dal riferimento alle captazioni di cui al prog. 407 del 16 ottobre 2017 delle ore 13.23). Il tutto secondo canoni di valorizzazione interpretativa affatto illogici. 3.4. Il capo di imputazione sub E) riguarda la posizione del solo Borghi: in particolare, attiene a una cessione operata dal [OSCURATO:PERSONA] con il concorso del [OSCURATO:PERSONA] e con l'intermediazione del ricorrente di una quantità non precisata di cocaina resa in favore di un terzo soggetto presso il quale il collaborante venne accompagnato proprio dal Borghi. Secondo la difesa, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero trovare un utile riscontro nel tracciamento GPS evocato in sentenza e non altrimenti su pportato. Ancora una volta, tuttavia, il ricorso non si confronta con la puntualità delle indicazioni offerte dal collaborante (riportate alla pag. 20 sentenza di primo grado), adeguatamente supportate dal tracciamento GPS, letto e valorizzato anche dai giudici dell'appello mettendo in evidenza che, nel ricostruire il percorso dell'autovettura del collaborante sino al luogo fissato per la consegna illecita, il citato dato ha dato conto di una sosta avvenuta in coincidenza con il luogo di abitazione del Borghi, realizzata prima di operare il prelievo dal luogo di deposito della sostanza (pag. 11 sentenza). Anche in parte qua, dunque, la censura attinge inadeguatamente le valutazioni rese dalla Corte del merito a conferma di quelle espresse in primo grado, destinate senza incertezze a supportare adeguatamente il giudizio di responsabilità. 3.5. Il capo F) della rubrica riguarda un quantitativo imprecisato di cocaina (parte del terzo carico spedito dall'Olanda e ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA]) ceduto per un corrispettivo di euro 74.000. Anche in parte qua, ad avviso della difesa, mancherebbe la prova della consegna della droga e del pagamento del corrispettivo. Per contro, la sentenza di appello contiene un puntuale richiamo al portato delle inequivoche emergenze indiziarie emarginate dal G.U.P. (pag. 21/22 della sentenza appellata), sia in relazione alle intercettazioni (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al prelievo della sostanza e alla successiva consegna presso il luogo di riferimento dei due imputati), sia in relazione al pagamento effettuato dal Fabietti. Aspetti che il ricorso integralmente trascura di contrastare. 3.6. Infine, anche in relazione al capo G) della rubrica, che coinvolge il solo [OSCURATO:PERSONA] e attiene alla vendita di 1 kg di cocaina siccome resa in linea con le dichiarazioni del collaborante, si lamenta l'assenza di un valido riscontro esterno al propalato del chiamante. Ma il rilievo è immediatamente smentito dalle due sentenze di merito, laddove si mette in rilievo sia l'intercettazione relativa alla richiesta della sostanza, sia quella afferente alla consegna della stessa (pagine 22 e 23 della sentenza di primo grado), anche nel caso effettuata presso il luogo di residenza del Borghi, a completamento di un quadro probatorio che senza incertezze supporta la ritenuta responsabilità per il fatto a giudizio. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di Borghi e Fabietti mette, inoltre, in discussione il confermato riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per i capi B), C), E), F); aggravante che la Corte del merito ha, invece, escluso per i capi D), G), riformando sul punto la decisione appellata. 4.1. La difesa lamenta la mancata individuazione della quantità di sostanza ceduta e la puntuale identificazione della relativa quota di principio attivo; in ogni caso, anche a voler valorizzare il portato dei corrispettivi pattuiti, considerato il costo medio della cocaina, ad avviso della difesa si perviene a valori di certo inferiori alla soglia - basata sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile- valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità al di sotto della quale deve escludersi la configurabilità della circostanza in questione alla luce delle indicazioni di principio offerte dalla sentenze delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e n. 14722 del 30 gennaio 2020, Polito (soglia minima, per la sostanza a giudizio, determinata in misura di 1500 grammi). 4.2. Sul punto occorre distinguere tra quanto argomentato in relazione ai capi B), E), rispetto alle motivazioni stese per sostenere l'aggravante in oggetto per i capi C), F). 4.2.1. Per le prime due imputazioni giova subito precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, i relativi capi di imputazione e i successivi riscontri processuali danno immediata contezza della quantità lorda di sostanza ceduta in dette occasioni, rispettivamente pari a 10 e 3 KG di cocaina. Né il ricorso contrasta con specificità il tracciato logico segnato dalle due sentenze di merito (vedi pag. 24 di quella di primo grado) in forza del quale il principio attivo della sostanza ceduta nel caso andrebbe ricavato in via inferenziale facendo leva su quello riscontrato con riguardo ai 25 Kg di analoga sostanza importati in occasione dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] (principio quantificato in misura del 77%), considerata l'identità del canale di approvvigionamento, la contiguità temporale delle forniture, l'assenza di rimostranze operate dai due ricorrenti quanto alla qualità della sostanza riscontrata in quella occasione. In questa ottica, non può revocarsi in dubbio che per le forniture di cui al capi B) ed E), la sentenza non merita censura alcuna: considerato il peso lordo della sostanza si perviene pacificamente a valori soglia certamente superiori alla quota minima indicata dalle citate sentenze delle Sezioni Unite per la configurabilità della detta aggravante laddove il dato non risulti ovviato, come nella specie, da altre indicazioni di segno contrario utili a superarne il rilievo inferenziale. 4.2.2. Il ragionamento seguito in sentenza non regge, tuttavia, se riferito alle emergenze acquisite in relazione agli altri due capi (C, F). La Corte del merito è pervenuta ad una identica conclusione pur in assenza della puntuale indicazione della quantità di sostanza fornita nella specie. Nel tentativo di superare l'inadeguatezza al fine della sentenza di primo grado (che erroneamente considerava in modo globale l'insieme della sostanza fornita ai due imputati dal collaborante, senza frazionarne il portato con riguardo alle specifiche contestazioni mosse in relazione a ciascun acquisto), al dato quantitativo i giudici di appello sono pervenuti valorizzando i corrispettivi pagati (pari a 63.000 euro per il capo C) e a euro 74.500 per il capo F), così da risalire a ritroso alla quantità lorda ceduta, all'uopo considerando un costo medio della cocaina indicata in 38.000 euro al Kg (valore che le difese non hanno contestato e che in assenza di altri elementi questa Corte non può che validare, trattandosi di elemento in fatto estraneo alla sua immediata verifica). È a dirsi, tuttavia, che anche a voler seguire siffatto percorso logico, non si perviene alla conclusione privilegiata in sentenza. Sia per il capo F (in termini marginali, ma, comunque, sussistenti) e soprattutto per il capo C), non si raggiunge la soglia minima dei 1500 grammi precisata dalla citata sentenza "Biondi". Gli ímporti pagati, considerando il detto valore medio di costo, portano, infatti, all'acquisto di 1650 grammi lordi per il capo C) ed a 1940 grammi lordi circa per il capo F): considerato il principio attivo indicato in sentenza (77%) si perviene in coerenza a valori soglia inferiori a quello minimo considerato dalla giurisprudenza di questa Cori:e, più volte citato. Limitatamente all'aggravante della ingente quantità riferita ai capi C), F), il percorso logico seguito in sentenza non regge, dunque, perché intrinsecamente contraddittorio: la relativa incongruenza manifesta che lo connota impone una rinnovazione del relativo giudizio di valore sul punto, con conseguente assorbimento, per quanto già anticipato, delle censure prospettate con gli altri motivi di ricorso. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita l'accoglimento. A differenza di quanto evidenziato dalla difesa, infatti, l'insieme delle emergenze indiziarie evocate a riscontro delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi dotato di adeguata forza individualizzante. 5.1. Il ricorso non contrasta il giudizio credibilità soggettiva del collaborante né l'attendibilità intrinseca del relativo narrato con il quale si descriveva il ricorrente quale interlocutore privilegiato nella vendita della sostanza reperita in Olanda nel torno di tempo di cui alla contestazione, evidenziandone il contesto familiare, il luogo di residenza, i contatti con il Testi, che, cognato dell'imputato, in origine seguiva la collocazione sul mercato interno della sostanza importata dall'Olanda. Piuttosto, viene messa in discussione la forza dei riscontri esterni chiamati a supportare il detto propalato. 5.2. Ciò posto, rileva la Corte che dalla lettura della :sentenza impugnata emerge l'individuazione di validi momenti di riscontro individualizzante al narrato del [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo tratti dal 1:racciato GPS relativo all'auto del collaborante, che, in ben sedici occasioni, ebbe a sostare presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. Ora, muovendo dalia considerazione in forza della quale il riscontro può essere costituito da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, che non deve avere lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, finirebbe per fondare ex se la condanna e non a rilevare quale momento di mera integrazione della chiamata di correità, ritiene la Corte che proprio l'intensità numerica di tali contatti, vieppiù se letti alla luce delle dichiarazioni del collaborante (che rirnarcava la sensibile rilevanza da assegnare al grado della collaborazione illecita occorsa con il Russo dopo l'arresto del Testi) e della incontrastata assenza di altri soggetti coinvolti nell'indagine collocati in quel determinato contesto territoriale, consente di ascrivere al dato in questione una incidenza inferenziale c:onfermativa utile a supportare il giudizio di responsabilità, senza incorrere in alcun vizio logico manifesto. L'inferenza logica da ascrivere al citato dato, del resto, ha trovato ulteriore supporto, meno dirimente, ma comunque utile al fine, nel riferimento alla intercettazione in seno alla quale viene riportata la frase proferita dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) in occasione di una delle soste sopra rassegnate (la captazione per l'appunto venne realizzata allorquando la persona intercettata si trovava a bordo dell'auto del collaborante posizionata nei pressi del civico di residenza del ricorrente). In siffatto contesto, la Vata, rivolgendosi al chiamante ebbe a chiedergli "cosa voleva il pelato", facendo riferimento, secondo i giudici del merito, a connotazioni fisiognomiche riferibili al ricorrente e così confermando ulteriormente i momenti di ripetuto contatto del [OSCURATO:PERSONA] con il Russo, già riscontrati dai tracciati GPS. Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, siffatta descrizione, nel suo sintetico tenore, non entra in conflitto logico immediato con l'immagine del Russo valorizzata all'atto della individuazione fotografica resa dal [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentava non calvo, ma comunque molto stempiato e con i capelli rasati e, dunque, in termini compatibili con gli sviluppi logici rassegnati dai giudici del merito. Piuttosto, ad avviso del Collegio, seppur in termini di minor rigore logico, una volta letta in termini sinergici con le altre risultanze, vale comunque a supportare il complessivo portato delle emergenze istruttorie evocate a sostegno della puntuale individuazione di validi riscontri esterni al narrato del [OSCURATO:PERSONA], utilizzato a sostegno della responsabilità ascritta all'imputato per le condotte di cui al capo H). Da qui la reiezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]