CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese) tempestivamente depositate dal difensore della parte civile Inps; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il triplice vizio di motivazione in punto di valutazione della prova non è consentito in quanto volto ad ottenere una rivisitazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti; che la Corte territoriale, rispondendo alle doglianze oggetto di appello e qui pedissequamente reiterate, ha esaminato e valutato le conversazioni telefoniche intercettate (riportate nel loro tenore testuale alle pagg. 98-107 della sentenza di primo grado che si salda con quella di secondo grado, trattandosi di doppia conforme con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente), ritenute decisive in quanto chiaramente dimostrative della tentata truffa contestata (capo 5). Va ricordato e ribadito che costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talchè con il ricorso per cassazione è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.); va ulteriormente ricordato che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (pronuncia a Sezioni Unite già citata; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. P.Q.M