CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28906/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Ciascuna in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 724/02/20 depositata in data 11/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva alla CTP di Roma avverso l'intimazione di pagamento notificatagli, contestando la mancata notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle ad essa presupposti; - il giudice di merito accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente a quanto riguardava l'avviso di accertamento del quale riteneva che l'Amministrazione non avesse fornito prova della regolare notifica; - l'Amministrazione appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l'appello; ricorrono l'Agenzia delle Entrate e il riscossore con atto congiunto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - preliminarmente, va dato atto dell'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposta l'impugnazione nel rispetto dei i termini di legge come risultanti dalla p-rmyga dei termini in forza della sospensione straordinaria per l'emergenza da coronavirus COVID.19, che opera dal 9 marzo alli 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020); di detti termini va tenuto conto (in argomento vedasi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021); conseguentemente esso veniva a scadere il 16 novembre 2020, ultimo giorno, nel quale si è provveduto quindi tempestivamente alla notifica del ricorso per cassazione; - venendo ai motivi di impugnazione, il primo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 60 c. 1 lett b. bis) del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR laziale ritenuto necessario, per il perfezionamento della procedura di notificazione dell'avviso di accertamento, l'invio della raccomandata informativa munita di avviso di ricevimento; il secondo motivo si incentra sulla violazione dell'art. 19 c. 3 e dell'art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, in conseguenza della statuizione sopra criticata, ritenuto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 erroneamente ammissibile il ricorso alla CTP del contribuente avverso l'avviso di accertamento; - i motivi sono fondati; - è in atti documentazione attestante l'indicazione, nel contesto del procedimento di notificazione degli atti impositivi, del numero della raccomandata e della data di spedizione (7 dicembre 2012); pertanto le formalità di legge risultano rispettate e il ricorso del contribuente - risultando regolare la notifica de quq - era effettivamente inammissibile; - quindi in accoglimento del primo motivo e stante l'assorbimento del secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame anche delle questioni risultanti assorbite; p. q. M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso