CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 20434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18627-2019proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. INAIL-[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA], minimale contributivo operai edili R.G.N. 18627/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC avverso la sentenza n. 1140/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 1172/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.12.2018, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di contributi omessi in danno di lavoratori edili che avevano fruito di ferie collettive e individuali in misura superiore a quanto previsto dal CCNL di settore; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. e l’INAIL sono rimasti intimati; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29, d.l. n. 244/1995, e 1, d.l. n. 338/1989, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente l’addebito senza prima verificare in concreto se le ferie collettive di cui avevano fruito i dipendenti dell’odierna intimata fossero state concesse in misura pari o inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti di imprese appartenenti al settore edile; che, al riguardo, va premesso che l’art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), prevede, per quanto qui rileva, l’esclusione dal calcolo della retribuzione virtuale su cui commisurare l’obbligazione contributiva delle assenze dei lavoratori per causali individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; che il d.m. 16.12.1996, emanato in attuazione della delega normativa, ha previsto tra dette causali i “periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate”; che i giudici territoriali, nell’interpretare tale previsione normativa, hanno ritenuto che essa dovesse intendersi nel senso che “le ferie collettive concesse dal datore di lavoro che legittimano la deroga al principio della retribuzione ‘virtuale’ sono quelle attribuite (anche) ai lavoratori che hanno già fruito di quelle individuali e, quindi, non le hanno maturate (quelle collettive)”, per modo che “l’ipotesi prevista dal DM […] si aggiunge a quella già prevista dall’art. 29 come esclusione della regoladella retribuzione ‘virtuale’, cioè [al]la fruizione delle ferie individuali maturate da ciascun lavoratore” (così la sentenza impugnata, pag. 4); che, pertanto, nell’interpretazione fatta propria dalla Corte di merito, la fruizione di ferie collettive costituisce un ulteriore caso di applicazione dell’eccezione alla regola della retribuzione “virtuale”, che si aggiunge a quello previsto in relazione alla fruizione delle ferie individuali; che l’INPS, nel censurare la sentenza impugnata, non ha invero contestato tale interpretazione, ma ha piuttosto sostenuto che l’errore dei giudici territoriali consisterebbe nel non aver inteso che “la propria pretesa riguardava non la totalità delle ferie collettive concesse ai lavoratori, ma quelle di numero superiore a quello previsto dal CCNL” (così il ricorso per cassazione, pag. 7);che, nondimeno, l’accertamento ispettivo posto a base dell’avviso di addebito appare piuttosto costruito su di una diversa lettura del combinato disposto dell’art. 29, d.l. n. 244/1995, e del d.m. 16.12.1996, leggendosi in esso che “le ferie collettive nonmaturate e le ferie personali non possono, in ogni caso, superare le ferie spettanti a consuntivo”, ossia “160 ore di ferie annuali, pari a gg. 20” (v. sul punto il verbale di accertamento, siccome trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione); che, tanto premesso, non si può non rilevare come la causa petendiaddotta in questa sede a fondamento dell’obbligazione contributiva si palesi affatto differente da quella fatta valere mercé l’accertamento ispettivo, atteso che, mentre in quella sede si era all’evidenza contestato che per taluni lavoratori il cumulo di ferie collettive e ferie individuali concesse dall’azienda fosse superiore alle 160 ore annuali (pari a 20 gg.) spettanti a ciascun lavoratore, con il ricorso per cassazione l’INPS sembra piuttosto censurare l’avvenuta concessione di ferie collettive in misura superiore a quanto previsto dal CCNL; che, in disparte la circostanza che non è dato sapere se il CCNL preveda una misura (minima e/o massima) di ferie collettive, non può del pari non rilevarsi che, nell’interpretazione della Corte (ripetesi, non censurata nel ricorso), sono le ferie collettive in quanto tali a costituire un’ipotesi eccettuativa alla regola della retribuzione “virtuale” di cui all’art. 29, d.l. n. 244/1995, che si aggiunge a quella costituita dalle ferie individuali; che, ciò posto, il motivo di censura si rivela inammissibile, atteso che, per un verso, non censura adeguatamente la ratio decidendi posta dai giudici territoriali a base della decisione impugnata e, per un altro verso, pretende di introdurre in questa sede di legittimità una causa petendi diversa da quella di cui all’accertamento ispettivo e di cui non solo non v’è traccia nella sentenza impugnata (dove invece si identifica il fondamento dell’obbligazione contributiva nella medesima causa petendi individuata nell’accertamento ispettivo: cfr. ancora pag. 4 della sentenza impugnata, sub § 2, righe 2 - 7), ma non si comprende quando e come sarebbe stata veicolata nei precedenti gradi di merito; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut