CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 27397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6942 –2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individuale omonima, elettivamente domiciliato in Nardò,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difes a , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, in persona del P residente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 115, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizz o pec; -controricorrente - Ric. 2021n. 6942 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1257 del 17.11/28.12.2020 della Corte d'Appello di Lecce; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, propose opposizione, con citazione del 26/6/14, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce per l’importo di Euro 36.786,42, a titolo di rimborso delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] spa a copertura delle rate impagate di mutuo chirografario concessole quale azienda danneggiata dai nubifragi verificatisi tra il 12 e il 14 novembre 2004. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in data 4/4/05, stipulato una convenzione con la Unicredit per il sostegno alle imprese colpite. Con l’opposizione, Spirito sostenne l’assenza di titolo a pretendere la restituzione delle somme, atteso che ella aveva contratto obblighi soltanto con la Banca, fornendo pure una garanzia fideiussoria amezzo di [OSCURATO:SOCIETA] (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]) proprio in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce; sostenne pure che il credito non fosse provato. [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che secondo l’art. 10 della Convenzione era tenuta a pagare il debito insoluto del mutuatario. 2. Con sentenza n. 3996 del 2/11/2017, il Tribunale di Lecce, ritenuta la sussistenza di un’ipotesi di surroga legale, riconobbe il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il recupero, ma accolse l’opposizione per difetto di prova dell’ammontare del credito. 3. Con sentenza 1257/2020, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’opposizione. La Corte ha rilevato che, in forza dell’art.10 della Convenzione, la Banca era autorizzata in via preventiva ad addebitare sul conto della Ric. 2021n. 6942 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] l’importo delle rate scadute e non pagate, che dagli atti risultano i solleciti di pagamento all’impresa garante per il recupero della somma di Euro 36.786,42 inviati per conoscenza anche a Spirito, che l’impresa fideiubente aveva comunicato che la polizza era scaduta e non era stata rinnovata, che l’importo risultava dai tre mandati di pagamento emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della Banca, con indicazione specifica delle causali. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale da lei proposto, con cui era stata contestata la configurabilità, nella fattispecie, di una surrogazione legale. 2. Con il secondo motivo, proposto in subordine al rigetto della prima censura, la ricorrente ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo e, cioè, la mancata escussione della garanzia prestata dalla società terza: se esaminato dalla Corte territoriale, questo fatto avrebbe precluso l’azione in surrogazione e comunque sarebbe stato rilevante ex art.1227 cod. civ.. 3. Il primo motivo è fondato. Deve premettersi in diritto che, per principio consolidato (Cass. Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013; Sez. 2, n. 10862 del 07/05/2018), il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria Ric. 2021n. 6942 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 4 - adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Nella specie, dunque, la ricorrente ha fondatamente lamentatola nullità della sentenza per non avere la Corte pronunciato sull’appello incidentale da lei proposto, con cui aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che la domanda in monitorio fosse stata «correttamente fondata, secondo la prospettazione di parte opposta, sull’adempimento di un debito altrui effettuato sulla base di un interesse giuridicamente qualificato, rappresentato nella fattispecie dagli obblighi derivanti dalla Convenziona del 4/4/2005 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce e la [OSCURATO:PERSONA], idonea a dar luogo ad un’ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 n. 3 cod. civ.». Non è configurabile una decisione implicita – come sostenuto dalla controricorrente -posto che la Corte territoriale non ha riportato nella narrativa della sentenza l’avvenuta proposizione dell’appello incidentale e non ne ha perciò neppure delineato le motivazioni, né ha riesaminato la questione della sussistenza di un’ipotesi di surrogazione legale come ravvisata dal primo giudice: non sussiste, pertanto, nella pronuncia impugnata, alcuna ratio decidendiche possa ravvisarsi come implicito rigetto dell’impugnazione incidentale. Ric. 2021n. 6942 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 5 - 3.1. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo, proposto in via subordinata. 4. Il ricorso è perciòaccolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per l’esame dell’appello incidentale; in rinvio la Corte territoriale statuirà altresì sulle spesedel presente giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso , e dichiara assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per lespese di l