CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 38012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 337 cod. pen. (capo 2); 582, 585 cod. pen. (capo 3); 678, 679 cod. pen. (capo 4). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inadeguata motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in. quanto proposto con . motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024