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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22307/2026

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ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2742 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’ALO’ DINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSARIELLOMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANTULLOANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 189/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 160/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22307/20261.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello diCampobasso, accogliendo l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] e da altri dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA].) avverso la decisione del Tribunaledella medesima sede, ha rigettato l’opposizione avverso gli atti diprecetto notificati dagli appellanti alla società ed ha, altresì,respinto l’appello incidentale proposto dai lavoratori.In particolare, SCARANO Nicolino, SORGENTE Marco, TESTAGiuseppe, SANTANGELO Emilio, SALVATORE Antonio, RICCIUTIMario, PUDETTI Quirina, PREMIANO Angela, PASCIULLO Luigi,NOTARIOMASO Giulio, MOLINARO Antonello, MASSARIELLOMaurizio, IOVINE Adamo, IANNIRUBERTO Michele, FANTILLIGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] Luciano, D’ALO’ Dino,CIRINO Francesco, CUTILLO Salvatore, CIOCCIA Pasqualino,CIANFAGNA Enrico, CAMMISA Luigi, BIRONE Giuseppe,BASCIANO Fabio e ASSEGNA [OSCURATO:PERSONA] avevano notificato atti diprecetto alla [OSCURATO:SOCIETA]. a causa del mancato pagamento dellaretribuzione relativa al mese di giugno 2019, oggetto dei decretiingiuntivi emessi per ciascun lavoratore dal Tribunale diCampobasso in funzione di giudice del lavoro.2.

Con ricorso depositato dinanzi al medesimo Tribunale, laATM S.p.A. aveva dedotto di avere, nelle more, corrisposto leretribuzioni, eccependo tuttavia l’inesigibilità del credito alla datadi deposito dei ricorsi monitori, atteso che, in difetto di unaprecisa previsione nel CCNL autoferrotranvieri, l’erogazionepoteva avvenire solo entro i tempi tecnici necessari allapredisposizione delle buste paga per circa 200 dipendenti.

Inoltre,la società aveva rilevato che, in precedenti ricorsi monitori, ilavoratori avevano indicato il giorno 12 del mese quale data diesigibilità del credito, salvo poi depositare i ricorsi in epocaanteriore, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, alfine di conseguire indebite utilità.

Era stato altresì dedotto che,negli atti di precetto, era stata indebitamente richiesta la voce“studio”.Numero registro generale 9924/20223.

Con sentenza del 3 novembre 2020, il Tribunale revocava Numero sezionale 2742/2026i decreti ingiuntivi opposti e annullava parzialmente i precettiN, umero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026limitatamente alla voce “studio”, condannando l’opponente alpagamento delle spese di lite in favore degli opposti, liquidatecomplessivamente in euro 6.000, oltre accessori.La Corte d’appello ha ritenuto che, in base al principio dellac.d. autoliquidazione, fosse consentita la liquidazione dellecompetenze relative ad attività necessarie e connesse all’atto diprecetto, purché queste si collochino temporalmente nella faseintermedia tra la cognizione — che si conclude con la formazionedel titolo — e l’esecuzione, la quale ha inizio solo dopo l’inutiledecorso del termine di precetto.

Ha richiamato, a tal fine, lasentenza della Corte di cassazione n. 13.482 del 2011,evidenziando come in essa sia stato affermato il suddettoprincipio.Nel caso di specie, la voce “studio” si colloca proprio in talefase di transizione, intercorrente tra la conclusione del giudizio dicognizione e l’avvio dell’esecuzione forzata mediantepignoramento.

Per tale attività è previsto un compenso ai sensidel D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. e), sicché non puòessere negato il relativo diritto, risultando irrilevante lacollocazione formale di tali compensi nella fase di studio delprocesso esecutivo, che, come noto, inizia con il pignoramento.Diversamente opinando, le competenze relative ad attivitàquali la disamina del titolo esecutivo, la verifica della formulaesecutiva, la notificazione del titolo unitamente al precetto el’esame delle relate di notifica — che costituiscono la fase di studiointroduttiva del procedimento esecutivo — resterebbero prive diadeguata remunerazione, senza che il difensore possapretenderle successivamente in caso di adempimento spontaneo.Ne deriverebbe altresì che la parte vittoriosa non otterrebbel’integrale rifusione delle spese sostenute per la tutela del propriodiritto.Pertanto, è stata ritenuta corretta la richiesta delle suddettevoci, avanzata dagli opposti, odierni appellanti principali. [OSCURATO:PERSONA], quindi, accolto sul punto il relativo motivo, rilevando che ilgiudice di primo grado aveva erroneamente trascurato che leNumero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/2026esecutiva successiva al pignoramento, bensì a quella prodromica Data pubblicazione 29/06/2026e necessaria, anteriore al pignoramento stesso.È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza relativa allaregolamentazione delle spese, atteso che il primo giudice, nelcondannare l’opponente al pagamento delle spese di lite in favoredegli opposti, aveva correttamente applicato lo scaglione tariffariofino a euro 5.200, con il relativo aumento previsto in ragione dellariunione di 28 cause.

L’appello incidentale è stato parimentirigettato, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto corretto il capodella sentenza che aveva affermato la scadenza del pagamentodelle somme retributive alla data del 1° giugno 2019, essendoirrilevante il rapporto intercorrente tra la datrice di lavoro e laRegione ai fini dell’adempimento tempestivo della prestazioneretributiva.4.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA],sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.

Ilavoratori e l’erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more delgiudizio, resistono con controricorso e successiva memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il termine di gg. sessanta per ildeposito della motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1.cod.proc.civ.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.474, 480, 482 cod. proc. civ. dell’art. 12 Preleggi e dell’art. 4)comma 5, lett. e) del D.M. n. 55/2014, censurando la sentenzaimpugnata per avere, in sintesi, riconosciuto il diritto deglioriginari ricorrenti ad ottenere oltre al compenso autoliquidato perle spese relative all’atto di precetto anche quello per le ulteriorivoci connesse al giudizio di esecuzione non ancora iniziato.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 1362,1363 cod. civ. e degli artt. 1 e 8 Disposizioni sulla legge ingenerale, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione inordine a un fatto decisivo, censurando la sentenza impugnata peravere escluso l’esistenza di un uso locale, costante ed ininterrotto,Numero registro generale 9924/2022uniformemente praticato, in ordine alla data di scadenza del Numero sezionale 2742/2026termine di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti del settoreN umero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026Trasporti [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso è improcedibile.Parte ricorrente pur dando atto nel ricorso per cassazionedell’avvenuta notifica della sentenza impugnata (allega che lasentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, cosìavvalendosi del termine breve ex art. 325 c.p.c.) non haprovveduto al deposito, nel termine stabilito a pena diimprocedibilità dall’art. 369, commi 1 e 2, n. 2 cod. proc. civ.,della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione dinotificazione; né la sanzione della improcedibilità viene meno peravere parte ricorrente comunque provveduto separatamente aldeposito della copia notificata della sentenza ai sensi dell’art. 372cod. proc. civ. in quanto tale deposito è avvenuto oltre il termineprescritto dall’art. 369 comma primo, cod. proc. civ.3.1.

Come segnalato dalla difesa dei controricorrenti, unafattispecie del tutto analoga alla presente relativa alla odiernaricorrente, ha formato oggetto dell’ordinanza di questa Corte dicassazione n. 14457 del 2023;In tale sede si è riaffermata la giurisprudenza di questa Corteche ha chiarito che la previsione - di cui al secondo comma, n. 2,dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena diimprocedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessanorma, della copia della decisione impugnata con la relazione dinotificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro,da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenzapubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto delvincolo della cosa giudicata formale - della tempestivitàdell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una voltaavvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltantocon l'osservanza del cosiddetto termine breve, restando possibileevitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso laproduzione separata di una copia con la relata avvenuta nelrispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ.,applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primocomma dell'art. 369 cod. proc. civ. (v., tra le altre, Cass. n.Numero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/202621386/2017, Cass. 11376/2010, Cass. Sez.

Un. n. 9005/2009N; umero di raccolta generale 22307/2026Cass. n. 888/2006, Cass. n. 6350/2004); tale previsione non Data pubblicazione 29/06/2026integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poichéla disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto didifesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettatedal codice di rito (Cass. n. 11376/2010, cit.).4.

Recenti approdi del giudice di legittimità hanno escluso laimprocedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.nell’ipotesi di impugnazione proposta contro una sentenzanotificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente alricorso, la relata di notifica ove tale documentazione risulticomunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodottadal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod.proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone chela cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve perimpugnare ex art. 325 cod. proc. civ. - mediante l'istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez.

Un. n.21348/2022, Cass. Sez.

Un. 10648/2017).5.

Nel caso specifico, ricordato che non si verte in ipotesi dinotificazione della sentenza a cura della cancelleria disposta dallalegge, non vi è spazio per il recupero della procedibilità del ricorsoper cassazione in relazione alla produzione di partecontroricorrente in quanto nell’ambito della stessa non risulta ildeposito della copia autentica della sentenza impugnata con larelata di notifica.La odierna parte ricorrente, nella memoria depositata, hasollecitato comunque la pronuncia del principio di diritto,assumendo che la questione sarebbe suscettibile di applicazionein altre numerose controversie proposte nei confronti dellasocietà.[OSCURATO:PERSONA] non ritiene che ricorrano i presupposti perl’accoglimento di tale richiesta, giacché l'enunciazione delprincipio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363,comma 3, c.p.c., che costituisce esercizio di una funzionenomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello ius constitutionis, afronte della perdita di rilevanza dello ius litigatoris nel casoNumero registro generale 9924/2022concreto, è giustificato laddove ci si trovi in presenza di un grave Numero sezionale 2742/2026contrasto interpretativo tra i giudici di merito o per l'importanzNau mero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026della materia, anche per le sue ricadute sociali ed economiche.Tali caratteri non risultano presenti nel procedimento inesame, posto che questione analoga ha formato oggetto didisamina nella giurisprudenza di legittimità (vd.

Cass. n. 13606del 2024) e risulta privo di utilità sistemica un intervento ufficiosodella Corte nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente inrito (Cass. n. 8784 del 08/04/2026 (Rv. 677638 - 01).6.

Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue ilregolamento delle spese di lite secondo soccombenza.7.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dell’art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un.n. 23535 del 2019); P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna partericorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 9.000,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 3 giugno2026.La PresidenteCarla PonterioNumero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2742 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’ALO’ DINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MASSARIELLOMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SANTULLOANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 189/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 160/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22307/20261. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello diCampobasso, accogliendo l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] e da altri dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA].) avverso la decisione del Tribunaledella medesima sede, ha rigettato l’opposizione avverso gli atti diprecetto notificati dagli appellanti alla società ed ha, altresì,respinto l’appello incidentale proposto dai lavoratori.In particolare, SCARANO Nicolino, SORGENTE Marco, TESTAGiuseppe, SANTANGELO Emilio, SALVATORE Antonio, RICCIUTIMario, PUDETTI Quirina, PREMIANO Angela, PASCIULLO Luigi,NOTARIOMASO Giulio, MOLINARO Antonello, MASSARIELLOMaurizio, IOVINE Adamo, IANNIRUBERTO Michele, FANTILLIGiuliano, [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] Luciano, D’ALO’ Dino,CIRINO Francesco, CUTILLO Salvatore, CIOCCIA Pasqualino,CIANFAGNA Enrico, CAMMISA Luigi, BIRONE Giuseppe,BASCIANO Fabio e ASSEGNA [OSCURATO:PERSONA] avevano notificato atti diprecetto alla [OSCURATO:SOCIETA]. a causa del mancato pagamento dellaretribuzione relativa al mese di giugno 2019, oggetto dei decretiingiuntivi emessi per ciascun lavoratore dal Tribunale diCampobasso in funzione di giudice del lavoro.2. Con ricorso depositato dinanzi al medesimo Tribunale, laATM S.p.A. aveva dedotto di avere, nelle more, corrisposto leretribuzioni, eccependo tuttavia l’inesigibilità del credito alla datadi deposito dei ricorsi monitori, atteso che, in difetto di unaprecisa previsione nel CCNL autoferrotranvieri, l’erogazionepoteva avvenire solo entro i tempi tecnici necessari allapredisposizione delle buste paga per circa 200 dipendenti. Inoltre,la società aveva rilevato che, in precedenti ricorsi monitori, ilavoratori avevano indicato il giorno 12 del mese quale data diesigibilità del credito, salvo poi depositare i ricorsi in epocaanteriore, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, alfine di conseguire indebite utilità. Era stato altresì dedotto che,negli atti di precetto, era stata indebitamente richiesta la voce“studio”.Numero registro generale 9924/20223. Con sentenza del 3 novembre 2020, il Tribunale revocava Numero sezionale 2742/2026i decreti ingiuntivi opposti e annullava parzialmente i precettiN, umero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026limitatamente alla voce “studio”, condannando l’opponente alpagamento delle spese di lite in favore degli opposti, liquidatecomplessivamente in euro 6.000, oltre accessori.La Corte d’appello ha ritenuto che, in base al principio dellac.d. autoliquidazione, fosse consentita la liquidazione dellecompetenze relative ad attività necessarie e connesse all’atto diprecetto, purché queste si collochino temporalmente nella faseintermedia tra la cognizione — che si conclude con la formazionedel titolo — e l’esecuzione, la quale ha inizio solo dopo l’inutiledecorso del termine di precetto. Ha richiamato, a tal fine, lasentenza della Corte di cassazione n. 13.482 del 2011,evidenziando come in essa sia stato affermato il suddettoprincipio.Nel caso di specie, la voce “studio” si colloca proprio in talefase di transizione, intercorrente tra la conclusione del giudizio dicognizione e l’avvio dell’esecuzione forzata mediantepignoramento. Per tale attività è previsto un compenso ai sensidel D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. e), sicché non puòessere negato il relativo diritto, risultando irrilevante lacollocazione formale di tali compensi nella fase di studio delprocesso esecutivo, che, come noto, inizia con il pignoramento.Diversamente opinando, le competenze relative ad attivitàquali la disamina del titolo esecutivo, la verifica della formulaesecutiva, la notificazione del titolo unitamente al precetto el’esame delle relate di notifica — che costituiscono la fase di studiointroduttiva del procedimento esecutivo — resterebbero prive diadeguata remunerazione, senza che il difensore possapretenderle successivamente in caso di adempimento spontaneo.Ne deriverebbe altresì che la parte vittoriosa non otterrebbel’integrale rifusione delle spese sostenute per la tutela del propriodiritto.Pertanto, è stata ritenuta corretta la richiesta delle suddettevoci, avanzata dagli opposti, odierni appellanti principali. [OSCURATO:PERSONA], quindi, accolto sul punto il relativo motivo, rilevando che ilgiudice di primo grado aveva erroneamente trascurato che leNumero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/2026esecutiva successiva al pignoramento, bensì a quella prodromica Data pubblicazione 29/06/2026e necessaria, anteriore al pignoramento stesso.È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza relativa allaregolamentazione delle spese, atteso che il primo giudice, nelcondannare l’opponente al pagamento delle spese di lite in favoredegli opposti, aveva correttamente applicato lo scaglione tariffariofino a euro 5.200, con il relativo aumento previsto in ragione dellariunione di 28 cause. L’appello incidentale è stato parimentirigettato, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto corretto il capodella sentenza che aveva affermato la scadenza del pagamentodelle somme retributive alla data del 1° giugno 2019, essendoirrilevante il rapporto intercorrente tra la datrice di lavoro e laRegione ai fini dell’adempimento tempestivo della prestazioneretributiva.4. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA],sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria. Ilavoratori e l’erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more delgiudizio, resistono con controricorso e successiva memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il termine di gg. sessanta per ildeposito della motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1.cod.proc.civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.474, 480, 482 cod. proc. civ. dell’art. 12 Preleggi e dell’art. 4)comma 5, lett. e) del D.M. n. 55/2014, censurando la sentenzaimpugnata per avere, in sintesi, riconosciuto il diritto deglioriginari ricorrenti ad ottenere oltre al compenso autoliquidato perle spese relative all’atto di precetto anche quello per le ulteriorivoci connesse al giudizio di esecuzione non ancora iniziato.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrentededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 1362,1363 cod. civ. e degli artt. 1 e 8 Disposizioni sulla legge ingenerale, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione inordine a un fatto decisivo, censurando la sentenza impugnata peravere escluso l’esistenza di un uso locale, costante ed ininterrotto,Numero registro generale 9924/2022uniformemente praticato, in ordine alla data di scadenza del Numero sezionale 2742/2026termine di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti del settoreN umero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026Trasporti [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso è improcedibile.Parte ricorrente pur dando atto nel ricorso per cassazionedell’avvenuta notifica della sentenza impugnata (allega che lasentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, cosìavvalendosi del termine breve ex art. 325 c.p.c.) non haprovveduto al deposito, nel termine stabilito a pena diimprocedibilità dall’art. 369, commi 1 e 2, n. 2 cod. proc. civ.,della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione dinotificazione; né la sanzione della improcedibilità viene meno peravere parte ricorrente comunque provveduto separatamente aldeposito della copia notificata della sentenza ai sensi dell’art. 372cod. proc. civ. in quanto tale deposito è avvenuto oltre il termineprescritto dall’art. 369 comma primo, cod. proc. civ.3.1. Come segnalato dalla difesa dei controricorrenti, unafattispecie del tutto analoga alla presente relativa alla odiernaricorrente, ha formato oggetto dell’ordinanza di questa Corte dicassazione n. 14457 del 2023;In tale sede si è riaffermata la giurisprudenza di questa Corteche ha chiarito che la previsione - di cui al secondo comma, n. 2,dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena diimprocedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessanorma, della copia della decisione impugnata con la relazione dinotificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro,da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenzapubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto delvincolo della cosa giudicata formale - della tempestivitàdell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una voltaavvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltantocon l'osservanza del cosiddetto termine breve, restando possibileevitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso laproduzione separata di una copia con la relata avvenuta nelrispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ.,applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primocomma dell'art. 369 cod. proc. civ. (v., tra le altre, Cass. n.Numero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/202621386/2017, Cass. 11376/2010, Cass. Sez. Un. n. 9005/2009N; umero di raccolta generale 22307/2026Cass. n. 888/2006, Cass. n. 6350/2004); tale previsione non Data pubblicazione 29/06/2026integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poichéla disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto didifesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettatedal codice di rito (Cass. n. 11376/2010, cit.).4. Recenti approdi del giudice di legittimità hanno escluso laimprocedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.nell’ipotesi di impugnazione proposta contro una sentenzanotificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente alricorso, la relata di notifica ove tale documentazione risulticomunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodottadal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod.proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone chela cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve perimpugnare ex art. 325 cod. proc. civ. - mediante l'istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. Un. n.21348/2022, Cass. Sez. Un. 10648/2017).5. Nel caso specifico, ricordato che non si verte in ipotesi dinotificazione della sentenza a cura della cancelleria disposta dallalegge, non vi è spazio per il recupero della procedibilità del ricorsoper cassazione in relazione alla produzione di partecontroricorrente in quanto nell’ambito della stessa non risulta ildeposito della copia autentica della sentenza impugnata con larelata di notifica.La odierna parte ricorrente, nella memoria depositata, hasollecitato comunque la pronuncia del principio di diritto,assumendo che la questione sarebbe suscettibile di applicazionein altre numerose controversie proposte nei confronti dellasocietà.[OSCURATO:PERSONA] non ritiene che ricorrano i presupposti perl’accoglimento di tale richiesta, giacché l'enunciazione delprincipio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363,comma 3, c.p.c., che costituisce esercizio di una funzionenomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello ius constitutionis, afronte della perdita di rilevanza dello ius litigatoris nel casoNumero registro generale 9924/2022concreto, è giustificato laddove ci si trovi in presenza di un grave Numero sezionale 2742/2026contrasto interpretativo tra i giudici di merito o per l'importanzNau mero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026della materia, anche per le sue ricadute sociali ed economiche.Tali caratteri non risultano presenti nel procedimento inesame, posto che questione analoga ha formato oggetto didisamina nella giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 13606del 2024) e risulta privo di utilità sistemica un intervento ufficiosodella Corte nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente inrito (Cass. n. 8784 del 08/04/2026 (Rv. 677638 - 01).6. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue ilregolamento delle spese di lite secondo soccombenza.7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un.n. 23535 del 2019); P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna partericorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 9.000,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 3 giugno2026.La PresidenteCarla PonterioNumero registro generale 9924/2022Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 22307/2026Data pubblicazione 29/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris