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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 34852/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2815/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimate – Cartella pagamento – Avvisi accertamento ICI – Prescrizione decennale -avverso la sente nza n. 1941 / 13/ 20 20 emessa dalla C TR Lazio il 25/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una cartella di pagamento conseguente ad avvisi di accertamento relativi all’ICI dovuta per gli anni dal 2000 al 2004, avvisi in ordine quali il ricorso presentato dalla società contribuente era stato dichiarato, con decreto presidenziale, inammissibile per mancato deposito presso la segreteria della CTP.

2. La CTP accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione triennale.

3. Sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che, in mancanza di una sentenza di condanna, non si poteva realizzare la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 c.c., 1, comma 163, l. n. 296/2006 e 25 dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata iscrizione a ruolo dello stesso determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza» (Cass. n. 5837 del 11/03/2011; orientamento consolidato ed univoco: v., ex multis, Cass. n. 330 del 09/01/2014; Cass. n. 16730 del 09/08/2016; Cass. n. 9076 del 07/04/2017).

Non assume poi alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di inammissibilità per mancato deposito dell'originario ricorso, trattandosi di situazione che non è riconducibile né alla mancata impugnazione, né ad acquiescenza all'atto amministrativo, né, infine, ad un caso di estinzione del giudizio tributario (che, invece, comporta, ex art. 393 c.p.c. 63, comma 2, d.Lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell'intero processo e, quindi, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento).

In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull'effettività del processo - che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza - ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall'Amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo.

In quest’ottica, in una fattispecie simile a quella in esame, Sez. 5, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019 ha affermato il seguente principio di diritto: “Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente”.

Da non confondere con la fattispecie delineata è quella della scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, la quale, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020).

Ciò in quanto la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (Sez. 6 - 5, Ordi nanza n. 11760 del 03/05/2019).

1.2. Nella specie, in applicazione degli enunciati principi, nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l'azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 45 d.

Lgs. n. 546/1992, 310 c.p.c. e 2953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR operato una confusione tra estinzione del giudizio dichiarata a seguito di inattività delle parti e dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di mancata iscrizione a ruolo dello stesso.

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’intervenuto consolidamento dell’orientamento di questa Corte in epoca successiva, per compensare interamente tra le parti le spese relative ai gradi di merito, laddove quelle concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa per intero tra le parti le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.305,00, oltre euro 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2815/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimate – Cartella pagamento – Avvisi accertamento ICI – Prescrizione decennale -avverso la sente nza n. 1941 / 13/ 20 20 emessa dalla C TR Lazio il 25/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una cartella di pagamento conseguente ad avvisi di accertamento relativi all’ICI dovuta per gli anni dal 2000 al 2004, avvisi in ordine quali il ricorso presentato dalla società contribuente era stato dichiarato, con decreto presidenziale, inammissibile per mancato deposito presso la segreteria della CTP. 2. La CTP accoglieva il ricorso per intervenuta prescrizione triennale. 3. Sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che, in mancanza di una sentenza di condanna, non si poteva realizzare la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 c.c., 1, comma 163, l. n. 296/2006 e 25 dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che anche la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata iscrizione a ruolo dello stesso determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza» (Cass. n. 5837 del 11/03/2011; orientamento consolidato ed univoco: v., ex multis, Cass. n. 330 del 09/01/2014; Cass. n. 16730 del 09/08/2016; Cass. n. 9076 del 07/04/2017). Non assume poi alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di inammissibilità per mancato deposito dell'originario ricorso, trattandosi di situazione che non è riconducibile né alla mancata impugnazione, né ad acquiescenza all'atto amministrativo, né, infine, ad un caso di estinzione del giudizio tributario (che, invece, comporta, ex art. 393 c.p.c. 63, comma 2, d.Lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell'intero processo e, quindi, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento). In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull'effettività del processo - che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza - ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall'Amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo. In quest’ottica, in una fattispecie simile a quella in esame, Sez. 5, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019 ha affermato il seguente principio di diritto: “Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente”. Da non confondere con la fattispecie delineata è quella della scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, la quale, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020). Ciò in quanto la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (Sez. 6 - 5, Ordi nanza n. 11760 del 03/05/2019). 1.2. Nella specie, in applicazione degli enunciati principi, nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l'azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 45 d. Lgs. n. 546/1992, 310 c.p.c. e 2953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR operato una confusione tra estinzione del giudizio dichiarata a seguito di inattività delle parti e dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di mancata iscrizione a ruolo dello stesso. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’intervenuto consolidamento dell’orientamento di questa Corte in epoca successiva, per compensare interamente tra le parti le spese relative ai gradi di merito, laddove quelle concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo . P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa per intero tra le parti le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.305,00, oltre euro 200
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