CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 12360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27922-2020 proposto da: A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 140/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27922 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.1a [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con due connessi motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale essa è stato ritenuto legittimo l'atto con il quale essa ricorrente è stata richiesta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] del pagamento dell'IMU per l'anno 2012 quale proprietaria di un terreno già oggetto di un contratto di leasing ormai risolto e di cui l'utilizzatore aveva ancora in quell'anno la detenzione; 2. la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n.23/2011, dell'art.1 commi 136-139 della 1.124 del 2017 e dell'art. 53 Cost. (primo motivo di ricorso) e degli artt.8 e 9 d.lgs. n.23/2011, dell'art. 1, comma 672, della 1.147 del 2013 nonché omessa pronuncia sul motivo di appello con cui essa ricorrente aveva lamentato l'erronea estensione, da parte dei giudici di primo grado, all'IMU della disciplina in materia di TASI (secondo motivo). Sostiene che la CTR abbia contravvenuto alle norme indicate con l'identificare "il soggetto passivo Imu nella società concedente sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento dei concedente a prescindere dall'effettiva riconsegna del bene stesso"; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito; 4. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. la questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex concessionario a seguito della risoluzione dl contratto di locazione finanziaria è stata oggetto di molteplici pronunce di questa Corte con le quali è stato affermato che "In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021; Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019). Alla luce di questi principi da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] risulta essere infondato: legittimamente il giudice di appello ha ritenuto l'odierna ricorrente responsabile per il pagamento dell'IMU in relazione ad un immobile già oggetto di un contratto di leasing ormai risolto nell'anno a cui è riferita la pretesa impositiva; 3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Comune; PQM la Corte rigetta il ricorso. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] nte 111:unzie 1,47( Ry, Ciy:diz