CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Rilevato che la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, deducendo, nei motivi di ricorso articolati, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; erronea valutazione degli elementi indiziari e travisamento della prova; violazione dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che le doglianze proposte non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Tanto si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 4 della sentenza, laddove ha posto in rilievo le circostanze conducenti ai fini della ritenuta destinazione alla vendita e cessione della sostanza stupefacente caduta in sequestro (quantitativo detenuto in diverse parti dell'abitazione; suddivisione in 22 involucri; rinvenimento di materiale per il confezionamento dello stupefacente; possesso di una rilevante somma di danaro suddivisa in banconote di vario taglio). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il