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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 28637/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Data pubblicazione 16/10/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* MINORI* PU** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 26318/2022 * proposto daPROCURATORE GENERALE * LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARIdomiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ricorrentecontro* * * ** * * ** * intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO CAGLIARI nel proc.to n.160/2022 depositato il 09/08/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Udita la relazione svolta nell udienza pubblica del 06/10/2023 dalData pubblicazione 16/10/2023Consigliere * ** il PG nella persona della * * De * che haconcluso per il rigetto del ricorso.La Corte d appello di Cagliari con decreto pubblicato il 9/8/2022ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari con il quale erastato respinto il ricorso della Procura della Repubblica ai sensidell art.19 d.lgs. 142/2015 volto alla nomina di un tutore o di unprotutore ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore deiminori * * * * ** nati in Ucraina rispettivamente il 26/12/2012 il17/6/2009 ed il 6/12/2005 giunti in Italia dall Ucraina l 8/3/2022.Il giudice di primo grado nel respingere il ricorso aveva rilevatoche i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina aiquali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore inapplicazione dell art.245 del * di famiglia dell Ucraina chericonosce ai preposti agli istituti per l infanzia tale qualificaessendo tale disposizione in forza dell art.23 della *dell * del 19/10/1996 cui ha aderito oltre l Italia anchel Ucraina di diretta applicazione.

Il Tribunale aveva comunqueincaricato il * Sociale competente di «verificare le condizionidi ciascun minore adottare eventuali interventi di sostegnoopportuni» dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale incaso di eventuali elementi di pregiudizioIn particolare i giudici di appello nel respingere il reclamo dellaProcura hanno rilevato che tali minori non rientrati in Ucrainacome altri minori ucraini pure giunti in Italia a seguitodell invasione delle forze armate russe non possono essere2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023qualificati come «minori non accompagnati» in base alla leggeData pubblicazione 16/10/2023nazionale n. 47/2017 in quanto essi sono giunti in Italiaaccompagnati da un tutore legale nominato secondo le disposizionidell ordinamento di provenienza considerato che in forzadell art.245 del * della famiglia dell Ucraina essendo statocostituito «l orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia* * * deve essere considerata per lalegge ucraina tutrice legale dei due minori loro rappresentantelegale e tale nomina in forza dell art.23 della * dell *del 1996 deve essere riconosciuta in *La Corte d appello all esito della discussione orale a fronte delleimportanti difficoltà per la tutrice dei minori derivanti dallamancata conoscenza della lingua italiana e del funzionamento delleistituzioni italiane sollecitava con forza l attivazione degliinterventi di supporto e sostegno necessari da parte dei Servizi*Avverso la suddetta pronuncia la Procura generale presso la Corted appello di Cagliari propone ricorso per cassazione notificato il5/8/2022 affidato d unico motivo nei confronti di * ** * * * * * chenon svolgono difese .E stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il PG presso laCorte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Procura ricorrente lamenta con unico motivo la violazione ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.245 del *della * dello Stato * e 5 6 14 23 della *dell * del 19/20/1996 in materia di misure di protezione deiminori rilevando che le funzioni della tutrice ucrainaamministratrice dell istituto per l infanzia ove i minori in Ucrainaerano stati collocati sono «indissolubilmente legate alla stabilepresenza dei minori negli istituti stessi» cosicché al di fuori di tale3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023contesto tali funzioni cessano ed i minori risultano ai sensiNumero di raccolta generale 28637/2023dell art.2 della legge n. 47/2017 privi di assisDteatan pzuabb licaozio ne 16/10/2023rappresentanza legale e quindi «non accompagnati» secondo ladefinizione della nostra norma nazionale e ai sensi degli artt. 6 e14 della * dell * lo Stato italiano nel quale i minoriucraini si sono venuti temporaneamente a trovare avendoabbandonato il proprio paese a seguito di gravi disordini ècompetente ad adottare le misure necessarie di protezione inricorso si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestatopreoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano iminori rispetto ad esigenze fondamentali non solo scolastiche maanche sanitarie psicologiche abitative etc… con conseguentenecessità di apertura della tutela e gestione dell accoglienza aisensi della legge n. 47/2017.2.

I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura orfanotrofio in cui erano inseriti inUcraina e si pone questione della efficacia in Italia in forzadell art.23 della * dell * che disciplina ilriconoscimento di pieno diritto negli * contraenti «delle misureadottate» nell interesse dei minori della nomina degli stessi atutore dei minori in Ucraina ai sensi dell art. 245 del * di3.

Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione e lalegge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolatedalla * dell * del 19 ottobre 1996 che ha sostituito la* del 5/10/1961 resa esecutiva in Italia con legge 24ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 16/10/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza.

L art.6 al primo commaprevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito digravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livellointernazionale le autorità dello Stato contraente sul cui territoriotali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimentoeserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell art.5». * si è scelto di attribuire in queste situazioni alleautorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano lacompetenza generale normalmente spettante alle autorità delloStato di residenza abituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.

2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1.

Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 16/10/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza».

La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 16/10/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1.

L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore.

2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore.

3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro *

4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita «

1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2.

Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 16/10/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente.

La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza.

2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1.

In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1.

Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaData pubblicazione 16/10/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentore dellaresponsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2.

La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria.

3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».4.

La Corte d appello ha correttamente rilevato che avuto riguardoall art.245 del * della famiglia dell Ucraina che attribuisce laqualifica di tutore ai preposti agli istituti per l infanzia e nellaspecie tale qualità documentata in capo alla * *è pacifica e agli artt. 5 6 14 23 della * dell * del1996 essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio daltutore e quindi rappresentante legale nominato nello Stato diprovenienza secondo la legge ucraina nomina che deve esserericonosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi a seguito delconflitto bellico che affligge il * di residenza abituale deiminori sono stati temporaneamente trasferiti i minori in questionenon possono essere qualificati come «minori stranieri nonaccompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017.Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore/ tutore italiano in quanto ciò inoltre comporterebbe come rilevatonel decreto impugnato necessariamente «l esautoramento deltutore ucraino al quale esso si sostituirebbe che non potrebbedecidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che glisono stati affidati dallo Stato di provenienza venendo esse rimesseal tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne leindicazioni».9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Peraltro nel decreto impugnato si è dato atto che la tutriceNumero di raccolta generale 28637/2023ucraina che conosce i minori e condivide con gli stessDia tal ipnubgbulicaz io ne 16/10/2023abitudini di vita etc… sentita in udienza ha confermato di esserein continuo contatto con lo Stato * con i suoi servizi socialiprecisando che i minori hanno seguito la scuola ucraina in * sinoa fine maggio 2022 ricevendo anche la pagella.La Corte d appello poi a fronte delle difficoltà sul territorio italianomanifestata dalla tutrice ucraino ha nuovamente ciò avendo fattogià il giudice di primo grado sollecitato i Servizi sociali a forniresupporto e sostegno alla tutrice ucraina.5.

Per quanto sopra esposto va respinto il ricorso.

Non v è luogo aprovvedere sulle spese trattandosi di procedimento attivato dallaProcura Generale presso la Corte d appello.

Peraltro essendo ilprocedimento esente non si applica in ogni caso l art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Data pubblicazione 16/10/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* MINORI* PU** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 26318/2022 * proposto daPROCURATORE GENERALE * LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARIdomiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ricorrentecontro* * * ** * * ** * intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO CAGLIARI nel proc.to n.160/2022 depositato il 09/08/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Udita la relazione svolta nell udienza pubblica del 06/10/2023 dalData pubblicazione 16/10/2023Consigliere * ** il PG nella persona della * * De * che haconcluso per il rigetto del ricorso.La Corte d appello di Cagliari con decreto pubblicato il 9/8/2022ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari con il quale erastato respinto il ricorso della Procura della Repubblica ai sensidell art.19 d.lgs. 142/2015 volto alla nomina di un tutore o di unprotutore ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore deiminori * * * * ** nati in Ucraina rispettivamente il 26/12/2012 il17/6/2009 ed il 6/12/2005 giunti in Italia dall Ucraina l 8/3/2022.Il giudice di primo grado nel respingere il ricorso aveva rilevatoche i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina aiquali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore inapplicazione dell art.245 del * di famiglia dell Ucraina chericonosce ai preposti agli istituti per l infanzia tale qualificaessendo tale disposizione in forza dell art.23 della *dell * del 19/10/1996 cui ha aderito oltre l Italia anchel Ucraina di diretta applicazione.

Il Tribunale aveva comunqueincaricato il * Sociale competente di «verificare le condizionidi ciascun minore adottare eventuali interventi di sostegnoopportuni» dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale incaso di eventuali elementi di pregiudizioIn particolare i giudici di appello nel respingere il reclamo dellaProcura hanno rilevato che tali minori non rientrati in Ucrainacome altri minori ucraini pure giunti in Italia a seguitodell invasione delle forze armate russe non possono essere2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023qualificati come «minori non accompagnati» in base alla leggeData pubblicazione 16/10/2023nazionale n. 47/2017 in quanto essi sono giunti in Italiaaccompagnati da un tutore legale nominato secondo le disposizionidell ordinamento di provenienza considerato che in forzadell art.245 del * della famiglia dell Ucraina essendo statocostituito «l orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia* * * deve essere considerata per lalegge ucraina tutrice legale dei due minori loro rappresentantelegale e tale nomina in forza dell art.23 della * dell *del 1996 deve essere riconosciuta in *La Corte d appello all esito della discussione orale a fronte delleimportanti difficoltà per la tutrice dei minori derivanti dallamancata conoscenza della lingua italiana e del funzionamento delleistituzioni italiane sollecitava con forza l attivazione degliinterventi di supporto e sostegno necessari da parte dei Servizi*Avverso la suddetta pronuncia la Procura generale presso la Corted appello di Cagliari propone ricorso per cassazione notificato il5/8/2022 affidato d unico motivo nei confronti di * ** * * * * * chenon svolgono difese .E stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il PG presso laCorte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Procura ricorrente lamenta con unico motivo la violazione ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.245 del *della * dello Stato * e 5 6 14 23 della *dell * del 19/20/1996 in materia di misure di protezione deiminori rilevando che le funzioni della tutrice ucrainaamministratrice dell istituto per l infanzia ove i minori in Ucrainaerano stati collocati sono «indissolubilmente legate alla stabilepresenza dei minori negli istituti stessi» cosicché al di fuori di tale3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023contesto tali funzioni cessano ed i minori risultano ai sensiNumero di raccolta generale 28637/2023dell art.2 della legge n. 47/2017 privi di assisDteatan pzuabb licaozio ne 16/10/2023rappresentanza legale e quindi «non accompagnati» secondo ladefinizione della nostra norma nazionale e ai sensi degli artt. 6 e14 della * dell * lo Stato italiano nel quale i minoriucraini si sono venuti temporaneamente a trovare avendoabbandonato il proprio paese a seguito di gravi disordini ècompetente ad adottare le misure necessarie di protezione inricorso si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestatopreoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano iminori rispetto ad esigenze fondamentali non solo scolastiche maanche sanitarie psicologiche abitative etc… con conseguentenecessità di apertura della tutela e gestione dell accoglienza aisensi della legge n. 47/2017.2.

I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura orfanotrofio in cui erano inseriti inUcraina e si pone questione della efficacia in Italia in forzadell art.23 della * dell * che disciplina ilriconoscimento di pieno diritto negli * contraenti «delle misureadottate» nell interesse dei minori della nomina degli stessi atutore dei minori in Ucraina ai sensi dell art. 245 del * di3.

Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione e lalegge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolatedalla * dell * del 19 ottobre 1996 che ha sostituito la* del 5/10/1961 resa esecutiva in Italia con legge 24ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 16/10/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza.

L art.6 al primo commaprevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito digravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livellointernazionale le autorità dello Stato contraente sul cui territoriotali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimentoeserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell art.5». * si è scelto di attribuire in queste situazioni alleautorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano lacompetenza generale normalmente spettante alle autorità delloStato di residenza abituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.

2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1.

Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 16/10/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza».

La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 16/10/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1.

L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore.

2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore.

3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro *

4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita «

1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2.

Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 16/10/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente.

La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza.

2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1.

In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1.

Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaData pubblicazione 16/10/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentore dellaresponsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2.

La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria.

3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».4.

La Corte d appello ha correttamente rilevato che avuto riguardoall art.245 del * della famiglia dell Ucraina che attribuisce laqualifica di tutore ai preposti agli istituti per l infanzia e nellaspecie tale qualità documentata in capo alla * *è pacifica e agli artt. 5 6 14 23 della * dell * del1996 essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio daltutore e quindi rappresentante legale nominato nello Stato diprovenienza secondo la legge ucraina nomina che deve esserericonosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi a seguito delconflitto bellico che affligge il * di residenza abituale deiminori sono stati temporaneamente trasferiti i minori in questionenon possono essere qualificati come «minori stranieri nonaccompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017.Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore/ tutore italiano in quanto ciò inoltre comporterebbe come rilevatonel decreto impugnato necessariamente «l esautoramento deltutore ucraino al quale esso si sostituirebbe che non potrebbedecidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che glisono stati affidati dallo Stato di provenienza venendo esse rimesseal tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne leindicazioni».9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Peraltro nel decreto impugnato si è dato atto che la tutriceNumero di raccolta generale 28637/2023ucraina che conosce i minori e condivide con gli stessDia tal ipnubgbulicaz io ne 16/10/2023abitudini di vita etc… sentita in udienza ha confermato di esserein continuo contatto con lo Stato * con i suoi servizi socialiprecisando che i minori hanno seguito la scuola ucraina in * sinoa fine maggio 2022 ricevendo anche la pagella.La Corte d appello poi a fronte delle difficoltà sul territorio italianomanifestata dalla tutrice ucraino ha nuovamente ciò avendo fattogià il giudice di primo grado sollecitato i Servizi sociali a forniresupporto e sostegno alla tutrice ucraina.5.

Per quanto sopra esposto va respinto il ricorso.

Non v è luogo aprovvedere sulle spese trattandosi di procedimento attivato dallaProcura Generale presso la Corte d appello.

Peraltro essendo ilprocedimento esente non si applica in ogni caso l art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002. *La Corte respinge il ricorso.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.La * *Il Presidente10 di 10* **La Corte respinge il ricorso.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.La * *Il Presidente10 di 10* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Data pubblicazione 16/10/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* MINORI* PU** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 26318/2022 * proposto daPROCURATORE GENERALE * LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARIdomiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ricorrentecontro* * * ** * * ** * intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO CAGLIARI nel proc.to n.160/2022 depositato il 09/08/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Udita la relazione svolta nell udienza pubblica del 06/10/2023 dalData pubblicazione 16/10/2023Consigliere * ** il PG nella persona della * * De * che haconcluso per il rigetto del ricorso.La Corte d appello di Cagliari con decreto pubblicato il 9/8/2022ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari con il quale erastato respinto il ricorso della Procura della Repubblica ai sensidell art.19 d.lgs. 142/2015 volto alla nomina di un tutore o di unprotutore ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore deiminori * * * * ** nati in Ucraina rispettivamente il 26/12/2012 il17/6/2009 ed il 6/12/2005 giunti in Italia dall Ucraina l 8/3/2022.Il giudice di primo grado nel respingere il ricorso aveva rilevatoche i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina aiquali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore inapplicazione dell art.245 del * di famiglia dell Ucraina chericonosce ai preposti agli istituti per l infanzia tale qualificaessendo tale disposizione in forza dell art.23 della *dell * del 19/10/1996 cui ha aderito oltre l Italia anchel Ucraina di diretta applicazione. Il Tribunale aveva comunqueincaricato il * Sociale competente di «verificare le condizionidi ciascun minore adottare eventuali interventi di sostegnoopportuni» dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale incaso di eventuali elementi di pregiudizioIn particolare i giudici di appello nel respingere il reclamo dellaProcura hanno rilevato che tali minori non rientrati in Ucrainacome altri minori ucraini pure giunti in Italia a seguitodell invasione delle forze armate russe non possono essere2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023qualificati come «minori non accompagnati» in base alla leggeData pubblicazione 16/10/2023nazionale n. 47/2017 in quanto essi sono giunti in Italiaaccompagnati da un tutore legale nominato secondo le disposizionidell ordinamento di provenienza considerato che in forzadell art.245 del * della famiglia dell Ucraina essendo statocostituito «l orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia* * * deve essere considerata per lalegge ucraina tutrice legale dei due minori loro rappresentantelegale e tale nomina in forza dell art.23 della * dell *del 1996 deve essere riconosciuta in *La Corte d appello all esito della discussione orale a fronte delleimportanti difficoltà per la tutrice dei minori derivanti dallamancata conoscenza della lingua italiana e del funzionamento delleistituzioni italiane sollecitava con forza l attivazione degliinterventi di supporto e sostegno necessari da parte dei Servizi*Avverso la suddetta pronuncia la Procura generale presso la Corted appello di Cagliari propone ricorso per cassazione notificato il5/8/2022 affidato d unico motivo nei confronti di * ** * * * * * chenon svolgono difese .E stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il PG presso laCorte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Procura ricorrente lamenta con unico motivo la violazione ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.245 del *della * dello Stato * e 5 6 14 23 della *dell * del 19/20/1996 in materia di misure di protezione deiminori rilevando che le funzioni della tutrice ucrainaamministratrice dell istituto per l infanzia ove i minori in Ucrainaerano stati collocati sono «indissolubilmente legate alla stabilepresenza dei minori negli istituti stessi» cosicché al di fuori di tale3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023contesto tali funzioni cessano ed i minori risultano ai sensiNumero di raccolta generale 28637/2023dell art.2 della legge n. 47/2017 privi di assisDteatan pzuabb licaozio ne 16/10/2023rappresentanza legale e quindi «non accompagnati» secondo ladefinizione della nostra norma nazionale e ai sensi degli artt. 6 e14 della * dell * lo Stato italiano nel quale i minoriucraini si sono venuti temporaneamente a trovare avendoabbandonato il proprio paese a seguito di gravi disordini ècompetente ad adottare le misure necessarie di protezione inricorso si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestatopreoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano iminori rispetto ad esigenze fondamentali non solo scolastiche maanche sanitarie psicologiche abitative etc… con conseguentenecessità di apertura della tutela e gestione dell accoglienza aisensi della legge n. 47/2017.2. I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura orfanotrofio in cui erano inseriti inUcraina e si pone questione della efficacia in Italia in forzadell art.23 della * dell * che disciplina ilriconoscimento di pieno diritto negli * contraenti «delle misureadottate» nell interesse dei minori della nomina degli stessi atutore dei minori in Ucraina ai sensi dell art. 245 del * di3. Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione e lalegge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolatedalla * dell * del 19 ottobre 1996 che ha sostituito la* del 5/10/1961 resa esecutiva in Italia con legge 24ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 16/10/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza. L art.6 al primo commaprevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito digravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livellointernazionale le autorità dello Stato contraente sul cui territoriotali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimentoeserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell art.5». * si è scelto di attribuire in queste situazioni alleautorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano lacompetenza generale normalmente spettante alle autorità delloStato di residenza abituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1. Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 16/10/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza». La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 16/10/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1. L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore. 2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore. 3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro * 4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita « 1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2. Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 16/10/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza. 2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaData pubblicazione 16/10/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentore dellaresponsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria. 3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».4. La Corte d appello ha correttamente rilevato che avuto riguardoall art.245 del * della famiglia dell Ucraina che attribuisce laqualifica di tutore ai preposti agli istituti per l infanzia e nellaspecie tale qualità documentata in capo alla * *è pacifica e agli artt. 5 6 14 23 della * dell * del1996 essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio daltutore e quindi rappresentante legale nominato nello Stato diprovenienza secondo la legge ucraina nomina che deve esserericonosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi a seguito delconflitto bellico che affligge il * di residenza abituale deiminori sono stati temporaneamente trasferiti i minori in questionenon possono essere qualificati come «minori stranieri nonaccompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017.Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore/ tutore italiano in quanto ciò inoltre comporterebbe come rilevatonel decreto impugnato necessariamente «l esautoramento deltutore ucraino al quale esso si sostituirebbe che non potrebbedecidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che glisono stati affidati dallo Stato di provenienza venendo esse rimesseal tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne leindicazioni».9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Peraltro nel decreto impugnato si è dato atto che la tutriceNumero di raccolta generale 28637/2023ucraina che conosce i minori e condivide con gli stessDia tal ipnubgbulicaz io ne 16/10/2023abitudini di vita etc… sentita in udienza ha confermato di esserein continuo contatto con lo Stato * con i suoi servizi socialiprecisando che i minori hanno seguito la scuola ucraina in * sinoa fine maggio 2022 ricevendo anche la pagella.La Corte d appello poi a fronte delle difficoltà sul territorio italianomanifestata dalla tutrice ucraino ha nuovamente ciò avendo fattogià il giudice di primo grado sollecitato i Servizi sociali a forniresupporto e sostegno alla tutrice ucraina.5. Per quanto sopra esposto va respinto il ricorso. Non v è luogo aprovvedere sulle spese trattandosi di procedimento attivato dallaProcura Generale presso la Corte d appello. Peraltro essendo ilprocedimento esente non si applica in ogni caso l art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Data pubblicazione 16/10/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* MINORI* PU** * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 26318/2022 * proposto daPROCURATORE GENERALE * LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARIdomiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ricorrentecontro* * * ** * * ** * intimatiavverso DECRETO di CORTE D APPELLO CAGLIARI nel proc.to n.160/2022 depositato il 09/08/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023Udita la relazione svolta nell udienza pubblica del 06/10/2023 dalData pubblicazione 16/10/2023Consigliere * ** il PG nella persona della * * De * che haconcluso per il rigetto del ricorso.La Corte d appello di Cagliari con decreto pubblicato il 9/8/2022ha respinto il reclamo proposto dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni di Cagliari avverso decreto del5/5/2022 del Tribunale per i minorenni di Cagliari con il quale erastato respinto il ricorso della Procura della Repubblica ai sensidell art.19 d.lgs. 142/2015 volto alla nomina di un tutore o di unprotutore ed alla verifica delle misure di accoglienza in favore deiminori * * * * ** nati in Ucraina rispettivamente il 26/12/2012 il17/6/2009 ed il 6/12/2005 giunti in Italia dall Ucraina l 8/3/2022.Il giudice di primo grado nel respingere il ricorso aveva rilevatoche i minori erano giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina aiquali doveva essere riconosciuta la qualifica di tutore inapplicazione dell art.245 del * di famiglia dell Ucraina chericonosce ai preposti agli istituti per l infanzia tale qualificaessendo tale disposizione in forza dell art.23 della *dell * del 19/10/1996 cui ha aderito oltre l Italia anchel Ucraina di diretta applicazione. Il Tribunale aveva comunqueincaricato il * Sociale competente di «verificare le condizionidi ciascun minore adottare eventuali interventi di sostegnoopportuni» dando comunicazione alla Procura presso il Tribunale incaso di eventuali elementi di pregiudizioIn particolare i giudici di appello nel respingere il reclamo dellaProcura hanno rilevato che tali minori non rientrati in Ucrainacome altri minori ucraini pure giunti in Italia a seguitodell invasione delle forze armate russe non possono essere2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023qualificati come «minori non accompagnati» in base alla leggeData pubblicazione 16/10/2023nazionale n. 47/2017 in quanto essi sono giunti in Italiaaccompagnati da un tutore legale nominato secondo le disposizionidell ordinamento di provenienza considerato che in forzadell art.245 del * della famiglia dell Ucraina essendo statocostituito «l orfanotrofio di tipo famigliare della famiglia* * * deve essere considerata per lalegge ucraina tutrice legale dei due minori loro rappresentantelegale e tale nomina in forza dell art.23 della * dell *del 1996 deve essere riconosciuta in *La Corte d appello all esito della discussione orale a fronte delleimportanti difficoltà per la tutrice dei minori derivanti dallamancata conoscenza della lingua italiana e del funzionamento delleistituzioni italiane sollecitava con forza l attivazione degliinterventi di supporto e sostegno necessari da parte dei Servizi*Avverso la suddetta pronuncia la Procura generale presso la Corted appello di Cagliari propone ricorso per cassazione notificato il5/8/2022 affidato d unico motivo nei confronti di * ** * * * * * chenon svolgono difese .E stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il PG presso laCorte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Procura ricorrente lamenta con unico motivo la violazione ofalsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.245 del *della * dello Stato * e 5 6 14 23 della *dell * del 19/20/1996 in materia di misure di protezione deiminori rilevando che le funzioni della tutrice ucrainaamministratrice dell istituto per l infanzia ove i minori in Ucrainaerano stati collocati sono «indissolubilmente legate alla stabilepresenza dei minori negli istituti stessi» cosicché al di fuori di tale3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023contesto tali funzioni cessano ed i minori risultano ai sensiNumero di raccolta generale 28637/2023dell art.2 della legge n. 47/2017 privi di assisDteatan pzuabb licaozio ne 16/10/2023rappresentanza legale e quindi «non accompagnati» secondo ladefinizione della nostra norma nazionale e ai sensi degli artt. 6 e14 della * dell * lo Stato italiano nel quale i minoriucraini si sono venuti temporaneamente a trovare avendoabbandonato il proprio paese a seguito di gravi disordini ècompetente ad adottare le misure necessarie di protezione inricorso si rileva che la stessa tutrice ucraina aveva manifestatopreoccupazione per lo stato di abbandono nel quale versano iminori rispetto ad esigenze fondamentali non solo scolastiche maanche sanitarie psicologiche abitative etc… con conseguentenecessità di apertura della tutela e gestione dell accoglienza aisensi della legge n. 47/2017.2. I minori sono giunti in Italia accompagnati dalle personeresponsabili della struttura orfanotrofio in cui erano inseriti inUcraina e si pone questione della efficacia in Italia in forzadell art.23 della * dell * che disciplina ilriconoscimento di pieno diritto negli * contraenti «delle misureadottate» nell interesse dei minori della nomina degli stessi atutore dei minori in Ucraina ai sensi dell art. 245 del * di3. Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione e lalegge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolatedalla * dell * del 19 ottobre 1996 che ha sostituito la* del 5/10/1961 resa esecutiva in Italia con legge 24ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 16/10/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza. L art.6 al primo commaprevede poi che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito digravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livellointernazionale le autorità dello Stato contraente sul cui territoriotali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimentoeserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell art.5». * si è scelto di attribuire in queste situazioni alleautorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano lacompetenza generale normalmente spettante alle autorità delloStato di residenza abituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1. Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 16/10/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza». La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 16/10/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1. L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore. 2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore. 3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro * 4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita « 1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2. Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 16/10/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza. 2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Numero di raccolta generale 28637/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaData pubblicazione 16/10/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentore dellaresponsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria. 3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».4. La Corte d appello ha correttamente rilevato che avuto riguardoall art.245 del * della famiglia dell Ucraina che attribuisce laqualifica di tutore ai preposti agli istituti per l infanzia e nellaspecie tale qualità documentata in capo alla * *è pacifica e agli artt. 5 6 14 23 della * dell * del1996 essendo i minori giunti in Italia accompagnati proprio daltutore e quindi rappresentante legale nominato nello Stato diprovenienza secondo la legge ucraina nomina che deve esserericonosciuta nello Stato italiano in cui gli stessi a seguito delconflitto bellico che affligge il * di residenza abituale deiminori sono stati temporaneamente trasferiti i minori in questionenon possono essere qualificati come «minori stranieri nonaccompagnati» ai sensi della nostra legge n. 47/2017.Di conseguenza non doveva provvedersi alla nomina di un curatore/ tutore italiano in quanto ciò inoltre comporterebbe come rilevatonel decreto impugnato necessariamente «l esautoramento deltutore ucraino al quale esso si sostituirebbe che non potrebbedecidere alcunché riguardo alle scelte essenziali dei minori che glisono stati affidati dallo Stato di provenienza venendo esse rimesseal tutore italiano che non avrebbe alcun obbligo di seguirne leindicazioni».9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26318/2022Numero sezionale 4310/2023Peraltro nel decreto impugnato si è dato atto che la tutriceNumero di raccolta generale 28637/2023ucraina che conosce i minori e condivide con gli stessDia tal ipnubgbulicaz io ne 16/10/2023abitudini di vita etc… sentita in udienza ha confermato di esserein continuo contatto con lo Stato * con i suoi servizi socialiprecisando che i minori hanno seguito la scuola ucraina in * sinoa fine maggio 2022 ricevendo anche la pagella.La Corte d appello poi a fronte delle difficoltà sul territorio italianomanifestata dalla tutrice ucraino ha nuovamente ciò avendo fattogià il giudice di primo grado sollecitato i Servizi sociali a forniresupporto e sostegno alla tutrice ucraina.5. Per quanto sopra esposto va respinto il ricorso. Non v è luogo aprovvedere sulle spese trattandosi di procedimento attivato dallaProcura Generale presso la Corte d appello. Peraltro essendo ilprocedimento esente non si applica in ogni caso l art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002. *La Corte respinge il ricorso.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.La * *Il Presidente10 di 10* **La Corte respinge il ricorso.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.La * *Il Presidente10 di 10* *
Decreto Cassazione n. 28637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris