CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale della condotta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito; . Considerato che le modalità dell'accertamento della condotta di evasione non rispondono a forme vincolate predeterminate, mentre la valutazione della prova rientra nella cognizione del giudice di merito, e non può essere sindacata ove sorretta da una motivazione non illogica incentrata sulla verificata funzionalità del campanello della porta e della sua reiterata attivazione per un tempo valutato congruo per accertare l'assenza dell'imputato all'interno della sua abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co