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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09429/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con sentenza del 23 settembre 2022 dichiarava non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640-bis cod. pen. e, il solo Romano, del reato di cui all'art. 483 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. , precisando che la costituzione avveniva al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed il grave danno di immagine subiti in dipendenza del reato contestato; rileva che il giudice aveva riconosciuto il fatto ed optato per una sentenza di non luogo a procedere per l'esiguità della somma oggetto di contestazione e per il comportamento successivo degli imputati che avrebbero risarcito una delle parti civili; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) non era mai stata risarcita del danno e la sentenza non aveva tenuto conto delle plurime condotte poste in essere dagli imputati nel produrre documento falsi, tali da porre in errore G.S.E. oltre che idonei a porre in essere gli artifici e raggiri propri del reato di truffa; non sussisteva, pertanto, nessuna delle cause che avrebbero potuto portare ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che "È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione)" (Sez.4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli e altri Rv. 273263).

Come si legge nella motivazione della citata sentenza, "i commi 38, 39 e 40 della legge 23 giugno 2017 n.103, entrata in vigore in data 3 agosto 2017, hanno modificato la norma di cui all'art. 428, cod. proc. pen. che disciplina l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice all'esito dell'udienza preliminare.La legge di modifica ha previsto, per quello che qui interessa, al comma 1, alinea, e 2, primo periodo, del citato articolo, la sostituzione delle parole «ricorso per cassazione» con la parola «appello» e la soppressione del secondo periodo del comma 2 che prevedeva la possibilità della persona offesa costituita parte civile di proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod, proc. pen.

Pertanto, il novellato articolo 428, comma 1 e 2, cod. proc. pen., non prevede più che la persona offesa costituita parte civile possa ricorrere per cassazione.

Si tratta di un intervento ripristinatorio di quanto era stabilito anteriormente alla legge 20 febbraio 2006, n. 46 che non contemplava il ricorso per cassazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice per l'udienza preliminare.

L'impugnazione resta quindi riservata alla sola persona offesa, che può proporre appello limitatamente ai casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen." Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con sentenza del 23 settembre 2022 dichiarava non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640-bis cod. pen. e, il solo Romano, del reato di cui all'art. 483 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. , precisando che la costituzione avveniva al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed il grave danno di immagine subiti in dipendenza del reato contestato; rileva che il giudice aveva riconosciuto il fatto ed optato per una sentenza di non luogo a procedere per l'esiguità della somma oggetto di contestazione e per il comportamento successivo degli imputati che avrebbero risarcito una delle parti civili; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) non era mai stata risarcita del danno e la sentenza non aveva tenuto conto delle plurime condotte poste in essere dagli imputati nel produrre documento falsi, tali da porre in errore G.S.E. oltre che idonei a porre in essere gli artifici e raggiri propri del reato di truffa; non sussisteva, pertanto, nessuna delle cause che avrebbero potuto portare ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che "È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione)" (Sez.4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli e altri Rv. 273263). Come si legge nella motivazione della citata sentenza, "i commi 38, 39 e 40 della legge 23 giugno 2017 n.103, entrata in vigore in data 3 agosto 2017, hanno modificato la norma di cui all'art. 428, cod. proc. pen. che disciplina l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice all'esito dell'udienza preliminare.La legge di modifica ha previsto, per quello che qui interessa, al comma 1, alinea, e 2, primo periodo, del citato articolo, la sostituzione delle parole «ricorso per cassazione» con la parola «appello» e la soppressione del secondo periodo del comma 2 che prevedeva la possibilità della persona offesa costituita parte civile di proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod, proc. pen. Pertanto, il novellato articolo 428, comma 1 e 2, cod. proc. pen., non prevede più che la persona offesa costituita parte civile possa ricorrere per cassazione. Si tratta di un intervento ripristinatorio di quanto era stabilito anteriormente alla legge 20 febbraio 2006, n. 46 che non contemplava il ricorso per cassazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice per l'udienza preliminare. L'impugnazione resta quindi riservata alla sola persona offesa, che può proporre appello limitatamente ai casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen." Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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