CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo, secondo e terzo motivo sono del tutto genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità essendo stato correttamente esclusa l'incidenza dello stato confusionale dell'imputato sull'elemento psicologico del reato e accertato l'obiettivo ostacolo all'attività dei pp.uu. costituito dal minaccioso e violento comportamento oppositivo del ricorrente; che, inoltre, risulta generica la contestazione del fondamento probatorio delle accuse in quanto non oggetto di devoluzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],éne Angelo jCpozzi Angelo osltanzo [OSCURATO:PERSONA] . c\ggi. 0 2 MA 22 iL