CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (O RAJAPAKSE) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (o Rajapakse) t [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, diretta a contrastare la denegata rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa ai sensi del comma 3 dell'ad 603 cpp, appare caratterizzata, anche a prescindere dalle connotazioni del rito ( abbreviato) con la quale è stata definita la posizione del ricorrente, da una marcata genericità, non risultando precisati i contenuti della prova non ammessa ne adeguatamente dettagliati i profili della relativa, assoluta, necessità decisoria alla luce delle indicazioni di segno evidentemente contrario spese dalla decisione gravata nel rimarcare la ultroneità delle dette acquisizioni a fronte del quadro probatorio in atti valorizzato nell'escludere la causa di giustificazione di cui all'ad 393 bis cp ( si veda dall'ultimo capoverso di pagina 7) oggetto dell'approfondimento istruttorio denegato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.