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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2017

Cassazione n. 30134/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25954/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Della Frezza n.59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d 'A ppello di Napoli n. 3475/2016 , depositata il29/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 29.6.2005, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, [OSCURATO:PERSONA], domandando l’accertamento dell’usucapione (ordinaria o speciale ex art. 1159 - bis c.c.) di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito in Forino e identificato in catasto al foglio n. 7, particelle 98 e 99, in virtù di un possesso instauratosi sin dal 1962 quale coltivatrice diretta.

Costituendosiin giudizio, il convenuto propose domanda riconvenzionale volta alla restituzione del fondo detenuto sine titulo e al risarcimento del danno, sostenendo che, fino al 1987, esso era stat o gestit o , su incarico dei propri avi residenti in Spagna, da tale Fra ncesco [OSCURATO:PERSONA], il quale poi, in virtù di una conciliazione giudiziale con i proprietari, ne aveva ricevuto due porzioni in proprietà, rilasciando la restante in loro favore .

Dal 1987, invece , i terreni in discorso erano stati amministrati dal procuratore speciale del convenuto, [OSCURATO:PERSONA], ciò che escludeva la possibilità di configurare un qualsivoglia possesso in capo all’attrice (la quale, da parte sua, aveva ri coperto la qualità di mera s ub - affittuaria dal 1962, e successivamente, dal 1976 , di affittuaria).

Nella memoria ex art. 183, V co., c.c., l’attrice proponeva reconventio reconventionis volta alla condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo per le migliorie apportate al fondo, nell’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Avellino accolse la domanda di usucapione ex art. 115-bis c.c., rigettando quella riconvenzionale.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, il quale venne rigettato, sul presupposto che, quantomeno a partire dal 1987, la Armellino avesse l’ animus possidendi , dal momento che non aveva più corrisposto alcun canone ai proprietari, dopo che il procuratore di questi ultimi le aveva rimandato indietro un vaglia postale, con l’espressa motivazione che essi gli avevano comunicato di non aver mai dato in affitto i terreni.

Almeno dal 1987, dunque, la Armellino aveva posseduto il bene, non corrispondendo più alcunché ai proprietari a titolo di canone d’affitto, sicché “la conseguita consapevolezza dell’inesistenza di un titolo negoziale consente di ritenere che, quanto meno da quell’epoca, la donna abbia avuto l’animus possidendi” (pag. 10 della sentenza impugnata).

2. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione/falsa applicazione de gli artt. 1141, comma 2, c.c. e 1158 ss. c.c., per avere il giudice di merito ritenuto integrata l’usucapione nonostante la mancata dimostrazione dell’interversio possessionis da parte d ell’odierna controricorrente, alla quale competeva la qualità di mera detentrice dell’immobile.

Secondo i ricorrenti, la prova dell’interversione non può ritenersi insita nel rifiutodei proprietari, nel 1987, di ricevere il pagamentodell’affitto dal momento che, in mancanza di un atto di opposizione ai sensi dell’art. 1141 c.c.,tale rifiuto valse unicamente a porre la Armellino nella condizione di detentrice inadempiente “che, proprio per la fondata contestazione del proprietario del titolo della sua detenzione diretta – e non certo perché intendeva esercitare o ese r citasse un possesso uti dominus – da quel momento in poi non ha più corrisposto al proprietario il canone d’affitto” (pag. 22 del ricorso).

L a circostanza del mancato pagamento del canone sarebbe , peraltro, smentita dalla testimonianza del teste Buonomo, che ha ricordato di avere assistito – nel 1999/2000 - a un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e la Armellino, nel quale il primo le chiese un aumento del canone d’affitto. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 381-bis.1 c.p.c. 3.Il motivo è fondato.

La Corte d’Appello di Napoli afferma che “fino al 1987 i terreni per cui è causa (..) erano detenuti da [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 9); poi però (al punto 3della medesima pagina) sostiene che, dal 1987, la Armellino, “pur permanendo nella relazione fattuale con il bene (..) non ha più corrisposto alcun canone”.

Il riferimento a una “permanenza” lascia intendere che una qualche “ disponibilità ” del bene la odierna controricorrente la avesse anche prima del 1987.

Ebbene, tale disponibilità sembra essere implicitamente qualificata, dallo stesso giudice di merito, alla stregua di detenzione, laddove afferma che la negazione dell’esistenza di qualsivoglia contratto di affitto con la Armellino, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del proprietario), potrebbe discendere dal “non avere il proprietario riconosciuto il rapporto di fitto probabilmente mutuato da altro avito colono” (pag. 9 della sentenza impugnata) .

Sostiene, però, più avanti, la Corte d’Appello che sarebbe “residuale stabilire la fonte del rapporto dicostei con il bene (se effettivamente derivato da un precedente colono) avendo l’allora convenuto comprovato che nel 1987 egli ottenne la piena disponibilità del fondo consegnatogli dal suo fattore a definizione di una lite insorta.

Imputet sibi, allora, il non avere accertato la reale sua libertà e il non avere assunto iniziative per la liberazione, rifiutando l’estaglio a colei che si proponeva come affittuaria non riconoscendola tale” (pag. 10).

Orbene, anzitutto è contraddittorio parlare di “piena disponibilità” di un bene che, al contempo, si afferma occupato da terzi.

In secondo luogo, una volta assodato, in punto di fatto, che, al momento della restituzione dal [OSCURATO:PERSONA] allo Jannone, i terreni eranonella disponibilità materiale della Armellini , delle due l’una: o si trattava della prosecuzione di un possesso da quest’ultima precedentemente instaurato (ma la Corte d’Appello questo non dice, non pronunciandosi sulla fondatezza dell’assunto fatto proprio dal giudice di primo grado, in ter mini di presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c.); oppure si trattava di una situazione di detenzione.

In quest’ultimo caso, tuttavia, per poter predicare la qualità di possessore in capo a colei che deteneva il bene non poteva prescindersi dalla prova dell’interversione, nei termini in cui questa è delineata dall’art. 1141 c.c., vale a dire attraverso un atto di opposizione proveniente dalla detentr ic e e rivolto al proprietario/possessore.

Ebbene, nell’affermare che “la conseguita consapevolezza dell’inesistenza di un titolo negoziale consente di ritenere che, quanto meno da quell’epoca, la donna abbia avuto l’animus possidendi” (pag. 10) , la sentenza impugnata fa discendere l’interversione, al contrario, da un’iniziativa del proprietario, senza considerare che, a ben vedere, l’iniziativa di pagare l’affitto (non accettata dal proprietario), in uno con la preesistenza di un rapporto col bene qualificabile - come detto - in termini di detenzione, appare denota re di per sé un animus incompatibile con il possesso.

In altri termini, ladd ove - come nella specie - si escluda che il rapporto di fatto sul bene sia stato instaurato ex novo , non è possibile ritenere la sussistenza dell’animus possidendi, ai fini dell’usucapione, a partire da una certa data, senza argomentare circa l’avvenuta interversione.

Erroneamente, dunque, il collegio napoletano ricollega il mutamento della detenzione in possesso al mero rifiuto di ricevere il canone da parte del proprietario, e alla conseguente, indotta consapevolezza “dell’inesistenza di un titolo negoziale”.

Tale impostazione si pone, infatti, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “l 'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell' animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.

A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene). (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso, da parte del locatario di un immobile, sulla base della volontaria e prolungata inadempienza al pagamento del canone)” ( Cass., n. 2392/2009 ; conformi, Cass., n. 6237/2010; Cass., n. 26327/2016; si veda anche Cass., n. 14593/2011, alla cui stregua “ la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore.

In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”). 4.Alla luce delle considerazioni che prece dono , si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli affinché verifichi se, a prescindere dal rifiuto, da parte dei proprietari, dell’”estaglio” offerto dalla Armellini, sia configurabile, in capo a quest’ultima, un atto di interversione avente le caratteristiche di cui all’art. 1141 c.c. (ovvero altro contegno idoneo all’apprensione del possesso del bene controverso).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25954/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Della Frezza n.59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d 'A ppello di Napoli n. 3475/2016 , depositata il29/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 29.6.2005, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, [OSCURATO:PERSONA], domandando l’accertamento dell’usucapione (ordinaria o speciale ex art. 1159 - bis c.c.) di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito in Forino e identificato in catasto al foglio n. 7, particelle 98 e 99, in virtù di un possesso instauratosi sin dal 1962 quale coltivatrice diretta. Costituendosiin giudizio, il convenuto propose domanda riconvenzionale volta alla restituzione del fondo detenuto sine titulo e al risarcimento del danno, sostenendo che, fino al 1987, esso era stat o gestit o , su incarico dei propri avi residenti in Spagna, da tale Fra ncesco [OSCURATO:PERSONA], il quale poi, in virtù di una conciliazione giudiziale con i proprietari, ne aveva ricevuto due porzioni in proprietà, rilasciando la restante in loro favore . Dal 1987, invece , i terreni in discorso erano stati amministrati dal procuratore speciale del convenuto, [OSCURATO:PERSONA], ciò che escludeva la possibilità di configurare un qualsivoglia possesso in capo all’attrice (la quale, da parte sua, aveva ri coperto la qualità di mera s ub - affittuaria dal 1962, e successivamente, dal 1976 , di affittuaria). Nella memoria ex art. 183, V co., c.c., l’attrice proponeva reconventio reconventionis volta alla condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo per le migliorie apportate al fondo, nell’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Avellino accolse la domanda di usucapione ex art. 115-bis c.c., rigettando quella riconvenzionale. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, il quale venne rigettato, sul presupposto che, quantomeno a partire dal 1987, la Armellino avesse l’ animus possidendi , dal momento che non aveva più corrisposto alcun canone ai proprietari, dopo che il procuratore di questi ultimi le aveva rimandato indietro un vaglia postale, con l’espressa motivazione che essi gli avevano comunicato di non aver mai dato in affitto i terreni. Almeno dal 1987, dunque, la Armellino aveva posseduto il bene, non corrispondendo più alcunché ai proprietari a titolo di canone d’affitto, sicché “la conseguita consapevolezza dell’inesistenza di un titolo negoziale consente di ritenere che, quanto meno da quell’epoca, la donna abbia avuto l’animus possidendi” (pag. 10 della sentenza impugnata). 2. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] deducono la violazione/falsa applicazione de gli artt. 1141, comma 2, c.c. e 1158 ss. c.c., per avere il giudice di merito ritenuto integrata l’usucapione nonostante la mancata dimostrazione dell’interversio possessionis da parte d ell’odierna controricorrente, alla quale competeva la qualità di mera detentrice dell’immobile. Secondo i ricorrenti, la prova dell’interversione non può ritenersi insita nel rifiutodei proprietari, nel 1987, di ricevere il pagamentodell’affitto dal momento che, in mancanza di un atto di opposizione ai sensi dell’art. 1141 c.c.,tale rifiuto valse unicamente a porre la Armellino nella condizione di detentrice inadempiente “che, proprio per la fondata contestazione del proprietario del titolo della sua detenzione diretta – e non certo perché intendeva esercitare o ese r citasse un possesso uti dominus – da quel momento in poi non ha più corrisposto al proprietario il canone d’affitto” (pag. 22 del ricorso). L a circostanza del mancato pagamento del canone sarebbe , peraltro, smentita dalla testimonianza del teste Buonomo, che ha ricordato di avere assistito – nel 1999/2000 - a un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e la Armellino, nel quale il primo le chiese un aumento del canone d’affitto. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 381-bis.1 c.p.c. 3.Il motivo è fondato. La Corte d’Appello di Napoli afferma che “fino al 1987 i terreni per cui è causa (..) erano detenuti da [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 9); poi però (al punto 3della medesima pagina) sostiene che, dal 1987, la Armellino, “pur permanendo nella relazione fattuale con il bene (..) non ha più corrisposto alcun canone”. Il riferimento a una “permanenza” lascia intendere che una qualche “ disponibilità ” del bene la odierna controricorrente la avesse anche prima del 1987. Ebbene, tale disponibilità sembra essere implicitamente qualificata, dallo stesso giudice di merito, alla stregua di detenzione, laddove afferma che la negazione dell’esistenza di qualsivoglia contratto di affitto con la Armellino, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (procuratore del proprietario), potrebbe discendere dal “non avere il proprietario riconosciuto il rapporto di fitto probabilmente mutuato da altro avito colono” (pag. 9 della sentenza impugnata) . Sostiene, però, più avanti, la Corte d’Appello che sarebbe “residuale stabilire la fonte del rapporto dicostei con il bene (se effettivamente derivato da un precedente colono) avendo l’allora convenuto comprovato che nel 1987 egli ottenne la piena disponibilità del fondo consegnatogli dal suo fattore a definizione di una lite insorta. Imputet sibi, allora, il non avere accertato la reale sua libertà e il non avere assunto iniziative per la liberazione, rifiutando l’estaglio a colei che si proponeva come affittuaria non riconoscendola tale” (pag. 10). Orbene, anzitutto è contraddittorio parlare di “piena disponibilità” di un bene che, al contempo, si afferma occupato da terzi. In secondo luogo, una volta assodato, in punto di fatto, che, al momento della restituzione dal [OSCURATO:PERSONA] allo Jannone, i terreni eranonella disponibilità materiale della Armellini , delle due l’una: o si trattava della prosecuzione di un possesso da quest’ultima precedentemente instaurato (ma la Corte d’Appello questo non dice, non pronunciandosi sulla fondatezza dell’assunto fatto proprio dal giudice di primo grado, in ter mini di presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c.); oppure si trattava di una situazione di detenzione. In quest’ultimo caso, tuttavia, per poter predicare la qualità di possessore in capo a colei che deteneva il bene non poteva prescindersi dalla prova dell’interversione, nei termini in cui questa è delineata dall’art. 1141 c.c., vale a dire attraverso un atto di opposizione proveniente dalla detentr ic e e rivolto al proprietario/possessore. Ebbene, nell’affermare che “la conseguita consapevolezza dell’inesistenza di un titolo negoziale consente di ritenere che, quanto meno da quell’epoca, la donna abbia avuto l’animus possidendi” (pag. 10) , la sentenza impugnata fa discendere l’interversione, al contrario, da un’iniziativa del proprietario, senza considerare che, a ben vedere, l’iniziativa di pagare l’affitto (non accettata dal proprietario), in uno con la preesistenza di un rapporto col bene qualificabile - come detto - in termini di detenzione, appare denota re di per sé un animus incompatibile con il possesso. In altri termini, ladd ove - come nella specie - si escluda che il rapporto di fatto sul bene sia stato instaurato ex novo , non è possibile ritenere la sussistenza dell’animus possidendi, ai fini dell’usucapione, a partire da una certa data, senza argomentare circa l’avvenuta interversione. Erroneamente, dunque, il collegio napoletano ricollega il mutamento della detenzione in possesso al mero rifiuto di ricevere il canone da parte del proprietario, e alla conseguente, indotta consapevolezza “dell’inesistenza di un titolo negoziale”. Tale impostazione si pone, infatti, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “l 'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell' animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene). (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso, da parte del locatario di un immobile, sulla base della volontaria e prolungata inadempienza al pagamento del canone)” ( Cass., n. 2392/2009 ; conformi, Cass., n. 6237/2010; Cass., n. 26327/2016; si veda anche Cass., n. 14593/2011, alla cui stregua “ la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”). 4.Alla luce delle considerazioni che prece dono , si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli affinché verifichi se, a prescindere dal rifiuto, da parte dei proprietari, dell’”estaglio” offerto dalla Armellini, sia configurabile, in capo a quest’ultima, un atto di interversione avente le caratteristiche di cui all’art. 1141 c.c. (ovvero altro contegno idoneo all’apprensione del possesso del bene controverso). P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, i
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