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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 11635/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Latina rigettava l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 24/5/2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Ufficio aveva negato la riduzione del sequestro preventivo già disposto con ordinanza del 4/10/2018, poi esteso con ordinanza del 24/3/2021.

2. Propone ricorso per cassazione il Coscione, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt. 125, comma 3, 322-bis cod. proc. pen.

Richiamate le contestazioni a carico del ricorrente, e le ragioni dell'istanza di riduzione del sequestro, si lamenta che l'ordinanza del Tribunale sarebbe connotata da motivazione assente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

In particolare, il Tribunale - nel negare il bis in idem tra i capi G), H) ed I) e le fattispecie giudicate con sentenza del Tribunale di Velletri n. 954/2020, irrevocabile - avrebbe erroneamente affermato che non sussisterebbe identità di fatti, né di soggetti; ebbene, quanto al primo profilo, sarebbe sufficiente leggere i capi di imputazione per apprezzarvi le medesime società coinvolte, le medesime fatture ed il medesimo accertamento tributario di origine; quanto ai soggetti interessati, la diversità deriverebbe con evidenza dalle fattispecie contestate, quali l'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto al Coscione, e l'art. 8, stesso decreto, quanto agli imputati giudicati ed assolti dal Tribunale di Velletri.

In forza di ciò, peraltro, il Collegio dell'appello non avrebbe potuto riconoscere il fumus dei reati contenuti nei capi citati, difettandone il presupposto in fatto, come affermato dalla sentenza ormai irrevocabile.

Sono stati proposti motivi aggiunti il 24/1/2022, a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'impugnazione è inammissibile.

4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1626 del 24/9/2020, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale in tema di impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

E' fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'impugnazione, pur proposta presso una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento, lì pervenga nei termini di legge.

5. Tanto premesso, il ricorso qui in oggetto - presentato contro un'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 7/9/2021, depositata il 24/9/2021 e notificata al difensore il 27/9/2021 - è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma il 13/10/2021, ed è poi pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Latina soltanto il 21/10/2021.

10. L'impugnazione medesima, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, perché tardiva.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2022 Il liere estensore [OSCURATO:PERSONA] 30 ìNZ 2022 • [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE \\J P .12(1A Q.L\ / I 12f1/4)n/n Rt .5 19,9 — 1)11 n • „ j pot,,e Co".6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Latina rigettava l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 24/5/2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Ufficio aveva negato la riduzione del sequestro preventivo già disposto con ordinanza del 4/10/2018, poi esteso con ordinanza del 24/3/2021. 2. Propone ricorso per cassazione il Coscione, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt. 125, comma 3, 322-bis cod. proc. pen. Richiamate le contestazioni a carico del ricorrente, e le ragioni dell'istanza di riduzione del sequestro, si lamenta che l'ordinanza del Tribunale sarebbe connotata da motivazione assente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. In particolare, il Tribunale - nel negare il bis in idem tra i capi G), H) ed I) e le fattispecie giudicate con sentenza del Tribunale di Velletri n. 954/2020, irrevocabile - avrebbe erroneamente affermato che non sussisterebbe identità di fatti, né di soggetti; ebbene, quanto al primo profilo, sarebbe sufficiente leggere i capi di imputazione per apprezzarvi le medesime società coinvolte, le medesime fatture ed il medesimo accertamento tributario di origine; quanto ai soggetti interessati, la diversità deriverebbe con evidenza dalle fattispecie contestate, quali l'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto al Coscione, e l'art. 8, stesso decreto, quanto agli imputati giudicati ed assolti dal Tribunale di Velletri. In forza di ciò, peraltro, il Collegio dell'appello non avrebbe potuto riconoscere il fumus dei reati contenuti nei capi citati, difettandone il presupposto in fatto, come affermato dalla sentenza ormai irrevocabile. Sono stati proposti motivi aggiunti il 24/1/2022, a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione è inammissibile. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1626 del 24/9/2020, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale in tema di impugnazioni cautelari il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. E' fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'impugnazione, pur proposta presso una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento, lì pervenga nei termini di legge. 5. Tanto premesso, il ricorso qui in oggetto - presentato contro un'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 7/9/2021, depositata il 24/9/2021 e notificata al difensore il 27/9/2021 - è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma il 13/10/2021, ed è poi pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Latina soltanto il 21/10/2021. 10. L'impugnazione medesima, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, perché tardiva. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2022 Il liere estensore [OSCURATO:PERSONA] 30 ìNZ 2022 • [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE \\J P .12(1A Q.L\ / I 12f1/4)n/n Rt .5 19,9 — 1)11 n • „ j pot,,e Co".6
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