Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24321/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 137 37 d el ruolo generale dell’anno 20 16 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: avviso di accertamento–omessa dichiarazione operazioni imponibili iva -rimborso – - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, domiciliata presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 668/1/2016, depositata in data 9 febbraio 2016 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento iva anno 2004; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; a seguito della pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello ; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: deve darsi atto che, con atto del 22 maggio 2023, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge.

N. 197/2022; l’art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione;il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e, in tal caso, il processo è sospeso; si rende, quindi, necessaria la sospensione del processo e il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio e disponeil rinvio della causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 137 37 d el ruolo generale dell’anno 20 16 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: avviso di accertamento–omessa dichiarazione operazioni imponibili iva -rimborso – - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, domiciliata presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 668/1/2016, depositata in data 9 febbraio 2016 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento iva anno 2004; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; a seguito della pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello ; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: deve darsi atto che, con atto del 22 maggio 2023, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge. N. 197/2022; l’art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022, ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione;il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata e, in tal caso, il processo è sospeso; si rende, quindi, necessaria la sospensione del processo e il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte: sospende il giudizio e disponeil rinvio della causa a n
Sentenza Cassazione n. 24321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris