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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17276/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2015 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena investe un profilo della regiudicanda riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito che si sottrae a scrutinio di legittimità quando si riveli espresso con motivazione sufficiente e logica, come nel caso in esame (pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ti,ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria igna [OSCURATO:PERSONA] I DEPOSITA-[OSCURATO:PERSONA] CANCF11571A -3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2015 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena investe un profilo della regiudicanda riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito che si sottrae a scrutinio di legittimità quando si riveli espresso con motivazione sufficiente e logica, come nel caso in esame (pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ti,ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria igna [OSCURATO:PERSONA] I DEPOSITA-[OSCURATO:PERSONA] CANCF11571A -3
Sentenza Cassazione n. 17276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris