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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32049/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, c1.1. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di ricettazione alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Asti, deducendo: - nullità della sentenza per carenza ed illogicità della motivazione (la Corte di appello nulla avrebbe osservato quanto al motivo di appello riguardante la genuinità ed il valore probatorio della scrittura privata di vendita dell'escavatore che si assume ricettato) - mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafica sull'autenticità della scrittura privata de qua) e carenza di motivazione quanto alle ragioni della mancata assunzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. L'imputato, dichiarato colpevole della ricettazione di un escavatore di provenienza furtiva, che aveva venduto a tal Cerrone, si difende producendo una scrittura privata dalla quale risulterebbe che egli a sua volta aveva acquistato il predetto escavatore da tal Finotti; quest'ultimo soggetto non era il proprietario del mezzo, ma solo il locatore, ed in data successiva alla data di apparente sottoscrizione della scrittura privata, ne aveva denunziato il furto.

1.1. Nell'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva, in particolare, dedotto: - che la firma di Finotti apposta in calce alla denunzia, sicuramente autentica, perché vergata alla presenza dei Carabinieri„ era all'evidenza identica a quella apposta in calce alla scrittura privata di acquisto del mazzo dal Finotti, prodotta dall'imputato (aveva, inoltre, sollecitato, in caso di dubbi, l'espletamento di una perizia grafica); - che alla scrittura privata di acquisto de qua erano allegate le fotocopie del documento di identità e del codice fiscale del Finotti, che l'imputato non poteva avere a disposizione se non per averle ricevute dal Finotti stesso; - che egli aveva consegnato al Cerrone l'originale del libretto di circolazione, di certo non conservato a bordo del veicolo quando in ipotesi quest'ultimo era stato rubato, e del quale, non a caso, lo stesso Finotti non aveva denunziato il furto unitamente al furto del mezzo.

1.2. A tali rilievi, la Corte di appello ha replicato affermando che: - i documenti di circolazione consegnati dall'imputato al suo avente causa non erano quelli del mezzo: l'affermazione è viziata da grave travisamento, essendo documentato in atti che l'errore era imputabile alla ditta che aveva noleggiato il mezzo (f. 3 della sentenza del Tribunale, dando atto di quanto emergente già dalla comunicazione di notizia di reato); - che la scrittura privata firmata dal Finotti "non costituisc:e prova affidabile": l'affermazione è del tutto lacunosa, perché prescinde del tutto dalla verifica della falsità o meno della sottoscrizione.

1.2.1. La Corte è rimasta, inoltre, silente in ordine a tutte le altre deduzioni dell'appellante il quale, a riprova della sua buona fede, ha immediatamente indicato il suo dante causa, e si trova accusato di aver ricettato un escavatore rubato al Finotti, ma che sembrerebbe aver documentato di avere acquistato dallo stesso Finotti (l'attendibilità delle cui dichiarazioni andrebbe conseguentemente valutata con particolare cautela).

2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà le evidenziate carenze motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, c1.1. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di ricettazione alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Asti, deducendo: - nullità della sentenza per carenza ed illogicità della motivazione (la Corte di appello nulla avrebbe osservato quanto al motivo di appello riguardante la genuinità ed il valore probatorio della scrittura privata di vendita dell'escavatore che si assume ricettato) - mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafica sull'autenticità della scrittura privata de qua) e carenza di motivazione quanto alle ragioni della mancata assunzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'imputato, dichiarato colpevole della ricettazione di un escavatore di provenienza furtiva, che aveva venduto a tal Cerrone, si difende producendo una scrittura privata dalla quale risulterebbe che egli a sua volta aveva acquistato il predetto escavatore da tal Finotti; quest'ultimo soggetto non era il proprietario del mezzo, ma solo il locatore, ed in data successiva alla data di apparente sottoscrizione della scrittura privata, ne aveva denunziato il furto. 1.1. Nell'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva, in particolare, dedotto: - che la firma di Finotti apposta in calce alla denunzia, sicuramente autentica, perché vergata alla presenza dei Carabinieri„ era all'evidenza identica a quella apposta in calce alla scrittura privata di acquisto del mazzo dal Finotti, prodotta dall'imputato (aveva, inoltre, sollecitato, in caso di dubbi, l'espletamento di una perizia grafica); - che alla scrittura privata di acquisto de qua erano allegate le fotocopie del documento di identità e del codice fiscale del Finotti, che l'imputato non poteva avere a disposizione se non per averle ricevute dal Finotti stesso; - che egli aveva consegnato al Cerrone l'originale del libretto di circolazione, di certo non conservato a bordo del veicolo quando in ipotesi quest'ultimo era stato rubato, e del quale, non a caso, lo stesso Finotti non aveva denunziato il furto unitamente al furto del mezzo. 1.2. A tali rilievi, la Corte di appello ha replicato affermando che: - i documenti di circolazione consegnati dall'imputato al suo avente causa non erano quelli del mezzo: l'affermazione è viziata da grave travisamento, essendo documentato in atti che l'errore era imputabile alla ditta che aveva noleggiato il mezzo (f. 3 della sentenza del Tribunale, dando atto di quanto emergente già dalla comunicazione di notizia di reato); - che la scrittura privata firmata dal Finotti "non costituisc:e prova affidabile": l'affermazione è del tutto lacunosa, perché prescinde del tutto dalla verifica della falsità o meno della sottoscrizione. 1.2.1. La Corte è rimasta, inoltre, silente in ordine a tutte le altre deduzioni dell'appellante il quale, a riprova della sua buona fede, ha immediatamente indicato il suo dante causa, e si trova accusato di aver ricettato un escavatore rubato al Finotti, ma che sembrerebbe aver documentato di avere acquistato dallo stesso Finotti (l'attendibilità delle cui dichiarazioni andrebbe conseguentemente valutata con particolare cautela). 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà le evidenziate carenze motivazionali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C
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