CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 30584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via G. Belli, 36 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation, quale mandataria di doValue s.p.a., ( nuova denominazione di doBank s.p.a.), in persona del legale rappresentante,rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli,74 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 277 4 /201 9 , del 26.4.2019, notificatail 26.4.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 10.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: conto corrente valutazione prove [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della dittaAutotrasporti [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto domanda per ottenere la restituzione delle somme, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nicredit , incorporante la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], istituto dicredito quest'ultimo con il quale l'attore aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, in relazione al quale il menzionato istituto di credito aveva effettuato illegittimi addebiti . L'attore aveva,altresì, proposto domanda di risarcimento dei danni, conseguenti allacagionata diminuzione della liquidità. Con la sentenza n. 158/2015 il Tribunale di Roma rigetta va le domande proposte. Avverso il provvedimento proponeva gravame l’attuale ricorrente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale con la sentenza impugnatanon accoglieva l’appello. La Corte dava atto che conil primo motivo di appello censurava che sia nell'atto introduttivo del giudizio, che in quelli successivi, la difesa dell'attore aveva dedotto la circostanza relativa all'applicazione, da parte dell'istituto di credito, degli interessi usurari. La perizia di parte allegata aveva analizzato tale questione, rilevando che vi era stata l'applicazione di interessi maggiori, rispetto al cosiddetto tasso soglia. In ogni caso, quando pur l’attore non avesse richiesto un accertamento espresso, la nullità delle clausole, che prevedono un tasso d'interesse usurario, è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (Cass., n.350/2013). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado avrebbe, pertanto , dovuto ampliare l’oggetto , con riferimento alla documentazione prodotta, della consulenza tecnica, pur richiesta, all'esito della quale dichiarare anche la nullità della clausola, che aveva determinato tassi usurari. [OSCURATO:PERSONA] proposito statuiva che correttamente il T ribunale aveva escluso che l’attore avesse formulato in primo grado alcuna domanda relativa all’applicazione di interessi usurari. Ha ritenuto, in diritto, che si tratterebbe di domanda – da esplicitare , quindi , in giudizio anche quanto alla causa petendi – e non di mera difesa o eccezione. Ha chiarito che l’attore, pur accennando in narrativa al diritto di ripetere € 130.000 addebitati dalla banca per effetto di illegittima capitalizzazione trimestrale e applicazione di interessi usurari, aveva nelle conclusioni dell’atto introduttivo preteso la medesima somma quale effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto, senza fare riferimento all’usura. Ugualmente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – nella quale le domande possono essere precisate e modificate –non era stata svolta alcuna deduzione relativa agli interessi usurari, e neppure nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. era stata svolta alcuna deduzione in proposito; inoltre, seppure la richiesta di CTU formulata in quest’ultima memoria facesse riferimento, con il quesito n. 3, al superamento dei tassi consentiti dalla legge n. 108/1996, era anche vero che nelle osservazioni sulla relazione del CTU e nelle successive richieste di chiarimenti l’attore non aveva più fatto alcun riferimento agli interessi usurari. Se ne doveva ricavare che, anche a voler ritenere che il richiamato quesito n. 3, di cui alla memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c. p . c . , costituisse implicita modifica della causa petendi, tale modifica era tardiva, essendo maturata la relativa preclusione con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1. Né poteva invocarsi la rilevabilità d’ufficio del carattere usurario degli interessi, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (viene richiamata Cass., n. 350/2013), dato che tale carattere deve necessariamente basarsi su elementi acquisiti in giudizio, mentre nella specie non potevano essere richiamate, a tal fine, neppure le risultanze di una consulenza tecnica di parte in cui emergerebbe l’applicazione di interessi usurari, trattandosi di risultanze richiamate soltanto in grado di appello, senza che fosse precisato in quale atto del giudizio di primo grado esse fossero state sottoposte al tribunale.Il secondo motivo di appello, con cui si criticava il rigetto della domanda risarcitoria basata sul rilievo che l’illegittimo addebito, accertato dal CTU, di € 11.972,87 per capitalizzazione trimestrale aveva determinato l’insolvenza del correntista e l’impossibilità di onorare i canoni di leasing degli autoveicoli con cui esercitava la propria attività di autotrasportatore, veniva rigettato dalla Corte d’appello in considerazione della genericità della deduzione e dei relativi capitoli di prova, non essendo precisato l’ammontare e le scadenze di tali canoni, nonché per la mancata dimostrazione della situazione contabile dell’appellante. Quanto al terzo motivo di appello, con il quale si denunciava l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale per aver accertato, senza alcuna domanda, la sussistenza di una situazione di sofferenza del conto dell’appellante pari ad € 116.306 alla data del 30 aprile 2012, la Corte osservava che con tale affermazione il tribunale aveva soltanto inteso evidenziare che, pur depurato degli effetti dell’anatocismo, il conto dell’attore presentava comunque un saldo debitore, onde non si giustificava la pretesa restitutoria respinta, appunto, con il passaggio immediatamente seguente del dispositivo. Quanto al quarto motivo di appello, con cui si censurava la condanna di entrambe le parti al pagamento delle spese di CTU, laddove l’accoglimento della pretesa attorea riguardante la capitalizzazione trimestrale avrebbe invece giustificato l’addebito di tali spese alla sola convenuta, la Corte obiettava che tuttavia era stata esplicitamente respinta la pretesa dell’attore di ottenere la condanna di controparte al pagamento di € 130.000. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione conquattro motivi. Fino 1 Securitisation ha presentato controricorsoed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1421 c.c. e 2043 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente ribadisce che i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare d’ufficio la nullità della clausola determinativa di interessi usurari e si critica la cda per non aver accolto la relativa istanza di verifica, pur essendo nell’atto di appello espressamente riferito che dalla CTP risultava il superamento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto a partire dal trimestre 1° ottobre –31 dicembre 1998, nel trimestre 1° gennaio – 31 marzo 1999. 1.1La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte non ha negato la rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola usuraria, ma ha affermato che questa deve comunque risultare da elementi acquisiti agli atti, elementi invece nella specie mancanti, atteso che la stessa CTP era stata invocata dal correntista soltanto in grado di appello e non anche in primo grado. 2. Con il secondo motivo si denuncia : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1421 c.c. e art. 1 ss. l.n. 108/1996 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si censura la statuizione della Corte d’appello di rigetto della domanda risarcitoria per genericità della stessa e dei capitoli di prova testimoniale – non ammessa – su cui era basata, lamentando la mancata considerazione dei documenti in atti e la mancata ammissione della prova testimoniale, nonché la mancata considerazione della non contestazione, da parte della banca, della CTP di cui sopra si è detto. 2.1 La censura è inammissibile. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022;Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023). Il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, articolare una adeguata censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e non una censura di violazione di norme di diritto ai sensi del n. 3 del medesimo articolo. Va poi aggiunto che è incongrua anche la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo questa Corte già chiarito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 20867/2020). Né, infine, è ammissibile l’accenno del ricorrente alla violazione del principio di non contestazione, di cui al medesimo art. 115 c.p.c., e ciò per due ragioni: sia perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass.,n. 27490/2019), sia perché la Corteha statuito, senza idonea censura del ricorrente, che le risultanze della CTP erano state inammissibilmente introdotte in giudizio soltanto in grado di appello. 3.Con il terzo motivo si denuncia : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non avere la Corte d’appello provveduto – in violazione dell’art. 112, cit. –sulla richiesta di espungere dal dispositivo della sentenza di primo grado la parola “sofferenza”, riferita al credito della banca di € 116.306 alla data del 30 aprile 2012, perché ingiustificata e lesiva dell’immagine commerciale della ditta del ricorrente, in quanto evocante una situazione di insolvenza, e per non aver tenuto conto – in violazione dell’art. 115 cpc – delle risultanze degli atti. 3.1.La censura è inammissibile in quanto non coglie e , dunque , non si confronta con la con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la qualificazione di cui si discute era irrilevante nell’economia della causa, posto che il Tribunale aveva inteso semplicemente significare che alla data predetta il saldo del conto era comunque negativo, pur depurato degli effetti dell’anatocismo, e, dunque , non v’era diritto dell’appellante ad alcun pagamento da parte della banca: non aveva, così,il Tribunale – secondo l’implicito, ma trasparente assunto della Corte – inteso attribuire alcun valore tecnico al termine “sofferenza”, ma semplicemente registrare la sussistenza di un debito del correntista. 4.Con il quarto motivo si denuncia : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 e 115 c.p.c., per omissione di pronuncia sul quarto motivo di appello, con il quale era stata contestata anche la statuizione del tribunale di compensazione delle spese processuali, in quanto immotivata e ingiustificata non essendovi stata soccombenza reciproca. 4.1. La censura è infondata poiché la Corte ha espressamente rigettato il quarto motivo di appello, e dunque si è implicitamente pronunciata anche sul profilo qui dedotto dal ricorrente osservando che, pur essendo stata riconosciuta l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la domanda di pagamento dell’attore era stata comunque respinta.5. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti