CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 37213/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 175, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] (c/o [OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso;F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 37213/2019 Numero sezionale 881/2022 Numero di raccolta generale 19453/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- avverso la sentenza n. 1801/2019 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 2/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1129/2015, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver pagato un assegno di traenza di € 7.212,06 in favore di un soggetto diverso dal reale beneficiario. Riteneva, in particolare, che la convenuta non avesse accertato con la dovuta diligenza la legittimazione del prenditore al momento della presentazione del titolo per l’incasso. 2. La Corte d’appello di Venezia, a fronte dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ribadiva che quest’ultima non aveva assolto l’onere di provare che l’inadempimento non le era imputabile. Riconosceva però un concorso del fatto colposo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ex art. 1227, comma 1, cod. civ., nella misura di un terzo, perché la compagnia era stata imprudente a non richiedere la spedizione dell’assegno, di importo consistente, con posta assicurata o comunque con modalità che assicurassero il ricevimento da parte della destinataria. 3. Per la cassazione di questa decisione, pubblicata in data 2 maggio 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 37213/2019 Numero sezionale 881/2022 Numero di raccolta generale 19453/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello che era stata sollevata dalla compagnia al momento della costituzione in sede di impugnazione. 5. Il motivo è inammissibile. In vero, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) nell’ipotesi in cui si debba ritenere che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Cass. 7406/2014). Nel caso di specie la Corte d'appello, dopo aver espressamente registrato la proposizione di un’eccezione di inammissibilità (sia nel riportare le conclusioni rassegnate dalla compagnia appellata, sia nel dare conto delle sue difese), ha comunque esaminato il gravame nel merito, ritenendolo così implicitamente ammissibile. Peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 7406/2014). Ne discende che nel caso in cui il giudice ritenga ammissibile un appello che non lo era, nulla osservando in merito all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato, la sua decisione potrà F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 37213/2019 Numero sezionale 881/2022 Numero di raccolta generale 19453/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 eventualmente essere affetta dal vizio di violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., ma non da un’omessa pronuncia (Cass. 15858/2019). 6. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., perché – a dire del ricorrente - nessuna delle censure mosse dall’appellante convergeva sulle plurime ragioni addotte dal Tribunale per ravvisare la responsabilità assorbente di [OSCURATO:PERSONA], dato che l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse difese già sostenute in primo grado. La decisione, passata di conseguenza in giudicato in punto di prova della colpa, non poteva essere rimessa in discussione sotto tale profilo al fine di individuare un concorso del fatto colposo del creditore. 7. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole dell’avvenuta presentazione di un atto di appello che, in tesi, non rivestiva i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ. e sostiene che [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a ribadire le proprie tesi difensive senza criticare tutti i passaggi della decisione del primo giudice. La censura, però, non è accompagnata dall’indicazione del tenore delle difese che erano state sviluppate a questo proposito dall’appellante, in ossequio al dovere di specificità del ricorso per cassazione stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. A questo riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 37213/2019 Numero sezionale 881/2022 Numero di raccolta generale 19453/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, infatti, che il motivo di censura sia ammissibile, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. 29495/2020, Cass. 22880/2017, Cass.86/2012). 8. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., che richiede, per la sua applicazione, un’incidenza causale della spedizione sull’abusivo incasso, mentre nel caso di specie l’incongrua apertura del rapporto bancario a soggetto non debitamente identificato aveva interrotto il nesso causale. La responsabilità da contatto sociale della banca negoziatrice impediva di ravvisare un concorso di colpa fondato su criteri di solidarietà sociale. Sussiste inoltre, in tesi di parte ricorrente, una violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: se l’individuazione del vero beneficiario del titolo intrasferibile è il momento centrale dell’adempimento dell’obbligazione esistente in capo alla banca negoziatrice, occorreva considerare che riguardo a questa operazione nessuno poteva concorrere a determinare un’apparente identità in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 37213/2019 Numero sezionale 881/2022 Numero di raccolta generale 19453/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 capo a chi si era presentato chiedendo l’apertura di un rapporto bancario. Il mezzo assume anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.a.: se il contatto sociale a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nell’individuare la responsabilità della banca negoziatrice consiste nella corretta individuazione di chi richiede l’apertura di un rapporto bancario, la Corte di merito doveva considerare che rispetto a tale obbligo non assumeva rilievo né la spedizione postale, né il possesso del titolo poi presentato all’incasso. Il motivo lamenta, infine, l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’apertura, con un’operazione autonoma e precedente, del rapporto bancario su cui era stato versato l’assegno; la fallace identificazione in quel frangente aveva avuto efficacia determinante nella creazione del presupposto indispensabile per l’incasso del titolo. 9. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 9.1 Riguardo ai primi tre profili di censura è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 37213/2019 Numero sezionale 881/2022 Numero di raccolta generale 19453/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 9769/2020). 9.2 L’ultima critica, poi, si duole non tanto di un omesso esame dell’apertura di un rapporto bancario con un atto autonomo e antecedente, ma di un esame non conforme alla lettura (in termini di responsabilità esclusiva) che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali. Interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012). 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2