CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari sentite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'istanza proposta avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bari con cui gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari. Secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], sarebbe gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 70 e 73), afferenti a cessione e vendita ad [OSCURATO:PERSONA] di due partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso, rispettivamente, di cinquecento grammi ed un chilogrammo; fatti realizzatisi tra il 30 gennaio ed il 7 marzo 2018. Il Tribunale del riesame, evidenziati i plurimi elementi a sostegno dei fatti contestati, dopo pertinente rinvio alle parti più salienti dell'ordinanza genetica che ricostruiva la complessiva indagine riguardante numerosi soggetti, alcuni dei quali accusati di far parte di una compagine criminosa dedita al narcotraffico, ha escluso che le condotte contestate fossero funzionali all'associazione di tipo mafioso denominata "società foggiana", ritenendo che le condotte criminose contestate consentissero di ritenere adeguata la più mite misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce, quale unico motivo, vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente rileva come, rispetto a fatti ormai risalenti al 2018, sarebbe inconferente il riferimento svolto dal Tribunale, non sarebbe idoneo a giustificare l'applicazione della misura cautelare un precedente specifico risalente al 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico, è inammissibile. 2. Deve darsi continuità al principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Al riguardo si osserva come il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'applicazione della misura cautelare, seppur in forma più tenue, fosse comunque necessaria al fine di salvaguardare le esigenze cautelari ritenute concrete ed attuali non solo, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, perché il ricorrente era stato condannato, in passato, per reati analoghi, ma soprattutto per le apprezzate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Verderosa (il cui contenuto non veniva contestato) che, nel verbale di interrogatorio reso il 12 giugno 2021, aveva riferito in merito all'utilizzo, da parte del ricorrente, (testualmente) "ancora tutt'oggi", di canali esclusivi ed alternativi di rifornimento della sostanza stupefacente onde poter lucrare un prezzo più basso nell'acquisto e conseguente cessione.Proprio tali circostanze, che trovavano specifico riscontro nelle stesse ipotesi di reato contestate, per la realizzazione delle quali il ricorrente agiva in concorso con il padre, hanno fatto ritenere che [OSCURATO:PERSONA], a stretto contatto con personaggi di spicco del sodalizio dedito al narcotraffico (il padre ne costituiva il vertice), in precedenza coinvolto in gravi fatti associativi risalenti al 2002, fosse in via esclusiva e professionalmente dedito, da lunga data, al mercato degli stupefacenti e che nessun effetto avesse medio tempore sortito la lunga carcerazione. Nonostante precisa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e la adeguata ponderazione della misura cautelare che, infatti, veniva sostituita con quella degli arresti donniciliari, nessun reale confronto e confutazione si rileva nel ricorso che si risolve nella mera enunciazione di vuote critiche. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de