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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15713/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.

1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati pur omogenei (quello di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. proc. pen., risulta commesso dalla seconda metà del 2004 mentre quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta consumato dalla fine del 2015 in permanenza), ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni.

A quest'ultimo proposito, ha rilevato che, sul piano dell'elemento soggettivo, il condannato aveva radicalmente mutato i suoi rapporti con la consorteria criminosa: dapprima aveva fornito un apporto consapevole, solo molti anni dopo aveva acquisto la volontà di farne parte.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la rilevanza sia della distanza cronologica tra i reati sia la diversa natura assunta dall'elemento soggettivo per trarne la conclusione plausibile che Santangelo aveva aderito al sodalizio nell'esecuzione di una risoluzione criminosa diversa da quella che lo aveva determinato ad operare come concorrente esterno.

Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può •nnnn•, 2- in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Corretta è dal punto di vista giuridico anche la rilevanza attribuita alla diversità di atteggiamento psicologico tra concorrente esterno nel reato di associazione mafiosa e di partecipe nel medesimo reato.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il concorrente esterno, a differenza del partecipe, non deve essere animato dall'"affectio societatis" pur dovendo avere la consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio nelle forme del dolo diretto (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.Ed.S.

Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in pers. legale rapp.

C/ [OSCURATO:PERSONA]. 276768 — 01; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672 — 01; Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria tempestivamente depositata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati pur omogenei (quello di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. proc. pen., risulta commesso dalla seconda metà del 2004 mentre quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta consumato dalla fine del 2015 in permanenza), ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni. A quest'ultimo proposito, ha rilevato che, sul piano dell'elemento soggettivo, il condannato aveva radicalmente mutato i suoi rapporti con la consorteria criminosa: dapprima aveva fornito un apporto consapevole, solo molti anni dopo aveva acquisto la volontà di farne parte. 2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la rilevanza sia della distanza cronologica tra i reati sia la diversa natura assunta dall'elemento soggettivo per trarne la conclusione plausibile che Santangelo aveva aderito al sodalizio nell'esecuzione di una risoluzione criminosa diversa da quella che lo aveva determinato ad operare come concorrente esterno. Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può •nnnn•, 2- in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Corretta è dal punto di vista giuridico anche la rilevanza attribuita alla diversità di atteggiamento psicologico tra concorrente esterno nel reato di associazione mafiosa e di partecipe nel medesimo reato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il concorrente esterno, a differenza del partecipe, non deve essere animato dall'"affectio societatis" pur dovendo avere la consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio nelle forme del dolo diretto (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.Ed.S. Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in pers. legale rapp. C/ [OSCURATO:PERSONA]. 276768 — 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672 — 01; Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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