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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 29262/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13649/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Tuscolana, n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( . avvocati.it); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]( . legalmail.it), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2788/2019 depositata il 25/11/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti al Tribunale di Lucca la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità SMURFIT o Cartiera) per sentire ordinare alla convenuta l'inibizione delle emissioni acustiche illecite ed in ogni caso eccedenti la normale tollerabilità prodotte dalla Cartiera, nonché per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali esistenziali e patrimoniali patiti; si costituiva resistendo la Cartiera; con sentenza del 4 - 11 febbraio 2016 il Tribunale di Lucca ordinava alla convenuta di cessare le immissioni acustiche eccedenti il valore limite differenziale e comunque la normale tollerabilità, come meglio specificato in motivazione, ed inoltre la condannava al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dagli attori; avverso tale sentenza la Cartiera proponeva appello avanti alla Corte d’appello di Firenze; si costituivano resistendo e proponendo appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 2788/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in totale riforma della sentenza impugnata rigettava le domande tutte formulate dagli appellati attori in primo grado, dichiarando che nulla era loro dovuto da parte della società appellante; respingeva inoltre l'appello incidentale; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per Cassazione affidato a sei motivi; resiste con controricorso la SMURFIT, anche proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo e condizionato all'accoglimento di uno o più motivi del ricorso principale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., in esito alla quale il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; in data 13 giugno 2023 i difensori delle parti, in forza dei poteri nelle rispettive procure speciali, depositavano dichiarazione congiunta, contenente la rispettiva rinuncia al ricorso per cassazione ed al controricorso contenente ricorso incidentale condizionato e la reciproca accettazione delle rispettive rinunce, a spese integralmente compensate; il giudizio di cassazione va pertanto estinto per rinuncia; ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387); p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13649/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Tuscolana, n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( . avvocati.it); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]( . legalmail.it), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2788/2019 depositata il 25/11/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti al Tribunale di Lucca la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità SMURFIT o Cartiera) per sentire ordinare alla convenuta l'inibizione delle emissioni acustiche illecite ed in ogni caso eccedenti la normale tollerabilità prodotte dalla Cartiera, nonché per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali esistenziali e patrimoniali patiti; si costituiva resistendo la Cartiera; con sentenza del 4 - 11 febbraio 2016 il Tribunale di Lucca ordinava alla convenuta di cessare le immissioni acustiche eccedenti il valore limite differenziale e comunque la normale tollerabilità, come meglio specificato in motivazione, ed inoltre la condannava al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dagli attori; avverso tale sentenza la Cartiera proponeva appello avanti alla Corte d’appello di Firenze; si costituivano resistendo e proponendo appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 2788/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in totale riforma della sentenza impugnata rigettava le domande tutte formulate dagli appellati attori in primo grado, dichiarando che nulla era loro dovuto da parte della società appellante; respingeva inoltre l'appello incidentale; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per Cassazione affidato a sei motivi; resiste con controricorso la SMURFIT, anche proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo e condizionato all'accoglimento di uno o più motivi del ricorso principale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., in esito alla quale il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; in data 13 giugno 2023 i difensori delle parti, in forza dei poteri nelle rispettive procure speciali, depositavano dichiarazione congiunta, contenente la rispettiva rinuncia al ricorso per cassazione ed al controricorso contenente ricorso incidentale condizionato e la reciproca accettazione delle rispettive rinunce, a spese integralmente compensate; il giudizio di cassazione va pertanto estinto per rinuncia; ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387); p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di c
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