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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12322/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito del giudizio ordinario alla pena di anni tre di reclusione e 15.000 C di multa - pena illegale per difetto, annota correttamente la sentenza, impedita a sanare il vizio per difetto d'impugnazione del pubblico ministero - per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 in ordine all'illecita detenzione di cocaina e hashish, con tre distinti motivi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. l'illegittimità della sentenza con riguardo: alla ritenuta destinazione della sostanza allo spaccio; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.; Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, essendo meramente riproduttivi dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dalla sentenza impugnata, la cui motivazione, neppure integralmente criticata nel generico ricorso, non è certo manifestamente illogica, prefigurando, inoltre, il primo ed il terzo motivo una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed il secondo concernendo il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, in particolare, che, con valutazione di merito in questa sede non altrimenti sindacabile, la sentenza ha non illogicamente dato conto degli indizi gravi, precisi e concordanti che sorreggono la conclusione della destinazione allo spaccio della non modesta sostanza stupefacente sequestrata, dell'impossibilità, anche per le modalità della condotta, tenuta all'interno di un esercizio aperto al pubblico, di qualificare il reato come di lieve entità, nonché dell'assenza di ragioni che giustificano, nella complessiva valutazione del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito del giudizio ordinario alla pena di anni tre di reclusione e 15.000 C di multa - pena illegale per difetto, annota correttamente la sentenza, impedita a sanare il vizio per difetto d'impugnazione del pubblico ministero - per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 in ordine all'illecita detenzione di cocaina e hashish, con tre distinti motivi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. l'illegittimità della sentenza con riguardo: alla ritenuta destinazione della sostanza allo spaccio; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.; Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, essendo meramente riproduttivi dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dalla sentenza impugnata, la cui motivazione, neppure integralmente criticata nel generico ricorso, non è certo manifestamente illogica, prefigurando, inoltre, il primo ed il terzo motivo una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed il secondo concernendo il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, in particolare, che, con valutazione di merito in questa sede non altrimenti sindacabile, la sentenza ha non illogicamente dato conto degli indizi gravi, precisi e concordanti che sorreggono la conclusione della destinazione allo spaccio della non modesta sostanza stupefacente sequestrata, dell'impossibilità, anche per le modalità della condotta, tenuta all'interno di un esercizio aperto al pubblico, di qualificare il reato come di lieve entità, nonché dell'assenza di ragioni che giustificano, nella complessiva valutazione del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26
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