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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 29592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso e del difensore dell'indagato avv. [OSCURATO:PERSONA] per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/03/2022-dep. 5/04/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO in data 10/09/2021 aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, a fronte di una originaria ordinanza restrittiva del medesimo GIP in data 27/04/2021 per le imputazioni sub Cl-, C21- e C22-, con le quali erano contestati i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, e riciclaggio.

Tale ordinanza del GIP era stata seguita da altra, in data 29/07/2021, nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], di sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora, a esclusione tuttavia per il medesimo [OSCURATO:PERSONA] dell'imputazione di cui al capo C21-, che riqualificava il fatto ivi descritto in termini di autoriciclaggio, per il quale faceva permanere l'originaria misura restrittiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione.

Censura la decisione del TRIBUNALE, che aveva confermato la valutazione del GIP in ordine all'affievolimento delle esigenze cautelari "in ragione dei sequestri intervenuti e del decorso del tempo dall'esecuzione della misura" con riferimento al reato di associazione per delinquere e al reato-fine di trasferimento fraudolento di valori, non invece all'altro reato-fine di autoriciclaggio.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. e il difensore hanno trasmesso conclusioni scritte rispettivamente per l'inammissibilità del ricorso, e a sostegno del suo accoglimento.

3. Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame.

Premesso che il ricorrente è sottoposto a giudizio in quanto partecipe ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e altri comportamenti fraudolenti, fra cui l'autoriciclaggio e il reimpiego di proventi illeciti, alla evasione dell'IVA e delle accise sugli scambi di prodotti petroliferi destinati al consumo, il Collegio del riesame ha confermato il provvedimento del GIP, che a sua volta aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura cautelare quanto all'autoriciclaggio, sostenendo che la sostituzione disposta per le altre due imputazioni non costituisse "un elemento dirimente al fine del superamento dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva, considerate le modalità e le circostanze dei fatti".

E ciò perché "ogni singolo reato costituisce titolo cautelare autonomo, ancorché contestato con un'unica richiesta di applicazione della misura cautelare, rispetto alla quale la valutazione dei presupposti del titolo (gravità indiziaria ed esigenze cautelari) opera singolarmente".

4. Condivisibili di principio, tali affermazioni vanno tuttavia confrontate col caso concreto oggetto del presente procedimento cautelare, che - come prima ricordato - ha visto il GIP, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente alle ipotesi di reato associativo e di trasferimento fraudolento di valori, per le quali i "termini di fase sono in procinto di scadere", affermare che "pur permanendo il pericolo di reiterazione del reato, esso può ritenersi affievolito in ragione del sequestro intervenuto e del decorso del tempo dall'esecuzione della misura".

L'ordinanza del riesame, riprendendo tale passaggio, non si è limitata a constatare l'esaurimento dei termini di fase per due imputazioni su tre - ciò che avrebbe permesso di distinguere fra esse quanto alle esigenze cautelari - ma - segnalando la prossimità della scadenza dei termini - ha aggiunto che l'affievolimento del pericolo di reiterazione fosse dipeso anche "dal sequestro intervenuto": il TRIBUNALE non ha tuttavia spiegato come mai, trattandosi del medesimo indagato per i tre delitti contestati, il "sequestro intervenuto" abbia concorso ad affievolire il rischio di reiterazione soltanto per due di essi, e non anche per il terzo.

Peraltro la considerazione che lo stesso Collegio ha rivolto al fattore tempo in termini di neutralità si contrappone alla avvenuta valorizzazione del suo decorso "dall'esecuzione della misura" nella richiamata ordinanza del GIP.

Si impone pertanto un nuovo riesame, al fine di chiarire le segnalate incoerenze argomentative.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al TRIBUNALE di CATANZARO-sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame.

Così deciso a Roma il 14/07/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso e del difensore dell'indagato avv. [OSCURATO:PERSONA] per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/03/2022-dep. 5/04/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO in data 10/09/2021 aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, a fronte di una originaria ordinanza restrittiva del medesimo GIP in data 27/04/2021 per le imputazioni sub Cl-, C21- e C22-, con le quali erano contestati i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, e riciclaggio. Tale ordinanza del GIP era stata seguita da altra, in data 29/07/2021, nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], di sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora, a esclusione tuttavia per il medesimo [OSCURATO:PERSONA] dell'imputazione di cui al capo C21-, che riqualificava il fatto ivi descritto in termini di autoriciclaggio, per il quale faceva permanere l'originaria misura restrittiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione. Censura la decisione del TRIBUNALE, che aveva confermato la valutazione del GIP in ordine all'affievolimento delle esigenze cautelari "in ragione dei sequestri intervenuti e del decorso del tempo dall'esecuzione della misura" con riferimento al reato di associazione per delinquere e al reato-fine di trasferimento fraudolento di valori, non invece all'altro reato-fine di autoriciclaggio. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. e il difensore hanno trasmesso conclusioni scritte rispettivamente per l'inammissibilità del ricorso, e a sostegno del suo accoglimento. 3. Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame. Premesso che il ricorrente è sottoposto a giudizio in quanto partecipe ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e altri comportamenti fraudolenti, fra cui l'autoriciclaggio e il reimpiego di proventi illeciti, alla evasione dell'IVA e delle accise sugli scambi di prodotti petroliferi destinati al consumo, il Collegio del riesame ha confermato il provvedimento del GIP, che a sua volta aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura cautelare quanto all'autoriciclaggio, sostenendo che la sostituzione disposta per le altre due imputazioni non costituisse "un elemento dirimente al fine del superamento dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva, considerate le modalità e le circostanze dei fatti". E ciò perché "ogni singolo reato costituisce titolo cautelare autonomo, ancorché contestato con un'unica richiesta di applicazione della misura cautelare, rispetto alla quale la valutazione dei presupposti del titolo (gravità indiziaria ed esigenze cautelari) opera singolarmente". 4. Condivisibili di principio, tali affermazioni vanno tuttavia confrontate col caso concreto oggetto del presente procedimento cautelare, che - come prima ricordato - ha visto il GIP, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente alle ipotesi di reato associativo e di trasferimento fraudolento di valori, per le quali i "termini di fase sono in procinto di scadere", affermare che "pur permanendo il pericolo di reiterazione del reato, esso può ritenersi affievolito in ragione del sequestro intervenuto e del decorso del tempo dall'esecuzione della misura". L'ordinanza del riesame, riprendendo tale passaggio, non si è limitata a constatare l'esaurimento dei termini di fase per due imputazioni su tre - ciò che avrebbe permesso di distinguere fra esse quanto alle esigenze cautelari - ma - segnalando la prossimità della scadenza dei termini - ha aggiunto che l'affievolimento del pericolo di reiterazione fosse dipeso anche "dal sequestro intervenuto": il TRIBUNALE non ha tuttavia spiegato come mai, trattandosi del medesimo indagato per i tre delitti contestati, il "sequestro intervenuto" abbia concorso ad affievolire il rischio di reiterazione soltanto per due di essi, e non anche per il terzo. Peraltro la considerazione che lo stesso Collegio ha rivolto al fattore tempo in termini di neutralità si contrappone alla avvenuta valorizzazione del suo decorso "dall'esecuzione della misura" nella richiamata ordinanza del GIP. Si impone pertanto un nuovo riesame, al fine di chiarire le segnalate incoerenze argomentative. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al TRIBUNALE di CATANZARO-sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame. Così deciso a Roma il 14/07/2022
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