Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 16409/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44H68 A522F), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46N13 A522R), rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 519/2018 (pubblicata il 6 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12804/2018 C.C. 19/04/2023 Servitù

1. Con atto di citazione del giugno 2010, D’[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il germano D’[OSCURATO:PERSONA], per veder accertato e dichiarato il suo diritto di servitù di attingimento d’acqua dal pozzo ubicato nel terreno del fratello et adminicula servitutis, asseritamente previsto nell’atto di donazione del 10 febbraio 1991 della madre di entrambi, [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva diviso fra i suoi tre figli (ossia le parti del processo de quoe l’altro germano [OSCURATO:PERSONA]Agata) un appezzamento di terreno sito in Avola, c.da Borgellusa, ex [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta via Pertini.

Nella costituzione del convenuto - il quale instava per il rigetto delle pretese attoree, affermando che il predetto atto di donazione avesse costituito un diritto meramente personale, creato non in vantaggio dei fondi dominanti ma dei rispettivi proprietari, con limitazione peraltro dell’esercizio del diritto, come da clausola contemplata nello stesso atto di donazione, siccome subordinato fino a quanto la titolarità dei terrenifosse rimasta nell’ambito della famiglia – l’adìto Tribunale, con sentenza n. 1007/2014, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, riconoscendo il suo diritto ad esercitare la servitù di attingimento d’acqua dal pozzo ubicato nella proprietà del fratello, ritenendolo contemplato nel suddetto atto di donazione, con diritto di collocamento in detto pozzo di un autonomo impianto di sollevazione, compensando le spese di lite.

2. Decidendo sul gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA]Agata e nella costituzione dell’appellata, la quale proponeva anche appello incidentale sull’omessa pronuncia relativa alla richiesta di accertamento dei diritti connessi all’esercizio della servitù e sulla ritenuta erroneità della compensazione delle spese, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 519/2018, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, ponendo le spese dei due gradi di giudizio in capo all’appellata.

In particolare, la Corte etnea – decidendo sui primi tre motivi dell’appello principale, tra loro connessi - rilevava che la portata del citato atto notarile di donazione del 1991, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai tre figli alcuni stacchi di terreno in agro in Avola, era tale da lasciare indubbio che la reale intenzione della donante non fosse quella di costituire una servitù reciproca di acquedotto, essendo ciascuno dei due stacchi delle parti in causa dotato di autonomo pozzo, ma che il peso era stato, con evidenza, costituito a carico dei fondi loro donati ed a favore dell’altro donatario, il D’[OSCURATO:PERSONA], il cui stacco era invece privo di pozzo, per cui nessuna utilità poteva ricevere (né la stessa era stata provata in giudizio) il fondo della D’[OSCURATO:PERSONA], essendo lo stesso munito di pozzo, come anche quello del fratello Gaetano.

La Corte territoriale, dunque, concludeva per l’assenza della condizione dell’utilitas fundi necessaria ai fini della costituzione del diritto reale di servitù in favore dell’appellata (già attrice in primo grado).

3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, la D’[OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato D’[OSCURATO:PERSONA].

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che dall’atto di donazione del 1991 non si potesse trarre la volontà della genitrice donante di costituire una servitù di attingimento dal pozzo ubicato nell’appezzamento del germano Gaetano a suo favore.

2. Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta – ai sensi del l’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073, 2946, 1362 e 1363 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, prospettando che il giudice dell’appello, nel decidere di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di gravame, non si era pronunciato sull’invocata prescrizione a mente dell’art. 2946 c.c., con conseguente erronea applicazione dell’art. 1073 c.c. (in relazione all’ipotesi di prescrizione per non uso del preteso diritto).

3. Con la terza doglianza, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1028 e 1032 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre alla violazione dell’art. 2727 c.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Più esattamente, con tale motivo di ricorso, si lamenta che la Corte catanese avrebbe errato nel ritenere assente e non provata l’utilità del fondo di essa ricorrente, posto che dall’atto di donazione del 1991 e dalle prove presuntive si sarebbe dovuta considerare emergente la reciprocità del diritto reale di servitù, circostanza che aveva costituito oggetto di apposite istanze istruttorie, le quali erano state dalla stessa formulate già nel giudizio di primo, tuttavia disattese.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 5 e 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 1064 c.c., nonché la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo.

Più precisamente, con questa doglianza la parte ricorrente censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata, dichiarandolo semplicemente assorbito, sul motivo di appello incidentale inerente agli adminicula servitutis.

5. Con il quinto ed ultimo motivo (formulato in via subordinata), la ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 91 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per aver la Corte di appello ritenuto assorbito l’appello incidentale in ordine al motivo inerente al regolamento delle spese di primo grado, affermando esplicitamente di rigettare il gravame incidentale e pronunciando la condanna a suo carico al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

6. Rileva il collegio che il primo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente, siccome connessi, avendo riguardo alla confutazione –mediante la denuncia della violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (oltre ad un asserito omesso esame di fatto decisivo) - dell’interpretazione operata, nell’impugnata sentenza, dalla Corte di appello conducente alla conclusione dell’esclusione della costituzione di una servitù reciproca mediante l’atto di donazione del 20 febbraio 1991 dei fondi da parte della genitrice delle parti in causa.

I due motivi sono infondati e devono, perciò, essere respinti.

Premesso che la disciplina dei canoni normativi relativi all’individuazione dei criteri ermeneutici si applica, pacificamente, anche alla donazione, ritiene il collegio che la Corte etnea abbia proceduto ad una corretta (e, comunque, del tutto plausibile) interpretazione dell’atto di liberalità compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore dei tre figli, Adele, Gaetano e Spartaco, sulla base della ricostruzione dell’intenzione effettiva della donante in relazione al dato letterale dell’atto (utilizzato come criterio base di riferimento ma non inequivoco nel suo senso, nel contesto del contenuto complessivo della donazione, avuto riguardo alle disposizioni con esso individuate e alla finalità che la [OSCURATO:PERSONA] aveva con le stesse inteso perseguire).

In proposito, la Corte territoriale – nell’approccio ermeneutico alla controversa disposizione di cui a pag. 5 dell’atto di donazione (e di seguito alle manifestazioni di liberalità nel medesimo espresse), laddove era stato previsto che “ai pozzi esistenti negli stacchi donati a Gaetano e Adele hanno diritto di attingere acqua, anche per uso irriguo, gli altri donatari e, pertanto, gli stacchi stessi sono gravati dalla relativa servitù di acquedotto” – è gi unta alla condivibile conclusione che la donante non aveva, in effetti, inteso costituire una servitù reciproca di attingimento idrico tra i due fondi dei germani Gaetano e Adele, dotati, autonomamente, di un pozzo insistente sulle rispettive proprietà.

A tal riguardo, il giudice di appello ha rilevato che, proprio in virtù di tale disposizione e della relativa condizione fattuale in cui si erano venuti a trovare i tre fondi oggetto di divisione con l’atto di donazione (senza che potesse desumersi la costituzione di una servitù reciproca tra i predetti fondi muniti di distinti pozzi, di esclusivo godimento dei rispettivi donatari-proprietari, neanche dalla previsione di apposita condizione riconducibile all’esaurimento o alla riduzione di una falda di uno dei due pozzi), la donante aveva inteso esteriorizzare una volontà attributiva della separata proprietà dei tre terreni, imponendo la servitù di acquedotto, a carico dei due fondi di Adele e Gaetano, in favore dell’altro germano Spartaco, il cui fondo ne era sprovvisto.

Il riferimento dell’espressione adottata nell’atto di donazione al plurale, “gli altri donatari”, pur essendo impropria, è stata plausibilmente interpretata dalla Corte territoriale – in virtù dei presupposti, anche fattuali, precedentementechiariti e della volontà sottesa alle disposizioni della comune donante –nel senso di riferirla all’unico donatario a cui era stato assegnato il terreno privo di pozzo, e, quindi, all’unico soggetto (appunto il fratello Spartaco) – tra i destinatari dell’atto di liberalità –che avrebbe potuto trarre una reale utilità dalla prevista servitù, in difetto di qualsiasi altra univoca esplicazione della donante tale da giustificare l’imposizione di una servitù reciproca ed in mancanza della comprovata sussistenza di un effettivo e concreto interesse in proposito in capo all’attuale ricorrente, il cui fondo era già dotato di un pozzo autonomo da cui attingere l’acqua necessaria per l‘uso irriguo dello stesso.

7. Il secondo motivo è infondato perché, proprio per effetto della ravvisata inesistenza del diritto di servitù reciproca, era venuta ad essere superato ogni questione attinente alla prescrizione di tale diritto, ragion per cui la Corte territoriale non era tenuta a prenderla in esame, non avendo alcuna rilevanza ai fini della pronuncia di riforma della sentenza di primo grado e, pertanto, in conseguenza della ravvisata inesistenza di detto diritto, deve intendersi che l’esame di questo profilo sia stato ritenuto implicitamente assorbito nella sentenza qui impugnata, non rivestendo alcun carattere di decisività in funzione della possibilità di giungere ad un esito diverso del giudizio all’esito del grado di appello.

8. Lo stesso ragionamento – pervenendosi alla sua reiezione - va fatto per il quarto motivo, nonpotendo la Corte di appello, una volta accertata l’inesistenza del diritto di servitù preteso dall’attuale ricorrente, riconoscere (donde l’irrilevanza della mancanza di un’espressa pronuncia al riguardo ad opera del giudice di secondo grado, avendo, peraltro, lo stesso ritenuta assorbita la relativa doglianza) gli invocati (con il proposto gravame incidentale) “adminicula servitutis”, prospettati, per l‘appunto, come utilità integrative della facoltà di esercizio del diritto di servitù che la stessa riteneva che dovesse esserle riconosciuto.

9. Il quinto ed ultimo motivo si prospettata manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello, per effetto dell’accoglimento del gravame del D’[OSCURATO:PERSONA], era tenuta a regolamentare le spese di entrambi i gradi del giudizio – in difetto della sussistenza di alcuna delle condizioni legittimanti la loro possibile compensazione - in base al criterio generale della soccombenza finale.

In tal senso il giudice di secondo grado si è uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 9064/2018 e Cass. n. 27056/2021), secondo cui Il giudice di appello, allorchériformi in tutto o in parte la sentenza impug nata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento dellespese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario e globale(mentre, solo in caso di conferma dellasentenza impugnata, la decisione sullespese può essere modificata soltanto se il relativo capo dellasentenza abbia cost ituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).

10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44H68 A522F), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46N13 A522R), rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 519/2018 (pubblicata il 6 marzo 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12804/2018 C.C. 19/04/2023 Servitù 1. Con atto di citazione del giugno 2010, D’[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il germano D’[OSCURATO:PERSONA], per veder accertato e dichiarato il suo diritto di servitù di attingimento d’acqua dal pozzo ubicato nel terreno del fratello et adminicula servitutis, asseritamente previsto nell’atto di donazione del 10 febbraio 1991 della madre di entrambi, [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva diviso fra i suoi tre figli (ossia le parti del processo de quoe l’altro germano [OSCURATO:PERSONA]Agata) un appezzamento di terreno sito in Avola, c.da Borgellusa, ex [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta via Pertini. Nella costituzione del convenuto - il quale instava per il rigetto delle pretese attoree, affermando che il predetto atto di donazione avesse costituito un diritto meramente personale, creato non in vantaggio dei fondi dominanti ma dei rispettivi proprietari, con limitazione peraltro dell’esercizio del diritto, come da clausola contemplata nello stesso atto di donazione, siccome subordinato fino a quanto la titolarità dei terrenifosse rimasta nell’ambito della famiglia – l’adìto Tribunale, con sentenza n. 1007/2014, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, riconoscendo il suo diritto ad esercitare la servitù di attingimento d’acqua dal pozzo ubicato nella proprietà del fratello, ritenendolo contemplato nel suddetto atto di donazione, con diritto di collocamento in detto pozzo di un autonomo impianto di sollevazione, compensando le spese di lite. 2. Decidendo sul gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA]Agata e nella costituzione dell’appellata, la quale proponeva anche appello incidentale sull’omessa pronuncia relativa alla richiesta di accertamento dei diritti connessi all’esercizio della servitù e sulla ritenuta erroneità della compensazione delle spese, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 519/2018, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, ponendo le spese dei due gradi di giudizio in capo all’appellata. In particolare, la Corte etnea – decidendo sui primi tre motivi dell’appello principale, tra loro connessi - rilevava che la portata del citato atto notarile di donazione del 1991, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai tre figli alcuni stacchi di terreno in agro in Avola, era tale da lasciare indubbio che la reale intenzione della donante non fosse quella di costituire una servitù reciproca di acquedotto, essendo ciascuno dei due stacchi delle parti in causa dotato di autonomo pozzo, ma che il peso era stato, con evidenza, costituito a carico dei fondi loro donati ed a favore dell’altro donatario, il D’[OSCURATO:PERSONA], il cui stacco era invece privo di pozzo, per cui nessuna utilità poteva ricevere (né la stessa era stata provata in giudizio) il fondo della D’[OSCURATO:PERSONA], essendo lo stesso munito di pozzo, come anche quello del fratello Gaetano. La Corte territoriale, dunque, concludeva per l’assenza della condizione dell’utilitas fundi necessaria ai fini della costituzione del diritto reale di servitù in favore dell’appellata (già attrice in primo grado). 3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, la D’[OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato D’[OSCURATO:PERSONA]. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che dall’atto di donazione del 1991 non si potesse trarre la volontà della genitrice donante di costituire una servitù di attingimento dal pozzo ubicato nell’appezzamento del germano Gaetano a suo favore. 2. Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta – ai sensi del l’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073, 2946, 1362 e 1363 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, prospettando che il giudice dell’appello, nel decidere di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di gravame, non si era pronunciato sull’invocata prescrizione a mente dell’art. 2946 c.c., con conseguente erronea applicazione dell’art. 1073 c.c. (in relazione all’ipotesi di prescrizione per non uso del preteso diritto). 3. Con la terza doglianza, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1028 e 1032 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre alla violazione dell’art. 2727 c.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Più esattamente, con tale motivo di ricorso, si lamenta che la Corte catanese avrebbe errato nel ritenere assente e non provata l’utilità del fondo di essa ricorrente, posto che dall’atto di donazione del 1991 e dalle prove presuntive si sarebbe dovuta considerare emergente la reciprocità del diritto reale di servitù, circostanza che aveva costituito oggetto di apposite istanze istruttorie, le quali erano state dalla stessa formulate già nel giudizio di primo, tuttavia disattese. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 5 e 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 1064 c.c., nonché la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo. Più precisamente, con questa doglianza la parte ricorrente censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata, dichiarandolo semplicemente assorbito, sul motivo di appello incidentale inerente agli adminicula servitutis. 5. Con il quinto ed ultimo motivo (formulato in via subordinata), la ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 91 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per aver la Corte di appello ritenuto assorbito l’appello incidentale in ordine al motivo inerente al regolamento delle spese di primo grado, affermando esplicitamente di rigettare il gravame incidentale e pronunciando la condanna a suo carico al pagamento delle spese di entrambi i gradi. 6. Rileva il collegio che il primo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente, siccome connessi, avendo riguardo alla confutazione –mediante la denuncia della violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (oltre ad un asserito omesso esame di fatto decisivo) - dell’interpretazione operata, nell’impugnata sentenza, dalla Corte di appello conducente alla conclusione dell’esclusione della costituzione di una servitù reciproca mediante l’atto di donazione del 20 febbraio 1991 dei fondi da parte della genitrice delle parti in causa. I due motivi sono infondati e devono, perciò, essere respinti. Premesso che la disciplina dei canoni normativi relativi all’individuazione dei criteri ermeneutici si applica, pacificamente, anche alla donazione, ritiene il collegio che la Corte etnea abbia proceduto ad una corretta (e, comunque, del tutto plausibile) interpretazione dell’atto di liberalità compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore dei tre figli, Adele, Gaetano e Spartaco, sulla base della ricostruzione dell’intenzione effettiva della donante in relazione al dato letterale dell’atto (utilizzato come criterio base di riferimento ma non inequivoco nel suo senso, nel contesto del contenuto complessivo della donazione, avuto riguardo alle disposizioni con esso individuate e alla finalità che la [OSCURATO:PERSONA] aveva con le stesse inteso perseguire). In proposito, la Corte territoriale – nell’approccio ermeneutico alla controversa disposizione di cui a pag. 5 dell’atto di donazione (e di seguito alle manifestazioni di liberalità nel medesimo espresse), laddove era stato previsto che “ai pozzi esistenti negli stacchi donati a Gaetano e Adele hanno diritto di attingere acqua, anche per uso irriguo, gli altri donatari e, pertanto, gli stacchi stessi sono gravati dalla relativa servitù di acquedotto” – è gi unta alla condivibile conclusione che la donante non aveva, in effetti, inteso costituire una servitù reciproca di attingimento idrico tra i due fondi dei germani Gaetano e Adele, dotati, autonomamente, di un pozzo insistente sulle rispettive proprietà. A tal riguardo, il giudice di appello ha rilevato che, proprio in virtù di tale disposizione e della relativa condizione fattuale in cui si erano venuti a trovare i tre fondi oggetto di divisione con l’atto di donazione (senza che potesse desumersi la costituzione di una servitù reciproca tra i predetti fondi muniti di distinti pozzi, di esclusivo godimento dei rispettivi donatari-proprietari, neanche dalla previsione di apposita condizione riconducibile all’esaurimento o alla riduzione di una falda di uno dei due pozzi), la donante aveva inteso esteriorizzare una volontà attributiva della separata proprietà dei tre terreni, imponendo la servitù di acquedotto, a carico dei due fondi di Adele e Gaetano, in favore dell’altro germano Spartaco, il cui fondo ne era sprovvisto. Il riferimento dell’espressione adottata nell’atto di donazione al plurale, “gli altri donatari”, pur essendo impropria, è stata plausibilmente interpretata dalla Corte territoriale – in virtù dei presupposti, anche fattuali, precedentementechiariti e della volontà sottesa alle disposizioni della comune donante –nel senso di riferirla all’unico donatario a cui era stato assegnato il terreno privo di pozzo, e, quindi, all’unico soggetto (appunto il fratello Spartaco) – tra i destinatari dell’atto di liberalità –che avrebbe potuto trarre una reale utilità dalla prevista servitù, in difetto di qualsiasi altra univoca esplicazione della donante tale da giustificare l’imposizione di una servitù reciproca ed in mancanza della comprovata sussistenza di un effettivo e concreto interesse in proposito in capo all’attuale ricorrente, il cui fondo era già dotato di un pozzo autonomo da cui attingere l’acqua necessaria per l‘uso irriguo dello stesso. 7. Il secondo motivo è infondato perché, proprio per effetto della ravvisata inesistenza del diritto di servitù reciproca, era venuta ad essere superato ogni questione attinente alla prescrizione di tale diritto, ragion per cui la Corte territoriale non era tenuta a prenderla in esame, non avendo alcuna rilevanza ai fini della pronuncia di riforma della sentenza di primo grado e, pertanto, in conseguenza della ravvisata inesistenza di detto diritto, deve intendersi che l’esame di questo profilo sia stato ritenuto implicitamente assorbito nella sentenza qui impugnata, non rivestendo alcun carattere di decisività in funzione della possibilità di giungere ad un esito diverso del giudizio all’esito del grado di appello. 8. Lo stesso ragionamento – pervenendosi alla sua reiezione - va fatto per il quarto motivo, nonpotendo la Corte di appello, una volta accertata l’inesistenza del diritto di servitù preteso dall’attuale ricorrente, riconoscere (donde l’irrilevanza della mancanza di un’espressa pronuncia al riguardo ad opera del giudice di secondo grado, avendo, peraltro, lo stesso ritenuta assorbita la relativa doglianza) gli invocati (con il proposto gravame incidentale) “adminicula servitutis”, prospettati, per l‘appunto, come utilità integrative della facoltà di esercizio del diritto di servitù che la stessa riteneva che dovesse esserle riconosciuto. 9. Il quinto ed ultimo motivo si prospettata manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello, per effetto dell’accoglimento del gravame del D’[OSCURATO:PERSONA], era tenuta a regolamentare le spese di entrambi i gradi del giudizio – in difetto della sussistenza di alcuna delle condizioni legittimanti la loro possibile compensazione - in base al criterio generale della soccombenza finale. In tal senso il giudice di secondo grado si è uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 9064/2018 e Cass. n. 27056/2021), secondo cui Il giudice di appello, allorchériformi in tutto o in parte la sentenza impug nata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento dellespese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario e globale(mentre, solo in caso di conferma dellasentenza impugnata, la decisione sullespese può essere modificata soltanto se il relativo capo dellasentenza abbia cost ituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). 10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico
Sentenza Cassazione n. 16409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris