CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXXXX nei tre motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati il lasso di tempo intercorso tra i fatti (dal 2008 al 2021) le differentimodalità delle condotte, l’eterogeneità del bene giuridico e l’assenza di circostanzesintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato,nelle linee generali, anche di quelli successivi. Si tratta, infatti, di condotte di evasione,lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, furto e violazioni delleprescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, commesse in luoghi diversi. Ha aggiunto,con altrettanto rigore logico, che non depone favorevolmente neanche la condizione ditossicodipendenza, non idonea, alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a farplausibilmente ipotizzare che il condannato avesse sempre agito perché spinto dallanecessità di procacciarsi la droga. La condizione di tossicodipendenza non risulta nemmenoavere orientato le singole determinazioni criminose.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanza cronologica tra ireati sia la condizione di tossicodipendenza.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2. È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).2.3. Le conclusioni della perizia psichiatrica che ha accertato un disturbo di personalitànel 2026 sono state ritenute implicitamente ma del tutto plausibilmente, sub valenti non solorispetto all'elemento cronologico considerato in radice ostativo alla configurazione di ununico disegno criminoso ma anche in assenza in sede cognitiva di un accertamento in puntodi connessione di tale condizione psichica con tutte le violazioni di cui è stata chiestal’unificazione, connessione invero prospettata dal ricorrente in termini generici.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.