CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 1960
Cassazione n. 29612/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/10/1960 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di Catanzaro, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame da lui presentata quale terzo interessato avverso l'ordinanza in data 08/09/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni beni. Va precisato che il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame perché avanzata da difensore privo di procura speciale. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 322 ss c.p.p.". Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata contiene lacune e incongruenze e rimarca come una pluralità di elementi indichino Magnelli quale titolare dei beni in sequestro, così che quello ha un interesse concreto alla presentazione dell'impugnazione. 1.2. "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 122 c.p.p.". Con il secondo motivo d'impugnazione, la difesa sostiene che la procura conferitale da Magnelli ha tutti i requisiti richiesti per ritenerla una procura speciale, in quanto contiene il mandato a impugnare il provvedimento, con istanza di riesame e con indicazione anche del numero di procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che deve essere esaminato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, in quanto la questione della legittimazione processuale precede in via logica ogni ulteriore questione. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione sul presupposto che il difensore fosse sfornito di procura speciale, così motivando: «Pertanto, poiché nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia rilasciato al difensore una valida procura speciale, il ricorso presentato è inammissibile per carenza di legittimazione ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese delle procedura». La motivazione non spiega se il tribunale abbia rilevato la mancanza materiale di una procura, ovvero abbia ritenuto che la procura -pur conferita- non avesse i connotati della procura speciale. La censura difensiva, comunque, è fondata in relazione a entrambi i profili. 1.1. Sotto il primo profilo, basti rilevare che attraverso l'esame degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione- si riscontra che l'istanza di riesame è corredata da un atto di conferimento del mandato difensivo, allegato al libello difensivo, sottoscritto da Magnelli, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Non si verte, pertanto, in un'ipotesi di mancanza materiale della procura. 1.2. Occorre, dunque, verificare se tale mandato difensivo abbia i connotati della procura speciale. A tale proposito va ribadito che «nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte», (Sez. 4 - , Sentenza n. 3445 del 11/09/2019 Ud., dep. il 2020, Piazza, Rv. 278026 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, M., Rv. 262473 - 01). Tali requisiti sono certamente presenti nel mandato difensivo in esame, ove si guardi alla già evidenziata sua collocazione (allegato all'istanza difensiva) e al suo contenuto, che fa esplicito riferimento al procedimento penale cui esso si riferisce (n. 3804/2017 [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA]), all'attività processuale per cui esso è conferito (presentazione richiesta di riesame) e al provvedimento oggetto dell'impugnazione per cui è stato conferito (provvedimento di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale suindicato). Tutti gli elementi sopra indicati non lasciano margini d'incertezza circa la specificità del mandato, essendo ben individuatct ed esattamente individuabile l'attività difensiva per cui Magnelli ha conferito mandato al suo difensore. La presenza di una valida procura speciale importa l'annullamento senza dell'ordinanza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame in violazione di legge. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 3