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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10059/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19983/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale Santacroce-Procida-Fruscione, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e ll a LOMBARDIA,n. 531 / 67 /16 , depositata in data 2 5 gennaio 201 6 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'agenzia delle Entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l'attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento, sei avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap ed altro, relativi agli anni 2008 e 2009, riconoscendo una deducibilità forfettaria del 20% ed il resto indeducibile , avendo rilevato una difformità tra il reddito dichiarato e le spese in sponsorizzazioni.

In particolare, l'utile per gli anni 2008 e 2009 era stato di euro58.715,00 e 14.182,00, mentre le spese di pubblicità dedotte per l'anno 2 008 erano statedi euro 212.841,00 e per l'anno 2009 di euro 240.372,56.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Mantova aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente, ritenendo che era stata data la prova dei costi sostenuti per la pubblicizzazione della propria immaginee che doveva riconoscersi l'inerenza di tali costi , avendo la società incrementato progressivamente i propri utili , proceduto all'assunzione di dipendenti edeffettuato forniture di merci a favore di società sportive sponsorizzate ed a favore di altri sponsors delle medesime società sportive.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha accolto l'appello dell'Ufficio, sulla base delle seguenti considerazioni: -) la società contribuente non aveva dato la prova dell'inerenza dei costi, il contribuente era tenuto a fornire all'Agenzia dell'Entrate, come avrebbe fatto con un qualsiasi socio, la documentazione che l'avevano indotto a fare tali investimenti in sponsorizzazioni in tale modalità ed importi anziché nel rinnovo di macchinari o nell'addestramento del personale e gli effetti che si sarebbero avuti sul livello del reddito; -) la documentazione di tali spese non poteva esaurirsi in fatture e pagamenti, ma in studi di fattibilità e rilevazioni preventivi e consuntivi degli effetti di tali spese; -) tutte le altre eccezioni dovevano ritenersi assorbite.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a settemotivi.

5. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..

L a società r icorrente , all'udienza di trattazione del 21 dicembre 2015, aveva eccepito l'esistenza, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., della sentenza della Commissione tributaria r egionale della Lombardia n. 2006/64/15 , depositata in data 12 maggio 2015, e non impugnata dall'Ufficio e divenuta definitiva solo in data 13 dicembre 2015 che aveva disciplinato, in merito ad un diverso anno d'imposta (il 2007), la medesima ed identica questione tratta ta nel suddetto giudizio di appello depositandone,nel fascicolo d'ufficio, copia con l'attestazione del passaggio in giudicato.

Nel caso in esame, era evidente che l'esplicita decisione del Giudice d'appello non travolgevané assorb iva in alcun modo la ben distinta questione, oggetto appunto di apposita domanda della Società contribuente effettuata durante la trattazione della causa, relativa alla richiesta di estensione degli effetti della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2006/64/15, depositata in data 15 maggio 2015 , e non impugnata dall'Ufficio e divenuta definitiva solo in data 15 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile.2.

Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ..La pronuncia era comunque errata nella parte in cui non aveva ritenuto di estendere un giudicato formatosi, in altro giudizio, pendente tra i medesimi soggetti, in merito alla medesima questione,ma relativa ad un anno d'imposta diverso (il 2007).Nel caso in questione tra il giudizio in questione e quello oggetto della sentenza passata in giudicato vi era identità di oggetto, ossia le stesse parti, lo stesso petitum (provvedimento chiesto al giudice), la stessa causa petendi (motivi della domanda) ed era rimasta immutata sia la situazione di fatto che quella normativa.

Si tratta va dei medesimi provvedimenti emessi, per anni d'imposta diversi, dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società ricorrente con i quali, partendo dalla medesima attività istruttoria (questionario n. 00520/2012) ed in merito alla medesima questione (contratti di sponsorizzazione stipulati dalla società ricorrente in favore di associazioni sportive dilettantistiche), era stata contestata l'antieconomicità, e conseguentemente l'inerenza e l'indeducibilità, dei costi relativi a spese di sponsorizzazione effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche per gli anni dal 2007 al 2009.Ai sensi dell'art. 360 bis c od. proc. civ. , aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 69/2009, il Giudice d'appello, nel ritenere che non vi fossero le condizioni per l'applicazione, nel caso in esame, del giudicato esterno aveva erroneamente interpretato il dettato normativo dell'art. 2909 cod. civ. in contrasto con quanto statuito da codesta Suprema Corte (Corte di Cassazione , Sez.

U., sentenza n. 13916/2006). 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati. 2.2Secondo la giurisprudenza di questa Corte , a partire da Cass. , Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916, il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica didurata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale «norma agendi» cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta (Cass. , 4 maggio 2016,n. 8855; Cass., 5 ottobre 2012, n. 16996). 2.3E’ stata, dunque, affermato che l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi dellafattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass., 7 dicembre 2021, n. 38950; Cass., 8 aprile 2015, n. 6953). 2.4 Inoltre è stato precisato che, nel processo tributario, ≪ Il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposteperiodiche, deve essere riconosciuto ne casi in cui vengano in esamefatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto, salvo che, in materia di IVA, ciòcomporti l'estensione ad altri periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplinacomunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività≫(Cass., 19 aprile 2018, n. 9710).

Anche di recente, questa Corte ha affermato chel'efficacia di giudicato su di un'annualità estende dunque i suoi effetti anche alle altre nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposta; tali fatti sono allora suscettibili di essere considerati, ai presenti fini, come un unico periodo d'imposta (Cass., 24 maggio 2022, n. 16684). 2.5 Ciò posto, la situazione fattuale, come delineata dalle difese della società Pederzani impianti s.r.l. e, quindi, poi ritenuta provata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2006/64/15, depositata in data 15 maggio 2015, che aveva accolto l’appello della società contribuente riguardante l’anno 2007, non è invero affetto estendibile al di là di quel processo e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata, in quanto i giudici di secondo grado sull’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria nell’anno 2007, sussisteva copiosa documentazione fotografica prodotta dalla società appellata a riprova dell’apposizione del logo della [OSCURATO:PERSONA] sulle magliette indossate dagli atleti delle società sponsorizzate n si tratta, all’evidenza, di elementi mutevoli e diversi che afferiscono alle specifiche spese di sponsorizzazione effettuate dalla società contribuente nell’anno 2007, che in quanto tali sono privi di efficacia permanente pluriennale e suscettibili di variazione annuale; inoltre, i giudici di secondo grado, nella sentenza richiamata, hanno precisato, con una affermazione in diritto, che l’economicità delle spese sostenuta andava rapportata ai ricavi e non all’ammontare degli utili, (cfr. pag. 11del ricorso per cassazione, nel punto in cui è trascritta la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia 2006764/15), ciò che esclude ancora una volta l'efficacia preclusione del giudicato in esame.

3. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..

L a sentenza della Commissione tributaria regionale nulla aveva detto in relazione alla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 da parte dell'Ufficio nell'emissione dell'avviso di accertamento, oltre che la violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972; i giudici di secondo gradoavevano radicalmente omesso di pronunciarsi su tali eccezion i sollevat e da lla s ocietà contribuente , così incorrendo in un error in procedendo per violazione del precetto sancito dall'art. 112 cod. proc. civ.. della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè poteva ritenersi che la decisione della Commissione tributaria regionale travolge va o assorb iva la questione, oggetto appunto di apposita domandada parte della società contribuente. 3.1Il motivo è inammissibile.3.2 Rileva, infatti, un difetto di autosufficienza della censura, stante che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., 14 ottobre 2021, n. 28072). 3.3 Nel caso in esame, il motivo non assolve il suddetto onere, in quanto non risulta riportato nella sua integralità il contenuto delle controdeduzioni svolte nel giudizio di secondo grado, con le quali la società appellata aveva eccepito l'illegittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2008 e 2009 per violazione del diritto sussistente in capo al contribuente del contraddittorio preventivo, oltre che per vizio di motivazione de g li stessi , così non consentendo alla Corte di verificare sele questioni formulate non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dovere procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte. 3.4Peraltro, questa Corte ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n. 16147;Cass., 30 gennaio 2020, n. 2153, in motivazione ) .

4. Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato il principio generale dell'onere della prova in tema di inerenza dei costi all'attività d'impresa.

Per le presunzioni semplici, e con riferimento al diritto tributario, i fatti suiquali esse si fondavano dovevano essere provati in giudizio e il relativo onere gravavasull'Amministrazione finanziaria, la quale aveva, quindi, l'onere di dimostrare che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva avessero i caratteri di gravità, precisione e concordanza in relazione al concreto rilievo che si intende dimostrare.Una volta provata da parte della s ocietà contribuente la astratta riconducibilità delle spese e dei costi all'attività d'impresa ed una volta data prova, ai sensi dell'art. 90 della legge n.289/2002 che i corrispettivi erogati erano destinati alla promozione dell'immagine societaria e nel momento in cui l'Ufficio avevavoluto contestare la non congruità dei suddetti costi spettava all'Amministrazione finanziaria in giudizio fornire le prove per il disconoscimento dell'inerenza.Ai sensi dell'art. 360 bis c od. proc. civ. , aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 69/2009, il Giudice d'appello, nel ritenere che era onere del contribuente provare l'inerenza di un costo all'attività d'impresa anche in presenza delle condizioni previste dall'art. 90 della legge n. 289/2002, a veva erroneamente interpretat o il dettato normativo dell'art. 2697cod. civ. e degli artt. 108 e 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/ 19 72 e si era posto in contrasto con quanto statuito da codesta Suprema Corte (Cass., n. 3340/2013).

5. Il quinto motivo deduce l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva valutato e considerato la valenza probatoria degli elementi di fatto e delle situazioni rappresentati e documentati dalla società ricorrente rispetto a quanto dedotto ed argomentato dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la società contribuente aveva evidenziato che : 1 ) i costi sostenuti ai fini delle sponsorizzazioni contestate per gli anni 2008 e 2009 non incidevano sui ricavi sostenuti nei medesimi anni dalla Società per più del 3%; 2) vi era una logica delle sponsorizzazioni effettuate ed un loro ritorno economico provata attraverso una tabella riepilogativa che elencava le forniture effettuate a seguito delle sponsorizzazioni contestate dall'Ufficio; 3) vi era stato un incremento continuo dei ricavi della società dal 2006 al 2011 sui quali avevano inciso anche le spese ; lo stesso Ufficio ne aveva riconosciuto l'inerenza ritenendo le spese in esame forfettariamente deducibili al 20%.

Al la luce d ei documenti prodotti emergeva la ragione delle sponsorizzazioni, che permettevano possibilità di accesso a clienti che altrimenti non si sarebbero potuti ottenere, e l'economicità della scelta data anche dall'ovvia bravura dell'imprenditore di ottenere tali commesse.La sentenza, invece, aveva considerato solo ed esclusivamente i documenti relativi alle fatture ed ai pagamenti effettuati omettendo di valutare gli ulteriori elementi evidenziati da parte ricorrente.

6. I l sesto motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..La stessa parte della motivazione della sentenza impugnata, censurata con il motivo di ricorso di omesso esame di fatti decisivi, doveva essere impugnata anche sotto il profilo indicato in rubrica, in quanto solo apparentemente forni va una motivazione a fondamento dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e del rigetto delle difese della società ricorrente in merito alla logicità, congruità ed economicità dei costi di sponsorizzazione sostenuti.

Nella sentenza manca va qualsivoglia esposizione, per quanto succinta, delle ragioni e delle argomentazioni per le quali la Commissione di secondo grado aveva ritenuto sussistere siffatta carenza assoluta di documentazione probatoria, relativamente ai costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società contribuente.

7. Il settimo motivo chiede, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 158/2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2, dell'art. 6, comma 6, e l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 471/1997, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

Tali modifiche erano entrate in vigore in data 1 gennaio 2016, ma a seguito del principio sancito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 472/ 19 97, principio del favor rei, erano a pplicabili anche a fatti e violazioni già contestate trovando quale unico limite l'intervenuto pagamento della sanzione e/o la definitività dell'atto.

Il principio richiamato era stato confermato dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 891 del 13gennaio 2016, ed anche dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 180/1998 ( dove si analizzava il caso in cui fosse introdotta una sanzione — come nel caso in esame — più mite rispetto a quella in vigore al momento della violazione e prevedendo l'applicazione di quella meno onerosa per il contribuente) e con la circolare 4/2016 ( nella quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo ex D. Lgs. 158/2015, trovavano applicazione anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa, a condizione che non fosserodivenuti definitivi). 7.1 L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del sesto motivo, la cui trattazione, per ragioni di ordine giuridico, è prioritaria, e all'assorbimento del quarto, quinto e settimo motivo, quest'ultimo proposto anche in via subordinata. 7.2 E' orien tamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem"alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).

Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 13 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, dispecificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione). 7.3Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale, pur avendo correttamente affermatoche la prova dell'inerenza dei costi doveva essere fornita dalla società contribuente, conformemente al principio statuito da questa Corte, anche di recente, che «In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di imp resa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé»(Cass., 18 agosto 2022, n. 24880), non ne ha poi tratto le debite conseguenze; i giudici di secondo grado, infatti, hanno precisato che la prova che la società contribuente doveva fornire corrispondeva a quella che doveva essere fornita da qualsiasi socio, ovvero doveva essere prodotta la documentazione che aveva indotto la società contribuente a fare tali investimenti in sponsorizzazioni, con quelle specifiche modalità ed importi, piuttosto che nel rinnovo di macchinari o nell'addestramento del personale e gli effetti che si sarebbero avuti sul livello del reddito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con ciò non conformandosi al principio pure statuito da questa Corte, secondo cui l’Amministrazione può contestare l'inerenza, rilevando la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza ovvero allegando l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (Cass., 21 novembre 2019, n. 30366), ma il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente ictu oculi(Cass., 2 febbraio 2021, n. 2224), così da costituire elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass., 28 dicembre 2018, n. 33574); inoltre, la Commissione tributaria regionale ha pure evidenziato che la documentazione delle spese di sponsorizzazione non poteva esaurirsi in fatture e pagamenti, dovendo prodursi, piuttosto, studi di fattibilità, rilevazioni, preventivi e consuntivi degli effetti di tali spese(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e così facendo ha fornito una motivazione che prescinde del tutto dalle argomentazioni e dalle deduzioni fornite dalla società contribuente, con il supporto di tutta una serie di documenti,sulla logicità, congruità ed economicità dei costi di sponsorizzazione sostenuti.Nella sentenza, dunque, manca qualsivoglia valutazione, sia pure sintetica, delle ragioni e delle argomentazioni formulate dalla società ricorrente, anche alla luce della ritenuta idoneità della documentazione prodotta dalla società ricorrente nel giudizio di primo grado, sulla base degli stessi elementi, poi, evidenziati anche in secondo grado, quali l'esistenza di un utile, l'incrementazionedegli stessi utili negli anni contestati, la fornitura di merci a favore di società sportive e di società collegate con quelle sponsorizzate e dell'ulteriore circostanza che, comunque, l'Ufficio aveva riconosciuto la deduzione dei costi nella percentuale del 20%.La società contribuente, più specificamente, ha precisato , nel rispetto del principio dell'autosufficienza, di avere depositato una serie di documenti da cui si desumeva la congruità delle sponsorizzazioni e l'economicità delle stesse e che, in particolare, aveva evidenziato che: 1) i costi sostenuti ai fini delle sponsorizzazioni contestate per gli anni 2008 e 2009 non incidevano sui ricavi sostenuti nei medesimi anni dalla Società per più del 3%; 2) vi era una logica delle sponsorizzazioni effettuate ed un loro ritorno economico provata attraverso una tabella riepilogativa che elencava le forniture effettuate a seguito delle sponsorizzazioni contestate dall'Ufficio; 3)vi era stato un incremento continuo dei ricavi della società dal 2006 al 2011 sui quali avevano inciso anche le spese; 4) lo stesso Ufficio ne aveva riconosciuto l'inerenza ritenendo le spese in esame forfettariamente deducibili al 20%.Inoltre, la società contribuente, nelle controdeduzioni all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, aveva rilevato che il confronto tra costi e utili mancava di una corretta analisi dei dati di bilancio, dai quali emergeva che negli anni 2008 e 2009, a fronte di ricavi pari a euro 8.021.221,00 (2008) e ad euro 8.410.037,00 (2009), i costi per le sponsorizzazioni erano stati pari ad euro212.841,11 (2008) e ad euro 240.372,56 (2009), ribadendo altresì la scelta di sponsorizzare associazioni del territorio che permettevano di entrare in contatto stretto con altri imprenditori della zona, a loro volta sponsor, ed ottenere così commesse importanti; ulteriori elementi venivano, poi, richiamati in merito alle forniture effettuate con le sponsorizzazioni; la motivazione dei giudici di secondo grado ha, invece, come già detto, affermato che «la documentazione di tali spese non può esaurirsi in fatture e pagamenti ma in studi di fattibilità e rilevazioni preventivi e consuntivi degli effetti di tali spese » , omettendo qualsiasi motivazione sulle ragioni per cui la documentazione già quale prodotta in primo grado e richiamata nelle controdeduzioni specificamente formulate in grado di appello non soddisfaceva l'onere probatorio posto (correttamente) a capo del la società contribuente. 8.In conclusione, va accolto il sestomotivo, il primo e il secondo vanno rigettati; il terzo va dichiarato inammissibile, il quarto , il quinto e il settimo vanno dichiarati assorbiti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo, ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19983/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale Santacroce-Procida-Fruscione, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e ll a LOMBARDIA,n. 531 / 67 /16 , depositata in data 2 5 gennaio 201 6 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'agenzia delle Entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l'attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento, sei avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap ed altro, relativi agli anni 2008 e 2009, riconoscendo una deducibilità forfettaria del 20% ed il resto indeducibile , avendo rilevato una difformità tra il reddito dichiarato e le spese in sponsorizzazioni. In particolare, l'utile per gli anni 2008 e 2009 era stato di euro58.715,00 e 14.182,00, mentre le spese di pubblicità dedotte per l'anno 2 008 erano statedi euro 212.841,00 e per l'anno 2009 di euro 240.372,56. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Mantova aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente, ritenendo che era stata data la prova dei costi sostenuti per la pubblicizzazione della propria immaginee che doveva riconoscersi l'inerenza di tali costi , avendo la società incrementato progressivamente i propri utili , proceduto all'assunzione di dipendenti edeffettuato forniture di merci a favore di società sportive sponsorizzate ed a favore di altri sponsors delle medesime società sportive. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha accolto l'appello dell'Ufficio, sulla base delle seguenti considerazioni: -) la società contribuente non aveva dato la prova dell'inerenza dei costi, il contribuente era tenuto a fornire all'Agenzia dell'Entrate, come avrebbe fatto con un qualsiasi socio, la documentazione che l'avevano indotto a fare tali investimenti in sponsorizzazioni in tale modalità ed importi anziché nel rinnovo di macchinari o nell'addestramento del personale e gli effetti che si sarebbero avuti sul livello del reddito; -) la documentazione di tali spese non poteva esaurirsi in fatture e pagamenti, ma in studi di fattibilità e rilevazioni preventivi e consuntivi degli effetti di tali spese; -) tutte le altre eccezioni dovevano ritenersi assorbite. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a settemotivi. 5. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. L a società r icorrente , all'udienza di trattazione del 21 dicembre 2015, aveva eccepito l'esistenza, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., della sentenza della Commissione tributaria r egionale della Lombardia n. 2006/64/15 , depositata in data 12 maggio 2015, e non impugnata dall'Ufficio e divenuta definitiva solo in data 13 dicembre 2015 che aveva disciplinato, in merito ad un diverso anno d'imposta (il 2007), la medesima ed identica questione tratta ta nel suddetto giudizio di appello depositandone,nel fascicolo d'ufficio, copia con l'attestazione del passaggio in giudicato. Nel caso in esame, era evidente che l'esplicita decisione del Giudice d'appello non travolgevané assorb iva in alcun modo la ben distinta questione, oggetto appunto di apposita domanda della Società contribuente effettuata durante la trattazione della causa, relativa alla richiesta di estensione degli effetti della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2006/64/15, depositata in data 15 maggio 2015 , e non impugnata dall'Ufficio e divenuta definitiva solo in data 15 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile.2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ..La pronuncia era comunque errata nella parte in cui non aveva ritenuto di estendere un giudicato formatosi, in altro giudizio, pendente tra i medesimi soggetti, in merito alla medesima questione,ma relativa ad un anno d'imposta diverso (il 2007).Nel caso in questione tra il giudizio in questione e quello oggetto della sentenza passata in giudicato vi era identità di oggetto, ossia le stesse parti, lo stesso petitum (provvedimento chiesto al giudice), la stessa causa petendi (motivi della domanda) ed era rimasta immutata sia la situazione di fatto che quella normativa. Si tratta va dei medesimi provvedimenti emessi, per anni d'imposta diversi, dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società ricorrente con i quali, partendo dalla medesima attività istruttoria (questionario n. 00520/2012) ed in merito alla medesima questione (contratti di sponsorizzazione stipulati dalla società ricorrente in favore di associazioni sportive dilettantistiche), era stata contestata l'antieconomicità, e conseguentemente l'inerenza e l'indeducibilità, dei costi relativi a spese di sponsorizzazione effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche per gli anni dal 2007 al 2009.Ai sensi dell'art. 360 bis c od. proc. civ. , aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 69/2009, il Giudice d'appello, nel ritenere che non vi fossero le condizioni per l'applicazione, nel caso in esame, del giudicato esterno aveva erroneamente interpretato il dettato normativo dell'art. 2909 cod. civ. in contrasto con quanto statuito da codesta Suprema Corte (Corte di Cassazione , Sez. U., sentenza n. 13916/2006). 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati. 2.2Secondo la giurisprudenza di questa Corte , a partire da Cass. , Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916, il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica didurata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale «norma agendi» cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta (Cass. , 4 maggio 2016,n. 8855; Cass., 5 ottobre 2012, n. 16996). 2.3E’ stata, dunque, affermato che l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi dellafattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass., 7 dicembre 2021, n. 38950; Cass., 8 aprile 2015, n. 6953). 2.4 Inoltre è stato precisato che, nel processo tributario, ≪ Il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposteperiodiche, deve essere riconosciuto ne casi in cui vengano in esamefatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto, salvo che, in materia di IVA, ciòcomporti l'estensione ad altri periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplinacomunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività≫(Cass., 19 aprile 2018, n. 9710). Anche di recente, questa Corte ha affermato chel'efficacia di giudicato su di un'annualità estende dunque i suoi effetti anche alle altre nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposta; tali fatti sono allora suscettibili di essere considerati, ai presenti fini, come un unico periodo d'imposta (Cass., 24 maggio 2022, n. 16684). 2.5 Ciò posto, la situazione fattuale, come delineata dalle difese della società Pederzani impianti s.r.l. e, quindi, poi ritenuta provata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2006/64/15, depositata in data 15 maggio 2015, che aveva accolto l’appello della società contribuente riguardante l’anno 2007, non è invero affetto estendibile al di là di quel processo e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata, in quanto i giudici di secondo grado sull’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria nell’anno 2007, sussisteva copiosa documentazione fotografica prodotta dalla società appellata a riprova dell’apposizione del logo della [OSCURATO:PERSONA] sulle magliette indossate dagli atleti delle società sponsorizzate n si tratta, all’evidenza, di elementi mutevoli e diversi che afferiscono alle specifiche spese di sponsorizzazione effettuate dalla società contribuente nell’anno 2007, che in quanto tali sono privi di efficacia permanente pluriennale e suscettibili di variazione annuale; inoltre, i giudici di secondo grado, nella sentenza richiamata, hanno precisato, con una affermazione in diritto, che l’economicità delle spese sostenuta andava rapportata ai ricavi e non all’ammontare degli utili, (cfr. pag. 11del ricorso per cassazione, nel punto in cui è trascritta la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia 2006764/15), ciò che esclude ancora una volta l'efficacia preclusione del giudicato in esame. 3. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. L a sentenza della Commissione tributaria regionale nulla aveva detto in relazione alla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 da parte dell'Ufficio nell'emissione dell'avviso di accertamento, oltre che la violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972; i giudici di secondo gradoavevano radicalmente omesso di pronunciarsi su tali eccezion i sollevat e da lla s ocietà contribuente , così incorrendo in un error in procedendo per violazione del precetto sancito dall'art. 112 cod. proc. civ.. della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè poteva ritenersi che la decisione della Commissione tributaria regionale travolge va o assorb iva la questione, oggetto appunto di apposita domandada parte della società contribuente. 3.1Il motivo è inammissibile.3.2 Rileva, infatti, un difetto di autosufficienza della censura, stante che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., 14 ottobre 2021, n. 28072). 3.3 Nel caso in esame, il motivo non assolve il suddetto onere, in quanto non risulta riportato nella sua integralità il contenuto delle controdeduzioni svolte nel giudizio di secondo grado, con le quali la società appellata aveva eccepito l'illegittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2008 e 2009 per violazione del diritto sussistente in capo al contribuente del contraddittorio preventivo, oltre che per vizio di motivazione de g li stessi , così non consentendo alla Corte di verificare sele questioni formulate non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dovere procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte. 3.4Peraltro, questa Corte ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n. 16147;Cass., 30 gennaio 2020, n. 2153, in motivazione ) . 4. Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato il principio generale dell'onere della prova in tema di inerenza dei costi all'attività d'impresa. Per le presunzioni semplici, e con riferimento al diritto tributario, i fatti suiquali esse si fondavano dovevano essere provati in giudizio e il relativo onere gravavasull'Amministrazione finanziaria, la quale aveva, quindi, l'onere di dimostrare che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva avessero i caratteri di gravità, precisione e concordanza in relazione al concreto rilievo che si intende dimostrare.Una volta provata da parte della s ocietà contribuente la astratta riconducibilità delle spese e dei costi all'attività d'impresa ed una volta data prova, ai sensi dell'art. 90 della legge n.289/2002 che i corrispettivi erogati erano destinati alla promozione dell'immagine societaria e nel momento in cui l'Ufficio avevavoluto contestare la non congruità dei suddetti costi spettava all'Amministrazione finanziaria in giudizio fornire le prove per il disconoscimento dell'inerenza.Ai sensi dell'art. 360 bis c od. proc. civ. , aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 69/2009, il Giudice d'appello, nel ritenere che era onere del contribuente provare l'inerenza di un costo all'attività d'impresa anche in presenza delle condizioni previste dall'art. 90 della legge n. 289/2002, a veva erroneamente interpretat o il dettato normativo dell'art. 2697cod. civ. e degli artt. 108 e 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/ 19 72 e si era posto in contrasto con quanto statuito da codesta Suprema Corte (Cass., n. 3340/2013). 5. Il quinto motivo deduce l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva valutato e considerato la valenza probatoria degli elementi di fatto e delle situazioni rappresentati e documentati dalla società ricorrente rispetto a quanto dedotto ed argomentato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la società contribuente aveva evidenziato che : 1 ) i costi sostenuti ai fini delle sponsorizzazioni contestate per gli anni 2008 e 2009 non incidevano sui ricavi sostenuti nei medesimi anni dalla Società per più del 3%; 2) vi era una logica delle sponsorizzazioni effettuate ed un loro ritorno economico provata attraverso una tabella riepilogativa che elencava le forniture effettuate a seguito delle sponsorizzazioni contestate dall'Ufficio; 3) vi era stato un incremento continuo dei ricavi della società dal 2006 al 2011 sui quali avevano inciso anche le spese ; lo stesso Ufficio ne aveva riconosciuto l'inerenza ritenendo le spese in esame forfettariamente deducibili al 20%. Al la luce d ei documenti prodotti emergeva la ragione delle sponsorizzazioni, che permettevano possibilità di accesso a clienti che altrimenti non si sarebbero potuti ottenere, e l'economicità della scelta data anche dall'ovvia bravura dell'imprenditore di ottenere tali commesse.La sentenza, invece, aveva considerato solo ed esclusivamente i documenti relativi alle fatture ed ai pagamenti effettuati omettendo di valutare gli ulteriori elementi evidenziati da parte ricorrente. 6. I l sesto motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..La stessa parte della motivazione della sentenza impugnata, censurata con il motivo di ricorso di omesso esame di fatti decisivi, doveva essere impugnata anche sotto il profilo indicato in rubrica, in quanto solo apparentemente forni va una motivazione a fondamento dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e del rigetto delle difese della società ricorrente in merito alla logicità, congruità ed economicità dei costi di sponsorizzazione sostenuti. Nella sentenza manca va qualsivoglia esposizione, per quanto succinta, delle ragioni e delle argomentazioni per le quali la Commissione di secondo grado aveva ritenuto sussistere siffatta carenza assoluta di documentazione probatoria, relativamente ai costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società contribuente. 7. Il settimo motivo chiede, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 158/2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2, dell'art. 6, comma 6, e l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 471/1997, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Tali modifiche erano entrate in vigore in data 1 gennaio 2016, ma a seguito del principio sancito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 472/ 19 97, principio del favor rei, erano a pplicabili anche a fatti e violazioni già contestate trovando quale unico limite l'intervenuto pagamento della sanzione e/o la definitività dell'atto. Il principio richiamato era stato confermato dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 891 del 13gennaio 2016, ed anche dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 180/1998 ( dove si analizzava il caso in cui fosse introdotta una sanzione — come nel caso in esame — più mite rispetto a quella in vigore al momento della violazione e prevedendo l'applicazione di quella meno onerosa per il contribuente) e con la circolare 4/2016 ( nella quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo ex D. Lgs. 158/2015, trovavano applicazione anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa, a condizione che non fosserodivenuti definitivi). 7.1 L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del sesto motivo, la cui trattazione, per ragioni di ordine giuridico, è prioritaria, e all'assorbimento del quarto, quinto e settimo motivo, quest'ultimo proposto anche in via subordinata. 7.2 E' orien tamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem"alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 13 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, dispecificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione). 7.3Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale, pur avendo correttamente affermatoche la prova dell'inerenza dei costi doveva essere fornita dalla società contribuente, conformemente al principio statuito da questa Corte, anche di recente, che «In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di imp resa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé»(Cass., 18 agosto 2022, n. 24880), non ne ha poi tratto le debite conseguenze; i giudici di secondo grado, infatti, hanno precisato che la prova che la società contribuente doveva fornire corrispondeva a quella che doveva essere fornita da qualsiasi socio, ovvero doveva essere prodotta la documentazione che aveva indotto la società contribuente a fare tali investimenti in sponsorizzazioni, con quelle specifiche modalità ed importi, piuttosto che nel rinnovo di macchinari o nell'addestramento del personale e gli effetti che si sarebbero avuti sul livello del reddito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con ciò non conformandosi al principio pure statuito da questa Corte, secondo cui l’Amministrazione può contestare l'inerenza, rilevando la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza ovvero allegando l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (Cass., 21 novembre 2019, n. 30366), ma il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente ictu oculi(Cass., 2 febbraio 2021, n. 2224), così da costituire elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass., 28 dicembre 2018, n. 33574); inoltre, la Commissione tributaria regionale ha pure evidenziato che la documentazione delle spese di sponsorizzazione non poteva esaurirsi in fatture e pagamenti, dovendo prodursi, piuttosto, studi di fattibilità, rilevazioni, preventivi e consuntivi degli effetti di tali spese(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e così facendo ha fornito una motivazione che prescinde del tutto dalle argomentazioni e dalle deduzioni fornite dalla società contribuente, con il supporto di tutta una serie di documenti,sulla logicità, congruità ed economicità dei costi di sponsorizzazione sostenuti.Nella sentenza, dunque, manca qualsivoglia valutazione, sia pure sintetica, delle ragioni e delle argomentazioni formulate dalla società ricorrente, anche alla luce della ritenuta idoneità della documentazione prodotta dalla società ricorrente nel giudizio di primo grado, sulla base degli stessi elementi, poi, evidenziati anche in secondo grado, quali l'esistenza di un utile, l'incrementazionedegli stessi utili negli anni contestati, la fornitura di merci a favore di società sportive e di società collegate con quelle sponsorizzate e dell'ulteriore circostanza che, comunque, l'Ufficio aveva riconosciuto la deduzione dei costi nella percentuale del 20%.La società contribuente, più specificamente, ha precisato , nel rispetto del principio dell'autosufficienza, di avere depositato una serie di documenti da cui si desumeva la congruità delle sponsorizzazioni e l'economicità delle stesse e che, in particolare, aveva evidenziato che: 1) i costi sostenuti ai fini delle sponsorizzazioni contestate per gli anni 2008 e 2009 non incidevano sui ricavi sostenuti nei medesimi anni dalla Società per più del 3%; 2) vi era una logica delle sponsorizzazioni effettuate ed un loro ritorno economico provata attraverso una tabella riepilogativa che elencava le forniture effettuate a seguito delle sponsorizzazioni contestate dall'Ufficio; 3)vi era stato un incremento continuo dei ricavi della società dal 2006 al 2011 sui quali avevano inciso anche le spese; 4) lo stesso Ufficio ne aveva riconosciuto l'inerenza ritenendo le spese in esame forfettariamente deducibili al 20%.Inoltre, la società contribuente, nelle controdeduzioni all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, aveva rilevato che il confronto tra costi e utili mancava di una corretta analisi dei dati di bilancio, dai quali emergeva che negli anni 2008 e 2009, a fronte di ricavi pari a euro 8.021.221,00 (2008) e ad euro 8.410.037,00 (2009), i costi per le sponsorizzazioni erano stati pari ad euro212.841,11 (2008) e ad euro 240.372,56 (2009), ribadendo altresì la scelta di sponsorizzare associazioni del territorio che permettevano di entrare in contatto stretto con altri imprenditori della zona, a loro volta sponsor, ed ottenere così commesse importanti; ulteriori elementi venivano, poi, richiamati in merito alle forniture effettuate con le sponsorizzazioni; la motivazione dei giudici di secondo grado ha, invece, come già detto, affermato che «la documentazione di tali spese non può esaurirsi in fatture e pagamenti ma in studi di fattibilità e rilevazioni preventivi e consuntivi degli effetti di tali spese » , omettendo qualsiasi motivazione sulle ragioni per cui la documentazione già quale prodotta in primo grado e richiamata nelle controdeduzioni specificamente formulate in grado di appello non soddisfaceva l'onere probatorio posto (correttamente) a capo del la società contribuente. 8.In conclusione, va accolto il sestomotivo, il primo e il secondo vanno rigettati; il terzo va dichiarato inammissibile, il quarto , il quinto e il settimo vanno dichiarati assorbiti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo, ri
Sentenza Cassazione n. 10059/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris