CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di VENE2'IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 e 5, d.P.R 309 del 1990 in relazione alla detenzione illecita di 13,60 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana pari a 47 dosi medie singole, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal ritrovamento nella camera da letto, oltre della sostanza stupefacente, anche della strumentazione utilizzata per il relativo frazionamento necessario alla preparazione delle dosi, che escludono l'uso personale dello stupefacente da parte dell'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio