Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26568/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 26568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris