CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14702/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Anapo n. 29, è elettivamente domiciliata, come da procura specialea margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6572/21/2015, depositata il 10.12.2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del13 febbraio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma accoglieva il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercioambulante con sede fissa di carni,avverso distinti avvis i di accertamento , per imposte dirette ed Oggetto: Tributi IVA, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008,con il quale erano stati determinati maggiori ricavi sulla base degli studi di settore; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che: - la sentenza di primo grado non resisteva alle censure mosse con l’atto di appello, in quanto vi era uno scostamento abnorme e irragionevole della percentuale di ricarico, applicata dalla contribuente, rispetto a quella “mediamente riscontrata nel settore di appartenenza”; -lo scostamento tra i costi indicati in bilancio e i corrispondenti ricavi era irragionevole e antieconomico, quantomeno per gli anni 2006 e 2007: nell’anno 2006, a fronte di una movimentazione di affari di € 51.154,00, i ricavi delle vendite, pari ad € 49.373,00, non raggiungevano i costi di produzione, avendo la contribuente applicato prezzi di vendita inferiori al costo di produzione della merce venduta o del servizio offerto; nell'anno 2007, a fronte di costi per € 55.072,00, i ricavi dichiarati, pari ad € 61.796,00, corrispondevano aduna percentuale di ricarico di appena 12% ; solo nell'anno 2008, a fronte di costi per € 62.000,00 circa, la percentuale di ricarico era del 25%; - gli elementi valorizzati nella sentenza di primo grado (la superficie dei locali inferiore del 60% circa a quella standard, l'assenza di mezzi strumentali e di dipendenti, un numero di giornate lavorative annue pari a 256, anziché a 312) non potevano essere considerati ai fini della decisione, in quanto alcuni erano stati già valutati dall'Ufficio (che aveva allegato uno studio di settore, rielaborato sul parametro delle 256 giornate lavorative annue relativamente all'anno 2007, non incidente, peraltro, sulle risultanze finali), mentre i restanti non erano in grado di giustificare l'esercizio di un'attività imprenditoriale in termini antieconomici; - i ricavi per gli anni di imposta 2006 e 2007 andavano, pertanto, rideterminati in quelli minimi previ sti dagli studi di settore , mentre nessun recupero andava e ffettuato per l'anno di imposta 2008, dato che lo scostamento era irrilevante e poteva essere giustificato alla luce delleindicazioni fomite dalla contribuente ; - l a contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, in modo contraddittorio, fondato il proprio convincimento sulla asserita gestione antieconomica dell’attività, senza considerare che: l’avviso di accertamento non dava conto delle osservazioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio, l’Ufficio non aveva mai affermato che la documentazione contabile fosse inattendibile; nel solo anno 2006 si era riscontrata una perdita modesta, dovuta alla presenza di un ciclo economico regressivo, essendosi già nel 2007 determinata un’inversione di tendenza con un ricarico pari al 12%, poi confermata nel 2008; - con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’ art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere CTR fondato la propria decisione sulla circostanza che l’Agenzia delle entrate avrebbe dimostrato l’irrilevanza degli elementi valorizzati nella sentenza di primo grado, attraverso la rielaborazione dello studio di settore per il solo anno 2007, in quanto il contenuto originario dell’avviso di accertamento non poteva essere modificato e non poteva desumersi da detta rielaborazione un diverso volume d’affari anche per l’anno 2006, sia per l’autonomia degli anni di imposta sia per la diversa strutturazione dello studio di settore utilizzazione in relazione a ciascuno dei predetti anni; - entrambi i motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminati unitariamente, sono inammissibili, per chè mirano, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; -il primo motivo sarebbe in ogni caso infondato; - le modalità dell’accertamento a mezzo degli studi di settore sono state precisate dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U.18.12.2009, n. 26635), secondo cui l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente; -nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standardso la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame; - l’eventuale avviso di accertamento, emesso all’esito del contraddittorio, deve essere motivato sul rilievo dello scostamento, che deve denotare una grave incongruenza, e deve essere, altresì, integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standardprescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, sempre che questi abbia partecipato al contraddittorio o che, pur partecipandovi, non si sia astenuto da qualsivoglia attività di allegazione (Cass. 20.09.2017, n. 21754); - ne consegue che, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli standards previsti, l'Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale profilo (Cass. 31.05.2018, n. 13908); - nella specie, dall a sentenza impugnata si evince che l’Amministrazione aveva considerato le osservazioni presentate dalla contribuente nella fase del contraddittorio, applicando i valori minimi previsti dallo studio di settoree formulando una proposta di adesione, rifiutata dalla contribuente; - a tale proposito non può sostenersi che il presupposto della legittimità del provvedimento impugnato, attinente alle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dalla contribuente in sede di contraddittorio, possa estendersi alla adeguatezza e alla completezza delle risposte fornite dall’Ufficio alle osservazioni presentate dal contribuente, posto che la valutazione di questa Corte deve limitarsi alla constatazione della sussistenza formale dell’adempimento procedimentale da parte dell’Amministrazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17335); -la ripresa, peraltro, come ha precisato la CTR, non si è fondata solo sull’applicazione degli studi di settore, ma anche sulla constatazione di una gestione antieconomica dell ’impresa , evincibile dall’irragionevole scostamento tra costi indicati in bilancio e i ricavi dichiarati;- il secondo motivo è pure inammissibile anche perché non correttamente formulato, tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 10.12.2015; - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - nella specie, invece, la ricorrente ha censurato, nella sostanza, una insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione delle prove, con ciò attingendo, come si è detto, l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede;- il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sul le spese del giudizio di legittimità, in quanto l’Agenzia delle entrate non ha svolto difeso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato