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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 38215/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2017 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Gorizia ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza del reato ascritto.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Le censure, peraltro, sono anche manifestamente infondate, giacché integra l'elemento oggettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo telefax di una lettera contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o la conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di soggetti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de i in Roma, il 11 maggio 2021 Il con gliere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2017 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Gorizia ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza del reato ascritto. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Le censure, peraltro, sono anche manifestamente infondate, giacché integra l'elemento oggettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo telefax di una lettera contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o la conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di soggetti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de i in Roma, il 11 maggio 2021 Il con gliere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38215/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris