CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,ex lege domiciliat a in Roma, via dei Port o ghesi n.1 1 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona deilegali rappresentant i pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Crescenzio n.2 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde unitamente agli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale. -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 590 / 28 /15 della Co mmissione tributaria regionale del Lazio, depositata il3 febbraio 2015 ; Cartella-36 bis d.P.R. 600/1973- comunicazione irregolarità udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024,dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. impugǹ la comunicazione di irregolarità, inviatale dall’Ufficio, a seguito del controllo automatizzato ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 della dichiarazione modello unico 2007 (con la quale si contestava, ai fini sanzionatori , il tardivo versamento dell’IRAP dell’anno di imposta 2006). [OSCURATO:PERSONA] dedusse di avere già provveduto al pagamento delsaldo dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni con ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b)del d. lgs. n.472 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale , ritenendo proponibile il ricorso avverso la comunicazione di irregolarità e legittimo il ricorso al ravvedimento operoso, accolse il ricorso ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, ̀ stata parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello ritenevache, nella fattispecie, fosse applicabile l’art.7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, pertanto, determinava la sanzione nella misura del 50%, detraendo comunque quanto già versato al momento della presentazione del ravvedimento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]̀ resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidandosi a sei motivi. Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.4 cod. proc.civ., di violazione e /o falsa applicazione d ell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992laddove la C.T.R. aveva ritenuto ammissibile, malgrado giurisprudenza delle Sezioni Unite in senso contrario, l’impugnabilit̀ della comunicazione di irregolarit̀ e malgrado la Società avesse egualmente impugnato la cartella successivamente emessa. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], nel confermare di avere impugnato la cartella emessa a seguito della comunicazione oggetto di causa e che il relativo giudizio è pendente innanzi a questa Corte con il n.r.g. 20108/2014, eccepisce l’inammissibilit̀ del ricorso per carenza di interesse ad agire ovvero per la mancata richiesta di cessazione della materia del contendere. 1.2. Va rilevato (potendo la Corte accedere alle sue sentenze tramite l’utilizzo delle banche dati) che il ricorso iscritto al n.r. g. 20108 / 2014 è stato trattato e deciso da questa Corte con ordinanza n. 15490/22, depositata il 16 maggio 2022. In particolare, la Corte in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, ha rigettato l’originario ricorso proposto dalla Società avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 avente ad oggetto il ritardato pagamento del saldo dell’IRAP e delle sanzion i relative all’anno di imposta 2006. 1.3 Ciò posto, va,altresì, evidenziato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte (v.Cass. n.7344/2012, pubblicata in data 11 maggio 2012, seguita, tra le altre, di recente, da Cass. n.11481 depositata in dara 8/04/2022): In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa . In particolare, si è condivisibilmente statuito che una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'̀ che, una volta emesso tale atto -come ̀ stato precisato da questa Corte - viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre2021, nn. 30691 e 30736). In effetti, se l'atto tipico vieneimpugnato, l'unico giudizio che rileva ̀ quello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30736). Posto, quindi, che la cartella di pagamento sostituisce in via definitiva la comunicazione di irregolarità nella determinazione della pretesa impositiva, che viene reiterata in forma autoritativa tipica, si deve dichiarare la carenza di interesse delle parti in ordine al primo atto impugnato, essendo destinata a concentrarsi la cognizione del giudice tributario sul secondo atto impugnato. Dunque, l'emissione dell'atto susseguente, sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguente carenza di interesse delle parti nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse a una decisione relativa ad un atto – la comunicazione di irregolarità- sulla cui base non possono essere pi ̀ avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto –cartella di pagamento - che lo ha integralmente sostituito (sul punto: Cass.11 maggio 2012, n. 7344).In conclusione, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo alla comunicazione di irregolarità viene meno con la successiva instaurazione del giudizio relativo alla cartella di pagamento ingiunzione di pagamento, nel quale si concentra l'esame di ogni questione inerente alla debenza delle sanzioni per il ritardato pagamento dell’IRAP malgrado il ravvedimento operoso. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale e del ricorso incidentale. 2. Tale declaratoria esime questa Corte dall’esame dell’ulteriore motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla Società, ivi compresa, per la sua irrilevanza data la soluzione della controversia, la questione di illegittimità costituzionale. 3.Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti e induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. 4Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo ̀ applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilit̀̀ del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilit̀̀ sopravvenuta di quest'ultimo (tra le tante: Cass. 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass. 20 luglio 2021, n. 20697; Cass. 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937). P.Q.M. Dichiara il ricorso principale e il ricorso incidentale inammissibili per sopravvenuto di