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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 22585/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte afferente al dispositivo della sentenza di questa Corte, Sezione Quinta penale, n. 10159/24, pronunciata nel procedimento n.

R.G. 38393/23, depositata il 11 marzo 2024, contiene un errore materiale - già corretto nella sentenza documento - nella parte in cui afferma: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perchè estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.", piuttosto che in quelli corretti: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale dì cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricorsi, agli effetti civili, in relazione a tale reato.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello."

2. Il dispositivo riportato nel ruolo deve essere, dunque, corretto nel senso suindicato.

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo riportato nel ruolo di udienza del proc. n. 38393/23 rg (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricorsi, agli effetti civili, in relazione a tale reato.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte afferente al dispositivo della sentenza di questa Corte, Sezione Quinta penale, n. 10159/24, pronunciata nel procedimento n. R.G. 38393/23, depositata il 11 marzo 2024, contiene un errore materiale - già corretto nella sentenza documento - nella parte in cui afferma: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perchè estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.", piuttosto che in quelli corretti: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale dì cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricorsi, agli effetti civili, in relazione a tale reato. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello." 2. Il dispositivo riportato nel ruolo deve essere, dunque, corretto nel senso suindicato. P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo riportato nel ruolo di udienza del proc. n. 38393/23 rg (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricorsi, agli effetti civili, in relazione a tale reato. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deci
Sentenza Cassazione n. 22585/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris