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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 16132/2026

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IB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1.

Rilevato che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nei tre motivi diimpugnazione che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dellaconnessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare diammissibilità perché o manifestamente infondate o perché sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito.1.1.

E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, perla concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione dellacondotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai finidella valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione delcondannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anchedei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solol'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi.

Nonpuò richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultatidell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico siastato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n.4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).Tanto l'affidamento in prova quanto le altre misure alternative possono essereconcesse solo se concretamente Idonee a fronteggiare la pericolosità sociale delcondannato e adeguate a conseguire le finalità di risocializzazione.1.2.

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi.Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessionedei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condannatonon meritevole della concessione dell'affidamento in prova e della detenzionedomiciliare per la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione dinuovi fatti illeciti, ragionevolmente apprezzando come sintomatica proprio lacondotta più recente -desunta dalle pendenze penali, dai pregiudizi di polizia,dall’applicazione di misure di prevenzione personali e di misure cautelari, dalleinformazioni di polizia sulla vicinanza ad esponenti della cosca Grande – Aracri,dalle relazioni dell’UPE sul consumo attuale di stupefacenti non fronteggiato conpercorsi di recupero e sull’assenza di attività lavorativa o altri progetti esterni avalenza risocializzante - e soprattutto la reiterazione delle condotte contra legemanche dopo avere usufruito di precedenti misure alternative revocate perviolazione delle prescrizioni.1.3.

Rispetto a tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fondate su attispecificamente indicati, il ricorrente, oltre ad opporne altre prospettate come piùplausibili attraverso una rilettura delle emergenze probatorie, operazionequest'ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità, si duoledell’omessa applicazione di principi giurisprudenziali senza riferimenti specifici alcaso ine esame.2. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nei tre motivi diimpugnazione che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dellaconnessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare diammissibilità perché o manifestamente infondate o perché sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito.1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, perla concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione dellacondotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai finidella valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione delcondannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anchedei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solol'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi. Nonpuò richiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultatidell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico siastato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n.4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).Tanto l'affidamento in prova quanto le altre misure alternative possono essereconcesse solo se concretamente Idonee a fronteggiare la pericolosità sociale delcondannato e adeguate a conseguire le finalità di risocializzazione.1.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi.Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessionedei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto il condannatonon meritevole della concessione dell'affidamento in prova e della detenzionedomiciliare per la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione dinuovi fatti illeciti, ragionevolmente apprezzando come sintomatica proprio lacondotta più recente -desunta dalle pendenze penali, dai pregiudizi di polizia,dall’applicazione di misure di prevenzione personali e di misure cautelari, dalleinformazioni di polizia sulla vicinanza ad esponenti della cosca Grande – Aracri,dalle relazioni dell’UPE sul consumo attuale di stupefacenti non fronteggiato conpercorsi di recupero e sull’assenza di attività lavorativa o altri progetti esterni avalenza risocializzante - e soprattutto la reiterazione delle condotte contra legemanche dopo avere usufruito di precedenti misure alternative revocate perviolazione delle prescrizioni.1.3. Rispetto a tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fondate su attispecificamente indicati, il ricorrente, oltre ad opporne altre prospettate come piùplausibili attraverso una rilettura delle emergenze probatorie, operazionequest'ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità, si duoledell’omessa applicazione di principi giurisprudenziali senza riferimenti specifici alcaso ine esame.2. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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