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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22191/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14611/2020R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH– sede secondaria in Italia, in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via XX Settembre, n. 1; –controricorrente – Oggetto: costi deducibili – interessi passivi – mutuo rinegoziato – accertamento parziale –limiti. 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, n.3645/01/19,pronunciata il 9 settembre 2019 e depositata il27 settembre 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha c hiesto il rigetto del ricorso; Rilevato che non è stata chiestadiscussione dalle parti a mente dell’art. 7 d.l. n. 105/2021. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente è immobiliare di diritto tedesco, con sede operativa in Italia, che ha per oggetto la compravendita di beni immobili in nome proprio e nell’interesse del fondo patrimoniale di cui ha la gestione.

Nell’ambito di tale attività, in data 28 maggio 2003 contraeva mutuo quinquennale per €.96. 5 00.000,00 al tasso annuo del 3,81%, rinegoziato in prossimità della scadenza con differimento dell’ultima rata dal 28 maggio 2008 al 31 luglio 2008 al maggior interesse del 6,18% annuo.

Peraltro, ai fini che maggiormente qui rilevano, il 30 luglio 2008, giorno precedete alla rinnovata scadenza, la società contribuente rinegoziava il mutuo con nuovo istituto di credito, per l’importo complessivo di €.80.000.000,00 parte per restituire la s omma capitale del mutuo originario, parte per impiego necessario alla ristrutturazione di un immobile.

Il nuovo interesse annuo pattuito era fissato fra il 5,504% ed il 5,904%.

Sull’anno di imposta 2011 la società perfezionava procedura di adesione su PVC relativo a deduzione di costi per “management fees” (o compensi agli amministratori) nonché omessa applicazione di ritenute alla fonte, donde nell’ottobre del 2013 presentava interpello circa la deduzione degli interessi passivi per il mutuo sopra citato, ricevendo risposta 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF positiva alla duplice condizione: a)che le condizioni del secondo mutuo non siano peggiorative e b)che la somma rinegoziata non sia maggiore dell’originario debito assunto.

In questo modo l’Ufficio rappresentava la necessaria coerenza fra la prima operazione di mutuo funzionale all’acquisto immobiliare ed il secondo debito assunto.

Per l’effetto, la società contribuente richiedeva il rimborso della maggior Ires versata in ragione della mancata deduzione dall’imponibile degli interessi passivi pagati sul prefato mutuo, giuste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 36, della l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ottenendo però un diniego che era avversato avanti la CTP.

Ed infatti, il collegio di primo grado confermava la tesi dell’Ufficio e riteneva che la procedura di adesione su PVC rendesse irretrattabile il rapporto tributario, ormai cristallizzato sull’imponibile Ires, né modificabile per fatti sopravvenuti che di riflesso vengano ad incidere su di una quantificazione orami definitiva, perché pattuita da ambo le parti.

Diverso orientamento assumeva il collegio d’appello che apprezzava le ragioni della parte contribuente sull’assunto trattarsi di procedura di adesione su PVC parziale, non incidente sui profili del rimborso per interessi passivi corrisposti, per cui doveva ritenersi legittima l’istanza di rimborso della parte contribuente, anche perché rispettosa delle condizioni non peggiorative del nuovo mutuo (recte, del precedente mutuo rinegoziato), sull’assunto che nessun imprenditore ha interesse ad avere un trattamento deteriore in sede di rideterminazione di contratto bancario.

Avverso questa sentenza ricorre il patrono erariale affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vengono spiegati due mezzi di impugnazione. .I.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n . 3 per violazione degli articoli 2 e 5 bisdel d.lgs. n. 218/1997, nonché dell’art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 1362 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia dato per scontato trattarsi di adesione su 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF accertamento parziale, mentre vertevasi di PVC che sarebbe potuto scaturire in accertamento parziale, ma anche generale , donde la mancata verifica della natura in concreto del PVC, al di là del nomen iuris, sarebbe sintomo di vizio della sentenza qui in scrutinio.

Se è vero che questa Corte, con sentenza n. 18962/2005 (cui molte sono seguite, tra cui merita menzionare la n. 20732/2010 e la n. 26109/2020), ha statuito che l’accertamento con adesione diviene irretrattabile, non impugnabile e non tollera istanze di rimborso (che si tradurrebbero in surrettizie ragioni di impugnazione), non è men vero che la stessa sentenza capofila prevede il limi te dell’accertamento parziale, come peraltro ricordato dalle parti, tanto che diviene qui il punto centrale della controversia.

Ed infatti, il patrono erariale riconosce che la procedura di adesione possa essere fatta su PVC“anche” parziale, ma contesta c he il collegio di appello non abbia svolto adeguata verifica sul carattere esclusivamente parziale del PVC, da cui sarebbe potuto scaturire anche accertamento complessivo.

La censura non può essere accolta.

Con accertamento di fatto che esula dal perimetro di sindacato di questa suprema Corte di legittimità, la CTR ha individuato l’oggetto del PVC nella deduzione dei “management fees”, senza entrare nel merito della deduzione degli interessi passivi del mutuo(cfr. pag. 5 , secondo capoverso, sentenza in esame), per cui quel tema -che occupa la presente controversia- non è in alcun modo coperto dalla procedura di adesione fissata esclusivamente sul tema del rilievo, cioè i compensi agli amministratori e non potendo estendersi ad altre voci non inerenti al prefato PVC che fissa quindi il themadella procedura conciliativa.

L’adesione, infatti, per sua natura di atto negoziale, non potrebbe avere ad oggetto profili non circoscritti e ben individuati in un PVC o in un atto impositivo.

Diversamente opinando, la definizione con adesione per un rilievo parziale inerente ad una categoria di imposta, per esempio l’Ires, finirebbe per sigillare ogni ulteriore contestazione o istanza di rimborso 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF per profili diversi di quella medesima imposta, in quanto incidente sull’imponibile convenzionalmente fissato.

Così non è.

E la circostanza che al PVC citato non sia seguito nuovo ed ulteriore rilievo, significa che il suo carattere parziale è dimostrato non solo dal nomen iuris, ma anche dalla sua natura, dalla sua estensione circoscritta a determinati profili che non possono definire irretrattabilmente tutto il rapporto tributario per quell’anno di imposta.

Ne consegue che la contribuente non era limitata nella sua istanza di rimborso per mancata deduzione degli interessi passivi di mutuo dal solo fatto di aver aderito ad un PVC parziale che riguardava tutt’altro profilo impositivo.

Il primo motivo è quindi infondato e non può essere accolto. .II.

Con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 36, della l. n. 2004/2007.

Nello specifico, viene ricordato come l’interpello consentisse la deduzione degli interessi (e, quindi, il rimborso della maggior imposta calcolata su imponibile non depurato di quelli) a condizione che il muto rinegoziato fosse per importo non superiore a quello originario e a condizioni peggiorative.

È evidente, infatti, l’utilità di agire sulle leve del finanziamento nel mercato degli intermediari finanziario in modo da condizionare il proprio imponibile.

Ora, la CTR dà per assodato che il nuovo mutuo sia migliorativo del precedete, poiché è stato pattuito un interesse annuo tre il 5,504% ed il 5,904%, sicuramente inferiore al 6,81% del precedente.

Tuttavia, come ben rileva il patrono erariale, tale ultima aliquota è solo quella relativa al periodo 28 maggio – 31 luglio 2008,mentre l’originario mutuo quinquennale aveva un indice al 3,81% che, seppure composto con il saggio relativo agli ultimi due mesi, sale al 3,88%.

In disparte la circostanza se tale profilo fosse integrativo o meno del diniego, resta il fatto che la CTR lo riconosce come condizionante l’interpello ed ha posto questo profilo come elemento legittimante il diritto al rimborso che, pertanto, risulta non poter essere accordato. 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF Non di meno, tale profilo è errato in fatto, dovendosi guardare all’intero periodo di finanziamento ed al suo ammontare complessivo, poiché solo in tal modo acquista significato la percentuale, rendendo visibile la cifra dell’ammontare annuo del costo del finanziamento che si intende portare a deduzione.

Ma, più radicalmente, non vi è indicazione legislativa di tale limite (il peggioramento delle condizioni di finanziamento) alla deducibilità dei costi degli interessi passivi del mutuo.

Ed infatti, i 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF conA areal B ank è rinnovato 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre ad 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14611/2020R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH– sede secondaria in Italia, in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via XX Settembre, n. 1; –controricorrente – Oggetto: costi deducibili – interessi passivi – mutuo rinegoziato – accertamento parziale –limiti. 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, n.3645/01/19,pronunciata il 9 settembre 2019 e depositata il27 settembre 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha c hiesto il rigetto del ricorso; Rilevato che non è stata chiestadiscussione dalle parti a mente dell’art. 7 d.l. n. 105/2021. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente è immobiliare di diritto tedesco, con sede operativa in Italia, che ha per oggetto la compravendita di beni immobili in nome proprio e nell’interesse del fondo patrimoniale di cui ha la gestione. Nell’ambito di tale attività, in data 28 maggio 2003 contraeva mutuo quinquennale per €.96. 5 00.000,00 al tasso annuo del 3,81%, rinegoziato in prossimità della scadenza con differimento dell’ultima rata dal 28 maggio 2008 al 31 luglio 2008 al maggior interesse del 6,18% annuo. Peraltro, ai fini che maggiormente qui rilevano, il 30 luglio 2008, giorno precedete alla rinnovata scadenza, la società contribuente rinegoziava il mutuo con nuovo istituto di credito, per l’importo complessivo di €.80.000.000,00 parte per restituire la s omma capitale del mutuo originario, parte per impiego necessario alla ristrutturazione di un immobile. Il nuovo interesse annuo pattuito era fissato fra il 5,504% ed il 5,904%. Sull’anno di imposta 2011 la società perfezionava procedura di adesione su PVC relativo a deduzione di costi per “management fees” (o compensi agli amministratori) nonché omessa applicazione di ritenute alla fonte, donde nell’ottobre del 2013 presentava interpello circa la deduzione degli interessi passivi per il mutuo sopra citato, ricevendo risposta 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF positiva alla duplice condizione: a)che le condizioni del secondo mutuo non siano peggiorative e b)che la somma rinegoziata non sia maggiore dell’originario debito assunto. In questo modo l’Ufficio rappresentava la necessaria coerenza fra la prima operazione di mutuo funzionale all’acquisto immobiliare ed il secondo debito assunto. Per l’effetto, la società contribuente richiedeva il rimborso della maggior Ires versata in ragione della mancata deduzione dall’imponibile degli interessi passivi pagati sul prefato mutuo, giuste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 36, della l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ottenendo però un diniego che era avversato avanti la CTP. Ed infatti, il collegio di primo grado confermava la tesi dell’Ufficio e riteneva che la procedura di adesione su PVC rendesse irretrattabile il rapporto tributario, ormai cristallizzato sull’imponibile Ires, né modificabile per fatti sopravvenuti che di riflesso vengano ad incidere su di una quantificazione orami definitiva, perché pattuita da ambo le parti. Diverso orientamento assumeva il collegio d’appello che apprezzava le ragioni della parte contribuente sull’assunto trattarsi di procedura di adesione su PVC parziale, non incidente sui profili del rimborso per interessi passivi corrisposti, per cui doveva ritenersi legittima l’istanza di rimborso della parte contribuente, anche perché rispettosa delle condizioni non peggiorative del nuovo mutuo (recte, del precedente mutuo rinegoziato), sull’assunto che nessun imprenditore ha interesse ad avere un trattamento deteriore in sede di rideterminazione di contratto bancario. Avverso questa sentenza ricorre il patrono erariale affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vengono spiegati due mezzi di impugnazione. .I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n . 3 per violazione degli articoli 2 e 5 bisdel d.lgs. n. 218/1997, nonché dell’art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 1362 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia dato per scontato trattarsi di adesione su 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF accertamento parziale, mentre vertevasi di PVC che sarebbe potuto scaturire in accertamento parziale, ma anche generale , donde la mancata verifica della natura in concreto del PVC, al di là del nomen iuris, sarebbe sintomo di vizio della sentenza qui in scrutinio. Se è vero che questa Corte, con sentenza n. 18962/2005 (cui molte sono seguite, tra cui merita menzionare la n. 20732/2010 e la n. 26109/2020), ha statuito che l’accertamento con adesione diviene irretrattabile, non impugnabile e non tollera istanze di rimborso (che si tradurrebbero in surrettizie ragioni di impugnazione), non è men vero che la stessa sentenza capofila prevede il limi te dell’accertamento parziale, come peraltro ricordato dalle parti, tanto che diviene qui il punto centrale della controversia. Ed infatti, il patrono erariale riconosce che la procedura di adesione possa essere fatta su PVC“anche” parziale, ma contesta c he il collegio di appello non abbia svolto adeguata verifica sul carattere esclusivamente parziale del PVC, da cui sarebbe potuto scaturire anche accertamento complessivo. La censura non può essere accolta. Con accertamento di fatto che esula dal perimetro di sindacato di questa suprema Corte di legittimità, la CTR ha individuato l’oggetto del PVC nella deduzione dei “management fees”, senza entrare nel merito della deduzione degli interessi passivi del mutuo(cfr. pag. 5 , secondo capoverso, sentenza in esame), per cui quel tema -che occupa la presente controversia- non è in alcun modo coperto dalla procedura di adesione fissata esclusivamente sul tema del rilievo, cioè i compensi agli amministratori e non potendo estendersi ad altre voci non inerenti al prefato PVC che fissa quindi il themadella procedura conciliativa. L’adesione, infatti, per sua natura di atto negoziale, non potrebbe avere ad oggetto profili non circoscritti e ben individuati in un PVC o in un atto impositivo. Diversamente opinando, la definizione con adesione per un rilievo parziale inerente ad una categoria di imposta, per esempio l’Ires, finirebbe per sigillare ogni ulteriore contestazione o istanza di rimborso 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF per profili diversi di quella medesima imposta, in quanto incidente sull’imponibile convenzionalmente fissato. Così non è. E la circostanza che al PVC citato non sia seguito nuovo ed ulteriore rilievo, significa che il suo carattere parziale è dimostrato non solo dal nomen iuris, ma anche dalla sua natura, dalla sua estensione circoscritta a determinati profili che non possono definire irretrattabilmente tutto il rapporto tributario per quell’anno di imposta. Ne consegue che la contribuente non era limitata nella sua istanza di rimborso per mancata deduzione degli interessi passivi di mutuo dal solo fatto di aver aderito ad un PVC parziale che riguardava tutt’altro profilo impositivo. Il primo motivo è quindi infondato e non può essere accolto. .II. Con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 36, della l. n. 2004/2007. Nello specifico, viene ricordato come l’interpello consentisse la deduzione degli interessi (e, quindi, il rimborso della maggior imposta calcolata su imponibile non depurato di quelli) a condizione che il muto rinegoziato fosse per importo non superiore a quello originario e a condizioni peggiorative. È evidente, infatti, l’utilità di agire sulle leve del finanziamento nel mercato degli intermediari finanziario in modo da condizionare il proprio imponibile. Ora, la CTR dà per assodato che il nuovo mutuo sia migliorativo del precedete, poiché è stato pattuito un interesse annuo tre il 5,504% ed il 5,904%, sicuramente inferiore al 6,81% del precedente. Tuttavia, come ben rileva il patrono erariale, tale ultima aliquota è solo quella relativa al periodo 28 maggio – 31 luglio 2008,mentre l’originario mutuo quinquennale aveva un indice al 3,81% che, seppure composto con il saggio relativo agli ultimi due mesi, sale al 3,88%. In disparte la circostanza se tale profilo fosse integrativo o meno del diniego, resta il fatto che la CTR lo riconosce come condizionante l’interpello ed ha posto questo profilo come elemento legittimante il diritto al rimborso che, pertanto, risulta non poter essere accordato. 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF Non di meno, tale profilo è errato in fatto, dovendosi guardare all’intero periodo di finanziamento ed al suo ammontare complessivo, poiché solo in tal modo acquista significato la percentuale, rendendo visibile la cifra dell’ammontare annuo del costo del finanziamento che si intende portare a deduzione. Ma, più radicalmente, non vi è indicazione legislativa di tale limite (il peggioramento delle condizioni di finanziamento) alla deducibilità dei costi degli interessi passivi del mutuo. Ed infatti, i 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF conA areal B ank è rinnovato 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre ad 20– 14 6 1 1 - 20 20 – 1 5 / 0 6 /20 2 3 MMF
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