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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04958/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto dei ricorsi. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', che illustra i motivi e insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per numerose ipotesi di usura di cui all'art. 644 cod. pen. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen e, infine, ha ordinato nei confronti di tutti gli imputati la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo con il decreto del Giudice per le Indagini preliminari del 26/10/2011.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti e in parte sovrapponibili motivi.

2. ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 23 D.L. 146/2020 e 179 cod. proc. pen. quanto alla celebrazione del processo con il rito cartolare.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 513 cod. proc. pen. in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza di convalida.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. con specifico riferimento alla credibilità della persona offesa.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca.

3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 23 D.L. 146/2020 e 179 cod. proc. pen. quanto alla celebrazione del processo con il rito cartolare.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente alle statuizioni di confisca e complessivamente infondati nel resto.

1. Nel primo motivo -comune a tutti ricorrenti- le difese deducoviolazione di legge in relazione agli artt. 23 D.L. 146/2020 e 179 cod. proc. pen. quanto alla celebrazione del processo con il rito cartolare.

Nello specifico negli atti di ricorso le difese eccepiscono la nullità del giudizio di appello in quanto questo, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere celebrato con le forme ordinarie e non con il rito cartolare c.d. emergenziale.

Sul punto i ricorrenti evidenziano che il processo era stato originariamente fissato per il 24/10/2018 e successivamente rinviato più volte e che in una delle udienze di rinvio, quella del 21/1/2019, era stata fatta attività processuale, anche stabilendo il calendario delle discussioni.

In tale situazione, pertanto, il procedimento, poi rinviato al 16/11/2020, era già iniziato alla data in cui è entrata in vigore la normativa emergenziale e la circostanza ulteriore che l'udienza era fissata prima del quindicesimo giorno di entrata in vigore della disciplina, imponeva che il giudizio di appello fosse celebrato nelle forme ordinarie, a nulla rilevando che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

Sotto altro profilo, poi, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe manifestazione della volontà della stessa che il processo fosse celebra in presenza e cioè di trattazione orale.

La doglianza è infondata.

1.1. L'art. 23 del D.L. n. 149/2020, in vigore dal 9 novembre 2020, ossia dallo stesso giorno della sua pubblicazione, ha dettato, per la prima volta nella disciplina emergenziale da Covid-19, specifiche disposizioni per i giudizi penali d'appello, prevedendo che "per la decisione" la Corte d'appello "procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori", salvo che vi sia richiesta di trattazione orale, formulata dalle parti private o dal Pubblico ministero, o l'imputato manifesti la volontà di comparire.

La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essendo stata abrogata dall'art. 1, comma due, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, la quale ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 149/2020 e ha introdotto l'art. 23 bis, che ha riprodotto in buona sostanza la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149/2020.

Il comma sei dell'art. 23 citato precisava che le disposizioni, contenute nella nuova disciplina emergenziale, non si applicavano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le nuove disposizioni si applicavano quindi, dal 25 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essendo, come già detto, il D.L. stato poi abrogato dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176.

Per le udienze precedenti al 25 novembre 2020, si applicava l'ordinaria disciplina, che consentiva la partecipazione dei difensori alla discussione, senza la preventiva richiesta di autorizzazione.

La disciplina emergenziale così introdotta, che ha via via dovuto anche tenere conto della necessità di essere adattata ai dati relativi alla diffusione del contagio, deve essere letta facendo riferimento alla peculiare esigenza per la quale è stata costruita In una corretta prospettiva sistematica, infatti, deve ritenersi che la normativa processuale di emergenza -proprio per questa sua natura, adottata per essere immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovvero con riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti- facesse riferimento al segmento processuale successivo all'entrata vigore, a prescindere dalla circostanza che il processo fosse già in precedenza iniziato con una diversa disciplina (cfr.

S 2, n. 28728 del 17/6/2022, Camara, n.m.; Sez. 2, n. 1846 del 25/3/2022, Rillo, n.m.).

Il principio che si enuclea, infatti, è quello secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza e non quella vigente nel momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva (Sez.

F, n. 31200 del 03/08/2021, Colella, Rv. 281708; cfr. anche Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, 2022, Carchiolo, Rv. 282599 - 01; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, 2022, D. Rv. 282531 - 01).

Al di là della ratio generale appena ribadita, d'altro canto, è comunque la lettera delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse.

L'intero testo del D.L. 137 del 2020 e della legge 176 di conversione, infatti, fa sempre riferimento non già al "processo" ma, di volta in volta, alla "decisione" (cfr., commi 1), alla "deliberazione" (cfr., comma 3) e, soprattutto, all'udienza" (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell'ambito temporale di operatività della disciplina emergenziale ivi dettata.

Le stesse norme contengono delle specifiche disposizioni dettate per i processi fissati in data antecedente la sua entrata in vigore.

Il comma 5 dell'art. 23 bis, nel quale si tiene conto dell'impossibilità per le parti di richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comma 4, prevede che "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020".

Disposizione questa che "a contrario", presuppone che la disciplina emergenziale sia da applicarsi anche ai processi che erano stati già fissati in data antecedente per essere trattati nelle forme ordinarie e che, quindi, per effetto della sopravvenuta normativa di emergenza devono essere trattati nelle forme e con le modalità "a distanza".

Il comma 7 della stessa norma che, tenendo conto della difficoltà di osservare il termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione orale per i processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell'arco di tempo, stabilisce espressamente che "in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020".

1.2. Nel caso di specie all'udienza del 1° febbraio 2021, che pure proveniva da udienze precedenti, e a quella dell'8 marzo 2021 è stata correttamente applicata la normativa prevista dall'art. 23 bis L. 176/2020.L'udienza del 16 novembre 2020, infatti, alla quale si applicava l'ordinaria disciplina in virtù della deroga espressamente prevista dall'art. 23, è stata rinviata per legittimo impedimento di uno degli imputati.

In tale situazione nessuna violazione di legge ha commesso la Corte territoriale il 10 febbraio 2020 allorché, dato atto che non era pervenuta alcuna tempestiva e formale richiesta di trattazione orale, ha celebrato l'udienza con il rito cartolare.

Il rinvio dell'udienza del 16 novembre 2020 è stato disposto in una fase nella quale non era stata ancora compiuta ancora alcuna attività che potesse far ritenere che allo stato il processo fosse iniziato.

In nessun°, delle precedenti udienze, infatti, si era svolta una effettiva attività processuale, né tale può essere ritenuto che fosse quanto accaduto in data 21 gennaio 2019, udienza nel corso della quale è stato fissato un calendario, poi superato all'udienza del 23 ottobre 2019, allorché il processo, avendo i difensori aderito all'astensione dalle udienze, è stato finalmente rinviato al giorno 16 novembre 2020.

1.3. Nessun rilievo può essere attribuito alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] presentata per l'udienza del 16 novembre 2020.

L'istanza di rinvio, infatti, è stata presentata con riferimento all'udienza che in tale data era fissata con le forme del rito ordinario e pertanto alla stessa non può essere attribuito il significato di richiesta di trattare con modi e forme diverse la successiva udienza.

La richiesta di discussione orale, d'altro canto, come previsto dall'art. 23 D.L. 140/2020 e successivamente dall'art. 23 bis L. 176/2020, deve essere esplicita e presentata dal difensore per iscritto, così come anche la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza, che pure deve essere formulata "a mezzo del difensore".

2. Nel secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 513 cod. proc. pen. in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza di convalida che sarebbero inutilizzabili in quanto la difesa nel corso del processo di primo grado ha rinunciato all'esame dell'imputato.

Qualora, come nel caso di specie, una sola parte abbia chiesto l'esame di un teste, e a maggior ragione quando la difesa abbia chiesto l'esame dell'imputato, infatti, non potrebbe essere disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza, ciò in quanto la prova non sarebbe nella disponibilità delle altre parti.

Ragione questa per la quale le dichiarazioni, poste a fondamento della decisione e richiamate espressamente dalla Corte territoriale, sarebbero inutilizzabili nei confronti dello stesso ricorrente e anche, a maggior ragione, nei confronti di terzi, come la coimputata [OSCURATO:PERSONA].

La doglianza difetta di specificità ed è comunque manifestamente infondata.2.1.

I ricorrenti non hanno sottoposto il ragionamento del giudice di merito alla c.d. prova di resistenza, cioè non hanno evidenziato, come richiesto a pena di inammissibilità, se e in che modo l'eliminazione di tale elemento determini una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01 A ben vedere, d'altro canto, pure eliminando le dichiarazioni spontanee di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di entrambe le sentenze di merito sarebbe adeguata e consentirebbe di addivenire alle medesime conclusioni.

I giudici di merito, infatti, al di là del rilievo pure riconosciuto al contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto sostanziale e decisivo riferimento a quanto narrato della persona offesa e alle dichiarazioni rese dai figli, Azzurra e [OSCURATO:PERSONA], e alla consulenza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Sotto altro profilo, comunque, la doglianza risulta manifestamente infondata.

Sul punto, infatti, deve ribadirsi che, in caso di rifiuto dell'imputato di sottoporsi all' esame dibattimentale, è legittima la lettura ex art. 513 cod. proc. pen. dei verbali contenenti le dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini preliminari e il recupero delle stesse in funzione probatoria può essere effettuato su richiesta di una qualunque delle parti processuali, anche diversa da quella che aveva chiesto l'ammissione della prova, poiché ex art. 495, comma 4-bis, cod. proc. pen. la prova, una volta ammessa, viene posta a disposizione del contraddittorio e, dunque, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell'altra di procedere alla sua assunzione o alla acquisizione e lettura ex art. 513 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5262 del 17/12/2020, dep. 2021, Corrado, n.m.; Sez. 6, n. 26928 del 15/03/2018, Rizzi, Rv. 273175 - 01).

3. Nel terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Tali dichiarazioni, infatti, sarebbero state smentite da numerosi elementi, quali la riferita circostanza relativa alla provenienza degli assegni, già attribuiti a una precedente usura, e i riscontri indicati sarebbero viziati dall'essere costituiti da elementi comunque riferibili alla stessa persona offesa, le annotazioni da lei redatte e le confidenze fatte alla figlia.

Sotto altro profilo, infine, la Corte territoriale non avrebbe neanche considerato le censure della difesa quanto al calcolo degli interessi e all'individuazione del superamento della soglia usuraria.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova pertanto fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica delriter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

La questione circa la credibilità della persona offesa, d'altro canto, è stata oggetto di una specifica e attenta valutazione della quale la Corte territoriale, pure riprendendo quanto già evidenziato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), ha dato conto nella sentenza impugnata con puntuali richiami alle censure sollevate dalla difesa alle quali il giudice d'appello, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha così fornito adeguata risposta (cfr. pagine da 5 a 10 della sentenza impugnata).

Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto alle censure relative alla carenza di motivazione in merito all'accertamento del tasso usuraio.Seppure in termini sintetici, infatti, la Corte territoriale, con il rinvio alle pagine 38 - 53 della sentenza di primo grado, analitiche sul punto, ha fornito una risposta adeguata alle critiche sollevate negli atti di appello dei ricorrenti.

4. Nel secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Nello specifico i ricorrenti rilevano che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e tenere nel dovuto conto che i conti correnti bancari, oltre che alle ricorrenti, erano intestati anche alla madre, [OSCURATO:PERSONA], autrice del reato presupposto di usura.

Circostanza questa che sarebbe incompatibile con la commissione del reato in quanto la condotta, versare e disporre di somme anche eventualmente provenienti da reato, sarebbe riferibile anche all'autrice del reato presupposto e ciò escluderebbe la configurabilità del reato di riciclaggio.

Sotto altro profilo, poi, la sentenza d'appello sarebbe in contraddizione con quanto ritenuto dal giudice di primo grado che avrebbe escluso che le somme transitate nei conti correnti siano riferibili ai reati di usura contestati nell'attuale processo.

Da ultimo, poi, i giudici di merito avrebbero anche errato nel ritenere che le ricorrenti avessero consapevolezza della provenienza illecita delle somme e ciò in quanto sarebbe emerso che le stesse (come confermato dalla persona offesa) non avevano alcuna contezza dell'attività che i genitori esercitavano e la condanna, quindi, si fonderebbe su di un mero sospetto.

La doglianza è infondata.

La Corte territoriale, seppure in termini sintetici, con il rinvio alla sentenza di primo grado, ha fornito una motivazione sufficientemente adeguata in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio sia sotto il profilo oggettivo che di quello soggettivo.

4.1. Come ampiamente evidenziato da pagina 55 a 63 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni personalmente effettuate dalle ricorrenti, quali la stipulazione di polizze assicurative a loro nome dettagliatamente descritte a pagina 56 e 57 e i bonifici di somme di denaro, avevano lo scopo e l'idoneità di dissimulare la provenienza illecita delle somme.

Tali operazioni, infatti, consistite in spostamenti di somme di denaro e in investimenti e disinvestimenti in attività finanziarie, al di là della circostanza che il conto fosse anche formalmente cointestato alla madre, autrice del reato presupposto, erano tali da rendere difficile l'accertamento della provenienza illecita del denaro ivi confluito e integrano pertanto il reato di riciclaggio che è "a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, ed è integrato da qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche dal mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito" (cfr. Sez. 2, n. 28856 del 08/05/2013, Papale, Rv. 256821 - 01).

4.1. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla consapevolezza delle ricorrenti della provenienza illecita delle somme.

Anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, infatti, i giudici di merito, con i riferimenti alla partecipazione di almeno una delle figlie a un colloquio intercorso con la persona offesa del reato di usura (cfr. pag. 62 della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza impugnata) e alla circostanza che in alcune occasioni sui conti correnti sono stati accreditati direttamente degli assegni provenienti dalla persona offesa, hanno fornito adeguata motivazione, ciò anche evidenziando correttamente che per la sussistenza del reato contestato è sufficiente il dolo eventuale (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 - 01 Sez. 5, Sentenza n. 21925 del 17/04/2018, Rato, Rv. 273185 - 01 Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, 2014, Antonicelli, Rv. 259010 - 01)

5. Nel quarto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibile al terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le difese deducono la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca.

Nello specifico i ricorrenti rilevano che i giudici di merito, ritenuto incomprensibilmente inammissibile l'appello sul punto, avrebbero omesso di confrontarsi con le censure sollevate dalla difesa e avrebbero erroneamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione della sproporzione patrimoniale dei redditi dei ricorrenti rispetto agli acquisiti effettuati e ai beni sequestrati, ciò con specifico riferimento al c.d. criterio della "ragionevolezza temporale" quanto meno dell'immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] che non sarebbe stato acquistato nell'anno 2007 ma nell'anno 1997, come risulterebbe anche dalla richiesta di sequestro preventivo.

Le doglianze sono fondate.

La Corte territoriale ha infatti omesso di motivare in merito alle doglianze dedotte dalle difese negli atti di appello sia in riferimento al criterio di ragionevolezza temporale che in ordine alla ritenuta sproporzione tra i redditi e gli acquisti effettuati.

A fronte delle censure sollevate, d'altro canto, l'affermazione secondo la quale i richiami della difesa alle conclusioni della consulenza di parte non supererebbero il vaglio di ammissibilità non è sufficiente.

Ciò anche in considerazione del travisamento nel quale la stessa Corte appare essere incorsa laddove ha ritenuto che la differenza di data relativa all'acquisto dell'appartamento sito in via G. Murat - [OSCURATO:PERSONA], 2007 piuttosto che 1997, fosse il frutto di un mero errore materiale del primo giudice laddove, invece, come indicato dai ricorrenti, risulta che l'immobile è stato acquistato nell'anno 1997 dalla richiesta di sequestro conservativo sottoscritta dal pubblico ministero (cfr. pag. 100 della Richiesta sequestro conservativo).

Ragioni queste per le quali, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, tenuto conto dei rilievi formulati negli atti di appello, proceda a una nuova valutazione in ordine alle statuizioni di confisca.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto dei ricorsi. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', che illustra i motivi e insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per numerose ipotesi di usura di cui all'art. 644 cod. pen. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen e, infine, ha ordinato nei confronti di tutti gli imputati la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo con il decreto del Giudice per le Indagini preliminari del 26/10/2011. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti e in parte sovrapponibili motivi. 2. ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 23 D.L. 146/2020 e 179 cod. proc. pen. quanto alla celebrazione del processo con il rito cartolare. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 513 cod. proc. pen. in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza di convalida. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. con specifico riferimento alla credibilità della persona offesa. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca. 3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 23 D.L. 146/2020 e 179 cod. proc. pen. quanto alla celebrazione del processo con il rito cartolare. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente alle statuizioni di confisca e complessivamente infondati nel resto. 1. Nel primo motivo -comune a tutti ricorrenti- le difese deducoviolazione di legge in relazione agli artt. 23 D.L. 146/2020 e 179 cod. proc. pen. quanto alla celebrazione del processo con il rito cartolare. Nello specifico negli atti di ricorso le difese eccepiscono la nullità del giudizio di appello in quanto questo, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere celebrato con le forme ordinarie e non con il rito cartolare c.d. emergenziale. Sul punto i ricorrenti evidenziano che il processo era stato originariamente fissato per il 24/10/2018 e successivamente rinviato più volte e che in una delle udienze di rinvio, quella del 21/1/2019, era stata fatta attività processuale, anche stabilendo il calendario delle discussioni. In tale situazione, pertanto, il procedimento, poi rinviato al 16/11/2020, era già iniziato alla data in cui è entrata in vigore la normativa emergenziale e la circostanza ulteriore che l'udienza era fissata prima del quindicesimo giorno di entrata in vigore della disciplina, imponeva che il giudizio di appello fosse celebrato nelle forme ordinarie, a nulla rilevando che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, poi, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe manifestazione della volontà della stessa che il processo fosse celebra in presenza e cioè di trattazione orale. La doglianza è infondata. 1.1. L'art. 23 del D.L. n. 149/2020, in vigore dal 9 novembre 2020, ossia dallo stesso giorno della sua pubblicazione, ha dettato, per la prima volta nella disciplina emergenziale da Covid-19, specifiche disposizioni per i giudizi penali d'appello, prevedendo che "per la decisione" la Corte d'appello "procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori", salvo che vi sia richiesta di trattazione orale, formulata dalle parti private o dal Pubblico ministero, o l'imputato manifesti la volontà di comparire. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essendo stata abrogata dall'art. 1, comma due, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, la quale ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 149/2020 e ha introdotto l'art. 23 bis, che ha riprodotto in buona sostanza la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149/2020. Il comma sei dell'art. 23 citato precisava che le disposizioni, contenute nella nuova disciplina emergenziale, non si applicavano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le nuove disposizioni si applicavano quindi, dal 25 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essendo, come già detto, il D.L. stato poi abrogato dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176. Per le udienze precedenti al 25 novembre 2020, si applicava l'ordinaria disciplina, che consentiva la partecipazione dei difensori alla discussione, senza la preventiva richiesta di autorizzazione. La disciplina emergenziale così introdotta, che ha via via dovuto anche tenere conto della necessità di essere adattata ai dati relativi alla diffusione del contagio, deve essere letta facendo riferimento alla peculiare esigenza per la quale è stata costruita In una corretta prospettiva sistematica, infatti, deve ritenersi che la normativa processuale di emergenza -proprio per questa sua natura, adottata per essere immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovvero con riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti- facesse riferimento al segmento processuale successivo all'entrata vigore, a prescindere dalla circostanza che il processo fosse già in precedenza iniziato con una diversa disciplina (cfr. S 2, n. 28728 del 17/6/2022, Camara, n.m.; Sez. 2, n. 1846 del 25/3/2022, Rillo, n.m.). Il principio che si enuclea, infatti, è quello secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza e non quella vigente nel momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva (Sez. F, n. 31200 del 03/08/2021, Colella, Rv. 281708; cfr. anche Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, 2022, Carchiolo, Rv. 282599 - 01; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, 2022, D. Rv. 282531 - 01). Al di là della ratio generale appena ribadita, d'altro canto, è comunque la lettera delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse. L'intero testo del D.L. 137 del 2020 e della legge 176 di conversione, infatti, fa sempre riferimento non già al "processo" ma, di volta in volta, alla "decisione" (cfr., commi 1), alla "deliberazione" (cfr., comma 3) e, soprattutto, all'udienza" (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell'ambito temporale di operatività della disciplina emergenziale ivi dettata. Le stesse norme contengono delle specifiche disposizioni dettate per i processi fissati in data antecedente la sua entrata in vigore. Il comma 5 dell'art. 23 bis, nel quale si tiene conto dell'impossibilità per le parti di richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comma 4, prevede che "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020". Disposizione questa che "a contrario", presuppone che la disciplina emergenziale sia da applicarsi anche ai processi che erano stati già fissati in data antecedente per essere trattati nelle forme ordinarie e che, quindi, per effetto della sopravvenuta normativa di emergenza devono essere trattati nelle forme e con le modalità "a distanza". Il comma 7 della stessa norma che, tenendo conto della difficoltà di osservare il termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione orale per i processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell'arco di tempo, stabilisce espressamente che "in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020". 1.2. Nel caso di specie all'udienza del 1° febbraio 2021, che pure proveniva da udienze precedenti, e a quella dell'8 marzo 2021 è stata correttamente applicata la normativa prevista dall'art. 23 bis L. 176/2020.L'udienza del 16 novembre 2020, infatti, alla quale si applicava l'ordinaria disciplina in virtù della deroga espressamente prevista dall'art. 23, è stata rinviata per legittimo impedimento di uno degli imputati. In tale situazione nessuna violazione di legge ha commesso la Corte territoriale il 10 febbraio 2020 allorché, dato atto che non era pervenuta alcuna tempestiva e formale richiesta di trattazione orale, ha celebrato l'udienza con il rito cartolare. Il rinvio dell'udienza del 16 novembre 2020 è stato disposto in una fase nella quale non era stata ancora compiuta ancora alcuna attività che potesse far ritenere che allo stato il processo fosse iniziato. In nessun°, delle precedenti udienze, infatti, si era svolta una effettiva attività processuale, né tale può essere ritenuto che fosse quanto accaduto in data 21 gennaio 2019, udienza nel corso della quale è stato fissato un calendario, poi superato all'udienza del 23 ottobre 2019, allorché il processo, avendo i difensori aderito all'astensione dalle udienze, è stato finalmente rinviato al giorno 16 novembre 2020. 1.3. Nessun rilievo può essere attribuito alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] presentata per l'udienza del 16 novembre 2020. L'istanza di rinvio, infatti, è stata presentata con riferimento all'udienza che in tale data era fissata con le forme del rito ordinario e pertanto alla stessa non può essere attribuito il significato di richiesta di trattare con modi e forme diverse la successiva udienza. La richiesta di discussione orale, d'altro canto, come previsto dall'art. 23 D.L. 140/2020 e successivamente dall'art. 23 bis L. 176/2020, deve essere esplicita e presentata dal difensore per iscritto, così come anche la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza, che pure deve essere formulata "a mezzo del difensore". 2. Nel secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 513 cod. proc. pen. in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza di convalida che sarebbero inutilizzabili in quanto la difesa nel corso del processo di primo grado ha rinunciato all'esame dell'imputato. Qualora, come nel caso di specie, una sola parte abbia chiesto l'esame di un teste, e a maggior ragione quando la difesa abbia chiesto l'esame dell'imputato, infatti, non potrebbe essere disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza, ciò in quanto la prova non sarebbe nella disponibilità delle altre parti. Ragione questa per la quale le dichiarazioni, poste a fondamento della decisione e richiamate espressamente dalla Corte territoriale, sarebbero inutilizzabili nei confronti dello stesso ricorrente e anche, a maggior ragione, nei confronti di terzi, come la coimputata [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza difetta di specificità ed è comunque manifestamente infondata.2.1. I ricorrenti non hanno sottoposto il ragionamento del giudice di merito alla c.d. prova di resistenza, cioè non hanno evidenziato, come richiesto a pena di inammissibilità, se e in che modo l'eliminazione di tale elemento determini una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01 A ben vedere, d'altro canto, pure eliminando le dichiarazioni spontanee di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione di entrambe le sentenze di merito sarebbe adeguata e consentirebbe di addivenire alle medesime conclusioni. I giudici di merito, infatti, al di là del rilievo pure riconosciuto al contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto sostanziale e decisivo riferimento a quanto narrato della persona offesa e alle dichiarazioni rese dai figli, Azzurra e [OSCURATO:PERSONA], e alla consulenza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Sotto altro profilo, comunque, la doglianza risulta manifestamente infondata. Sul punto, infatti, deve ribadirsi che, in caso di rifiuto dell'imputato di sottoporsi all' esame dibattimentale, è legittima la lettura ex art. 513 cod. proc. pen. dei verbali contenenti le dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini preliminari e il recupero delle stesse in funzione probatoria può essere effettuato su richiesta di una qualunque delle parti processuali, anche diversa da quella che aveva chiesto l'ammissione della prova, poiché ex art. 495, comma 4-bis, cod. proc. pen. la prova, una volta ammessa, viene posta a disposizione del contraddittorio e, dunque, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell'altra di procedere alla sua assunzione o alla acquisizione e lettura ex art. 513 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5262 del 17/12/2020, dep. 2021, Corrado, n.m.; Sez. 6, n. 26928 del 15/03/2018, Rizzi, Rv. 273175 - 01). 3. Nel terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Tali dichiarazioni, infatti, sarebbero state smentite da numerosi elementi, quali la riferita circostanza relativa alla provenienza degli assegni, già attribuiti a una precedente usura, e i riscontri indicati sarebbero viziati dall'essere costituiti da elementi comunque riferibili alla stessa persona offesa, le annotazioni da lei redatte e le confidenze fatte alla figlia. Sotto altro profilo, infine, la Corte territoriale non avrebbe neanche considerato le censure della difesa quanto al calcolo degli interessi e all'individuazione del superamento della soglia usuraria. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova pertanto fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica delriter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La questione circa la credibilità della persona offesa, d'altro canto, è stata oggetto di una specifica e attenta valutazione della quale la Corte territoriale, pure riprendendo quanto già evidenziato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), ha dato conto nella sentenza impugnata con puntuali richiami alle censure sollevate dalla difesa alle quali il giudice d'appello, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha così fornito adeguata risposta (cfr. pagine da 5 a 10 della sentenza impugnata). Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto alle censure relative alla carenza di motivazione in merito all'accertamento del tasso usuraio.Seppure in termini sintetici, infatti, la Corte territoriale, con il rinvio alle pagine 38 - 53 della sentenza di primo grado, analitiche sul punto, ha fornito una risposta adeguata alle critiche sollevate negli atti di appello dei ricorrenti. 4. Nel secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Nello specifico i ricorrenti rilevano che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e tenere nel dovuto conto che i conti correnti bancari, oltre che alle ricorrenti, erano intestati anche alla madre, [OSCURATO:PERSONA], autrice del reato presupposto di usura. Circostanza questa che sarebbe incompatibile con la commissione del reato in quanto la condotta, versare e disporre di somme anche eventualmente provenienti da reato, sarebbe riferibile anche all'autrice del reato presupposto e ciò escluderebbe la configurabilità del reato di riciclaggio. Sotto altro profilo, poi, la sentenza d'appello sarebbe in contraddizione con quanto ritenuto dal giudice di primo grado che avrebbe escluso che le somme transitate nei conti correnti siano riferibili ai reati di usura contestati nell'attuale processo. Da ultimo, poi, i giudici di merito avrebbero anche errato nel ritenere che le ricorrenti avessero consapevolezza della provenienza illecita delle somme e ciò in quanto sarebbe emerso che le stesse (come confermato dalla persona offesa) non avevano alcuna contezza dell'attività che i genitori esercitavano e la condanna, quindi, si fonderebbe su di un mero sospetto. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, seppure in termini sintetici, con il rinvio alla sentenza di primo grado, ha fornito una motivazione sufficientemente adeguata in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio sia sotto il profilo oggettivo che di quello soggettivo. 4.1. Come ampiamente evidenziato da pagina 55 a 63 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni personalmente effettuate dalle ricorrenti, quali la stipulazione di polizze assicurative a loro nome dettagliatamente descritte a pagina 56 e 57 e i bonifici di somme di denaro, avevano lo scopo e l'idoneità di dissimulare la provenienza illecita delle somme. Tali operazioni, infatti, consistite in spostamenti di somme di denaro e in investimenti e disinvestimenti in attività finanziarie, al di là della circostanza che il conto fosse anche formalmente cointestato alla madre, autrice del reato presupposto, erano tali da rendere difficile l'accertamento della provenienza illecita del denaro ivi confluito e integrano pertanto il reato di riciclaggio che è "a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, ed è integrato da qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche dal mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito" (cfr. Sez. 2, n. 28856 del 08/05/2013, Papale, Rv. 256821 - 01). 4.1. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla consapevolezza delle ricorrenti della provenienza illecita delle somme. Anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, infatti, i giudici di merito, con i riferimenti alla partecipazione di almeno una delle figlie a un colloquio intercorso con la persona offesa del reato di usura (cfr. pag. 62 della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza impugnata) e alla circostanza che in alcune occasioni sui conti correnti sono stati accreditati direttamente degli assegni provenienti dalla persona offesa, hanno fornito adeguata motivazione, ciò anche evidenziando correttamente che per la sussistenza del reato contestato è sufficiente il dolo eventuale (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 - 01 Sez. 5, Sentenza n. 21925 del 17/04/2018, Rato, Rv. 273185 - 01 Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, 2014, Antonicelli, Rv. 259010 - 01) 5. Nel quarto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibile al terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le difese deducono la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 bis cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca. Nello specifico i ricorrenti rilevano che i giudici di merito, ritenuto incomprensibilmente inammissibile l'appello sul punto, avrebbero omesso di confrontarsi con le censure sollevate dalla difesa e avrebbero erroneamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione della sproporzione patrimoniale dei redditi dei ricorrenti rispetto agli acquisiti effettuati e ai beni sequestrati, ciò con specifico riferimento al c.d. criterio della "ragionevolezza temporale" quanto meno dell'immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] che non sarebbe stato acquistato nell'anno 2007 ma nell'anno 1997, come risulterebbe anche dalla richiesta di sequestro preventivo. Le doglianze sono fondate. La Corte territoriale ha infatti omesso di motivare in merito alle doglianze dedotte dalle difese negli atti di appello sia in riferimento al criterio di ragionevolezza temporale che in ordine alla ritenuta sproporzione tra i redditi e gli acquisti effettuati. A fronte delle censure sollevate, d'altro canto, l'affermazione secondo la quale i richiami della difesa alle conclusioni della consulenza di parte non supererebbero il vaglio di ammissibilità non è sufficiente. Ciò anche in considerazione del travisamento nel quale la stessa Corte appare essere incorsa laddove ha ritenuto che la differenza di data relativa all'acquisto dell'appartamento sito in via G. Murat - [OSCURATO:PERSONA], 2007 piuttosto che 1997, fosse il frutto di un mero errore materiale del primo giudice laddove, invece, come indicato dai ricorrenti, risulta che l'immobile è stato acquistato nell'anno 1997 dalla richiesta di sequestro conservativo sottoscritta dal pubblico ministero (cfr. pag. 100 della Richiesta sequestro conservativo). Ragioni queste per le quali, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, tenuto conto dei rilievi formulati negli atti di appello, proceda a una nuova valutazione in ordine alle statuizioni di confisca. P.Q.
Decreto Cassazione n. 04958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris