CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdatG-a3045~Yrift udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDCE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TORINOil 23/1/2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha applicato oncordata a ZDADAY Rashid per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che ha dedotto il vizio di motivazione e a chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost., nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso, le successive memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La questione circa l'ammissibilità formale del ricorso, preliminare all'analisi dello stesso, è manifestamente infondata come evidenziato da Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Aiello, Rv 272011, alle cui considerazioni integralmente si rinvia. 2. Il ricorso, pertanto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] / Marco M 0)- onaco [OSCURATO:PERSONA] Santis DE