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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07287/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 26 maggio 2023, la Corte di Appello di Salerno ha c4 confermato la sentenza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Salerno, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice ed in continuazione con la sentenza del 26 marzo 2021 della Corte salernitana.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, che il giudice ha dichiarato in assenza di riscontri per la configurabilità del reato.

Il ricorso è inammissibile.

Invero esso, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza trascura che la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tate, quindi, non censurabile.

La sentenza impugnata ha infatti ampiamente evidenziato, riportandosi per quanto non espressamente enunciato alla sentenza di primo grado ritenuta pienamente condivisibile, che le cessioni di sostanza stupefacente sono state provate mediante le conversazioni intercettate intercorse tra l'imputato ey Iannone, finalizzate ad incontri organizzativi dell'attività in concreto di reperimento della sostanza stupefacente e per la sua valutazione ai fini dello spaccio (con linguaggio talvolta allusivo e talvolta esplicito), ove in una delle intercettazioni /ir Iannone fa chiaro riferimento alla scarsa qualità dello stupefacente, nonché tramite la deposizione dell'agente di PG che ha svolto le indagini.

Da tali elementi, il giudice di merito ha inferito il ruolo svolto dal ricorrente quale intermediario tra fornitori, sia pur non identificati, e il suddetto Iannone nella compravendita di un quantitativo non precisato di stupefacente del tipo hashish.

Con motivazione non manifestamente illogica è stato altresì dato atto dell'assertività della versione alternativa proposta dall'imputato, secondo cui dal contenuto delle intercettazioni non emerge chiaramente l'oggetto della compravendita ( se stupefacente e di che qualità), la difesa essendosi limitata /a demolire l'impianto motivazionale, omettendo qualsivoglia spiegazione doverosa delle predette conversazioni intervenute tra i protagonisti della vicenda.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 26 maggio 2023, la Corte di Appello di Salerno ha c4 confermato la sentenza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Salerno, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato dal primo Giudice ed in continuazione con la sentenza del 26 marzo 2021 della Corte salernitana. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, che il giudice ha dichiarato in assenza di riscontri per la configurabilità del reato. Il ricorso è inammissibile. Invero esso, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza trascura che la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tate, quindi, non censurabile. La sentenza impugnata ha infatti ampiamente evidenziato, riportandosi per quanto non espressamente enunciato alla sentenza di primo grado ritenuta pienamente condivisibile, che le cessioni di sostanza stupefacente sono state provate mediante le conversazioni intercettate intercorse tra l'imputato ey Iannone, finalizzate ad incontri organizzativi dell'attività in concreto di reperimento della sostanza stupefacente e per la sua valutazione ai fini dello spaccio (con linguaggio talvolta allusivo e talvolta esplicito), ove in una delle intercettazioni /ir Iannone fa chiaro riferimento alla scarsa qualità dello stupefacente, nonché tramite la deposizione dell'agente di PG che ha svolto le indagini. Da tali elementi, il giudice di merito ha inferito il ruolo svolto dal ricorrente quale intermediario tra fornitori, sia pur non identificati, e il suddetto Iannone nella compravendita di un quantitativo non precisato di stupefacente del tipo hashish. Con motivazione non manifestamente illogica è stato altresì dato atto dell'assertività della versione alternativa proposta dall'imputato, secondo cui dal contenuto delle intercettazioni non emerge chiaramente l'oggetto della compravendita ( se stupefacente e di che qualità), la difesa essendosi limitata /a demolire l'impianto motivazionale, omettendo qualsivoglia spiegazione doverosa delle predette conversazioni intervenute tra i protagonisti della vicenda. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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