CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 33098/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14746/25 ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo, atteso che le valutazioni espresse sulle condizioni di luminosità non sono suscettibili di alcun vaglio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che da conto in modo non illogico delle modalità e degli esiti certi del controllo operato dagli agenti di polizia giudiziaria in sede di arresto in flagranza di reato; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni uno di reclusione), considerata quella già sospesa (pari ad un anno e mesi quattro) supera i limiti di ammissibilità per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, non trattandosi di soggetto infraventunenne; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente