CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 22073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30770/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to RINALDOFAZI, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMApresso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] (anche in proprio) e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e NELLOVERNARELLI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 30770/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimato - avversola sentenza n. 821/2020 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILAdepositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 30770/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in d ata 11/6/2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di Fa- brizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’Eramoa seguito dell’allagamento dell’immobile a quest’ultimo con- cessoin locazione ad uso commerciale dai convenuti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome i danni denunciati dall’Eramo, in quanto riconducibili a vizistrutturali occulti dell’immobile allo stesso concesso in locazione, nonpotessero imputarsi alla responsabilità dei locatori, dovendo rite- nersiche questi ultimi ne ignorassero senza colpa l’esistenza; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha ri levato come l’Eramo non avesseneppure fornito una prova certa e incontestabile dell’invocato diritto al risarcimento dei danni, non avendo lo stesso provveduto, come viceversa tenuto secondo le previsioni contrattuali, a stipulare tempestivamenteun’idonea polizza di assicurazione “contro i rischi di incendioe danneggiamento del locale locato nonché di responsabilità civileverso terzi” (cfr. art. 9 del contratto), in tal modo escludendo la responsabilitàrisarcitoria dei locatori, ai sensi dell’art. 1227 , co. 2, c.c., per le conseguenze dannose denunciate dal danneggiato che, nella specie,lo stesso avrebbe potuto evitare là dove avesse diligentemente adempiutoalle obbligazioni assunte; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; FabrizioDi Battista e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; NelloVernarelli (già chiamato in causa dai convenuti a fini di man- leva)non ha svolto difese in questa sede; latrattazione è stata f issata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. e non sonostate depositate conclusioni dal P.G.;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 30770/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri FabrizioDi Battista e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 101 e 112c.p.c., come richiamato dall’art. 359 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale pronunciata sulla questione concernenteil carattere occulto del v izio riconosciuto a carico dell’im- mobile locato senza che, sul punto, fosse mai stata sollevata alcuna specifica eccezione o domanda dalla controparte, ovvero, in alterna- tiva, per aver omesso, là dove si ritenesse trattarsi di un’eccezione sollevabiled’ufficio, di ripristinare e sollecitare il contraddittorio tra le partisulla c.d. ‘terza via’ individuata d’ufficio dal giudicante; sottoaltro profilo, il ricorrente censura l’avvenuta valorizzazione, daparte della corte territoriale, della pretesa violazi one, da parte del conduttore,dell’obbligo di stipulare un’assicurazione al fine di scongiu- rarela produzione delle conseguenze dannose lamentate, senza alcuna specificadoglianza delle parti sul punto, e senza neppure considerare che l’impegno al riguardo assunto dal conduttore prevedeva unica- mentela stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civiledi terzi e il rischio di incendi/atti vandalici, e non certo una polizza acopertura di eventuali vizi occulti del bene locato, con la con seguente interpretazionedel contratto di locazione in violazione dei canoni legali diermeneutica contrattuale; daultimo, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la corte territoriale con riguardo allo specifico motivo di do- glianzaavanzato dall’Eramo in sede appello in relazione alla violazione dell’art.195 c.p.c., con particolare riferimento all’avvenuta violazione del contraddittorio concernente i contenuti definitivi della consulenza tecnica d’ufficio, non essendo stato il ricorrente posto in condizioni di Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 30770/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contraddire tempestivamente alle conclusioni definitive della consu- lenzatecnica d’ufficio apparse di contenuto diverso rispetto a quello dellabozza di consulenza precedentemente comunicata alle parti; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 196 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale affermato l’avvenutamancata contestazione in primo grado, da parte dell’odierno ricorrente,delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio là dove, alcontrario, tale mancata contestazione era unicamente riferita al di- versocontenuto della bozza di consulenza comunicata alle parti, di se- guitotravolto e so stituito dalla versione definitiva della consulenza tec- nicad’ufficio, in relazione alla quale del tutto illegittimamente il primo giudiceaveva disatteso l’istanza dell’odierno ricorrente vòlta all’oppor- tunariconvocazione dell’ausiliario; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente fatto ricorso al valore asseritamente significa tivo degli elementi pre- suntivivalorizzati in sentenza, sulla base di un ragionamento probato- riodel tutto contraddittorio e in forza di elementi indiziari del tutto privi deirequisiti imposti dalla legge ai fini del ricorso al ragionamento pre- suntivo,con particolare riguardo alla questione concernente l’assenza dicolpa dei locatori circa l’ignoranza dei vizi dell’immobile locato; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1578, co. 2, c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- menteposto ad esclusivo carico del conduttore l’onere di comprovare che i locatori avessero ignorato per propria colpa i vizi dell’immobile locato, e per aver concretamen te riconosciuto l’esistenza di tali vizi senzatuttavia aver precisato in cosa effettivamente gli stessi (giudicati Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 30770/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri occulti)consistessero: se cioè riferiti a una pretesa inadeguatezza del sistemanel suo complesso o se, invece, ad un generico e occasional e malfunzionamentodovuto alla pioggia; osservapreliminarmente il Collegio di dover dare atto della com- plessivainammissibilità di tutti e quattro i motivi di impugnazione , in ragionedella generale inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; al riguardo, var rà rilevare come tutti i motivi articolati in ricorso risultino fondati su specifici riferimenti agli atti processuali e ai docu- menti acquisiti nel corso del giudizio , senza tuttavia che il ricorrente abbiaavuto cura di evidenziarne la precisa localizzazi one tra gli atti di questogiudizio di legittimità, avendo trascurato di dichiararne la pro- duzioneo di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’uf- ficiodella corte territoriale , o nei fascicoli di parte colà presenti con una localizzazioneall’interno di essi , in conformità ai criteri specificamente stabilitidalla giurisprudenza di questa Corte ( cfr., ex plurimis , Sez. U, Sentenzan. 22726 del 03/11/2011 ); atale riguardo, q uanto sul punto parrebbe enunciarsi nelle ultime duerighe della pag. 24 e nelle prime due righe della pagina successiv a del ricorso – circa la composizione in via telematica del fascicolo di partedi entrambi i gradi di giudizio e circa la presenza nel fascicolo cartaceo,sia del tribunale che della corte di appello , delle sole copie di cortesia(dal contenuto, peraltro, neppure specificat o ) – deve ritenersi deltutto generico oltre che del tutto privo di alcuna specifica localizza- zione, sì da sottrarre al giudice di legittimità la disponibilità di alcun criteriodi verificazione della fondatezza delle censure avanzate, non potendoimporsi a questa Corte l’onere di un ’ eventuale ricerca, di pro- pria iniziativa, dell’ an e del quomodo della produzione e del rinveni- mentodegli atti processuali e dei documenti specif icamente richiamati dalricorrente a fondamento dell’impugnazione proposta ;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 30770/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favoredei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legitti- mità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere,infine, dato atto del la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiaral’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso,in favore dei controricorren ti, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento,