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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 13177/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2635 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2635del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A27 F250B) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R18 C351R) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle Entrate – Riscossione (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1340/2021, pubblicatain data 21 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di un procedimento di riscos- sione a mezzo ruolo, nelle forme dell’espropriazione immobi- liare, promosso nei suoi confronti dall’agente della riscossione.

L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Catania.

Ric. n. 2635/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’opponente.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso ri- sulta tardivo.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 21 giugno 2021.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 21 dicembre 2021.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez.

Ric. n. 2635/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) .

Il ricorso risulta datato 20 gennaio 2022e notificato, a mezzo P.E.C., in data 21 gennaio2022.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2635 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2635del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A27 F250B) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R18 C351R) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle Entrate – Riscossione (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1340/2021, pubblicatain data 21 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di un procedimento di riscos- sione a mezzo ruolo, nelle forme dell’espropriazione immobi- liare, promosso nei suoi confronti dall’agente della riscossione. L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Catania. Ric. n. 2635/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’opponente. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso ri- sulta tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 21 giugno 2021. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 21 dicembre 2021. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. Ric. n. 2635/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risulta datato 20 gennaio 2022e notificato, a mezzo P.E.C., in data 21 gennaio2022. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 1
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