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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:1062
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0657 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) 26 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di altre attività – Negoziazione di crediti – Attività di intermediazione del credito – Qualificazione» Nella causa T‑657/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 5 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale), composto, al momento della deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 19 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., da S. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Bento, A. Rodrigues e R. Laires, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Herold e L. Santiago de Albuquerque, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. e l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (autorità tributaria e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«autorità tributaria») in merito alle attività di intermediazione del credito svolte da tale società che l’autorità tributaria ha qualificato come operazioni di negoziazione di crediti esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Quadro giuridico Diritto dell’Unione 3 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA riprende, in sostanza, i termini dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ; in prosieguo: la «sesta direttiva»). 4 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: (…) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi».

Diritto portoghese 5 In forza dell’articolo 9, punto 27, lettera a), del Código do Imposto sobre o [OSCURATO:PERSONA] (codice dell’imposta sul valore aggiunto), approvato dal Decreto-Lei n. 394-B/84 (decreto-legge n. 394-B/84), del 26 dicembre 1984 ( Diário da República , I série-A, n. 297, del 26 dicembre 1984), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, sono esenti dall’IVA la concessione e la negoziazione di crediti, sotto qualsiasi forma, comprese le operazioni di sconto e di risconto, nonché la loro amministrazione o gestione da parte di chi li ha concessi.

Causa principale e questioni pregiudiziali 6 [OSCURATO:PERSONA] è una società a responsabilità limitata di diritto portoghese che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, era registrata come esercente attività di consulenza commerciale e di gestione. 7 [OSCURATO:PERSONA] è ammessa dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo) a svolgere attività di intermediazione del credito.

Essa è autorizzata, a tale titolo, a presentare o proporre contratti di credito ai consumatori, ad assistere questi ultimi effettuando lavori preparatori o altri lavori amministrativi nella fase precontrattuale per contratti di credito che non ha essa stessa presentato o proposto, o a concludere contratti di credito con i consumatori per conto del creditore. 8 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso contratti di affiliazione con diversi enti creditizi portoghesi, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] de Depósitos, S.A. (in prosieguo: la «CGD»).

Tali contratti riguardano attività di intermediazione del credito che la [OSCURATO:PERSONA] esercita per tali enti in modo indipendente.

Tali attività consistono, in particolare, nel ricercare e nell’attirare clienti potenziali per crediti immobiliari, nell’assistere tali clienti per raccogliere la documentazione necessaria alla loro domanda di credito, nel fornire loro precisazioni sugli aspetti essenziali del finanziamento quali il margine (lo «spread»), il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e il tasso di sforzo, nel procedere ad una prima analisi della documentazione fornita dai clienti per l’istruzione della loro domanda, nel trasmettere tale documentazione agli enti creditizi, nel presentare ai clienti le offerte di credito di tali enti e nel comunicare loro la decisione finale dell’ente di cui essi hanno scelto l’offerta. [OSCURATO:PERSONA] non è, per contro, autorizzata a concludere, in nome degli enti creditizi, contratti di credito con i consumatori.

Essa non interviene neppure nella definizione dei termini delle offerte di credito, nella scelta dei consumatori tra le diverse offerte e nella decisione degli enti creditizi di concedere i crediti. 9 I contratti di affiliazione prevedono che gli enti creditizi versino alla [OSCURATO:PERSONA], in cambio delle sue attività, una commissione corrispondente ad una percentuale dell’importo annuo dei contratti di credito immobiliare conclusi grazie alla sua intermediazione, ponderata da un indice di qualità della preparazione dei fascicoli. 10 Sebbene le attività di intermediazione del credito della [OSCURATO:PERSONA] e le loro condizioni di remunerazione siano identiche per tutti gli enti creditizi, le commissioni percepite da quest’ultima non sono state tuttavia assoggettate allo stesso regime IVA.

Mentre per la generalità di tali enti la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 9, punto 27, lettera a), del codice dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni di concessione e negoziazione di crediti, essa ha versato, per quanto riguarda le commissioni versate dalla CGD, l’IVA all’aliquota del 23%, la quale si è aggiunta all’importo di tali commissioni. 11 A seguito di una domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il rimborso dell’IVA relativa al primo trimestre del 2023, l’autorità tributaria ha avviato un procedimento di controllo in esito al quale ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] progetti di rettifica relativi all’IVA detratta nel corso degli anni dal 2019 al 2023.

Essa ha ritenuto che le attività di intermediazione del credito realizzate per la CGD fossero esenti da IVA e, pertanto, che l’IVA a monte associata a tali attività non fosse detraibile.

L’autorità tributaria ha quindi emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] avvisi di liquidazione dell’IVA per un importo totale di EUR 208619,07. 12 Il 5 aprile 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tali avvisi di liquidazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], che è il giudice del rinvio. 13 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le attività di intermediario del credito svolte per la CGD non rientrano nell’esenzione dall’IVA applicabile alla negoziazione di crediti, in quanto essa non interviene nell’approvazione dei crediti.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le sue attività si limitano a far conoscere e a spiegare ai potenziali clienti gli opuscoli pubblicati dalla CGD e le condizioni dei crediti immobiliari da essa offerti, senza poter raccomandare un credito immobiliare piuttosto che un altro.

Essa fornirebbe, al riguardo, solo informazioni imparziali e obiettive ai clienti interessati.

Peraltro, essa non analizzerebbe le informazioni raccolte presso tali clienti e non potrebbe in alcun caso concludere contratti di credito per conto della CGD.

Infine, le commissioni che essa percepisce retribuirebbero soltanto la vendita a domicilio dei clienti e non la negoziazione di crediti. 14 L’autorità tributaria, dal canto suo, fa valere che, nell’ambito dell’esercizio delle sue attività di intermediazione del credito, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi della stessa natura a più enti creditizi, ma applica un trattamento differenziato a quelli che essa fornisce alla CGD, per i quali versa l’IVA, rispetto a quelli che essa fornisce agli altri enti, per i quali applica il regime di esenzione dall’IVA.

Secondo l’autorità tributaria, la presentazione dei contratti di credito e l’assistenza ai consumatori, convenuti contrattualmente, sono indissociabili dal punto di vista dell’obiettivo perseguito, vale a dire la conclusione di contratti di credito. 15 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo) – CAAD)], sussiste un dubbio quanto alla questione se le attività di intermediazione del credito, quali esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA], rientrino nella nozione di «negoziazione di crediti», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, la quale costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione applicabile nell’ordinamento interno.

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, anche se è la vendita a domicilio «(pro) attivo» della [OSCURATO:PERSONA] che avvicina le parti e favorisce la conclusione di contratti di credito, quest’ultima non negozia i termini di tali contratti e non agisce né per conto degli acquirenti del credito né per quello della CGD. 16 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, nella parte relativa alla nozione di “negoziazione di crediti”, si applichi alla prestazione di servizi di reperimento di clienti di crediti per l’acquisto di abitazioni per conto di un ente creditizio, da parte di un soggetto passivo, intermediario del credito con vincolo di mandato, costituito ed autorizzato ad operare in base al regime giuridico che disciplina l’accesso all’attività di intermediario del credito ed il suo esercizio, qualora tali servizi comprendano: a) la ricerca proattiva di potenziali clienti consumatori di credito per l’acquisto di abitazioni attraverso una rete di intermediazione immobiliare (REMAX); b) la messa a disposizione dei potenziali clienti di prospetti forniti dalla banca con informazioni finanziarie sui prodotti di credito immobiliare; c) l’assistenza ai potenziali clienti nell’identificazione della documentazione necessaria per la richiesta di un’offerta di credito, nonché la raccolta e la revisione di tale documentazione; d) la presentazione della richiesta di un’offerta alla banca; e) la ricezione delle risposte della banca; f) la preparazione di tabelle comparative delle condizioni offerte dalle varie banche e la realizzazione di incontri con i potenziali clienti per discutere e fornire chiarimenti in merito alle stesse e ad aspetti essenziali del finanziamento (ad esempio, spread , TAEG, tasso di indebitamento); g) la comunicazione ai potenziali clienti della decisione della banca; e h) un modello di remunerazione “ success fee ”, in cui il corrispettivo è dovuto solo a seguito dell’effettiva conclusione di contratti di credito, in base al volume di credito realizzato/procurato? 2) Se la qualificazione come “negoziazione di crediti” si mantenga anche qualora l’intermediario non abbia il potere di agire per conto della banca, né alcuna influenza nel determinare le condizioni presentate nei prospetti e nelle offerte di credito, e il potenziale consumatore del credito sia libero di sottoscrivere o meno il finanziamento, nonché di scegliere l’ente con cui concludere il contratto?».

Sulle questioni pregiudiziali 17 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta con clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, che li assiste realizzando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, che si occupa della comunicazione con gli enti creditizi e che è remunerato da tali enti creditizi in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che esso non abbia né il potere di agire per conto degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti restino liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con il quale concluderanno il contratto. 18 In limine va rilevato che, poiché la direttiva IVA abroga e sostituisce la sesta direttiva, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultima direttiva vale anche per le disposizioni della direttiva IVA laddove le disposizioni di questi due atti di diritto dell’Unione possano essere considerate equivalenti (sentenza del 17 giugno 2021, K e DBKAG, C‑58/20 e C‑59/20 , EU:C:2021:491 , punto 27 ). 19 Di conseguenza, l’interpretazione data dalla Corte per quanto riguarda l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva vale anche per l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, poiché, come già rilevato supra al punto 3, tali disposizioni sono formulate in termini sostanzialmente identici e possono essere quindi considerate equivalenti (v., per analogia, sentenza del 17 giugno 2021, K e DBKAG, C‑58/20 e C‑59/20 , EU:C:2021:491 , punto 28 ). 20 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentino dall’IVA la negoziazione di crediti. 21 In proposito, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v. sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑42/22 , EU:C:2023:183 , punto 28 e giurisprudenza citata), 22 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo [v. sentenza del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK), C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 22 e giurisprudenza citata]. 23 Per quanto riguarda la nozione di «negoziazione», la Corte ha già dichiarato, nel contesto dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, ripreso in sostanza all’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, che tale nozione riguarda un’attività esercitata da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite da tale parte.

Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione.

Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con la controparte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.

La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2001, CSC [OSCURATO:PERSONA], C‑235/00 , EU:C:2001:696 , punto 39 , e del 5 luglio 2012, DTZ Zadelhoff, C‑259/11 , EU:C:2012:423 , punto 27 ). 24 La Corte ha altresì dichiarato che le attività di intermediazione, che consistono nella ricerca, dietro pagamento di un corrispettivo, di acquirenti per beni immobili che sono stati successivamente venduti e ceduti mediante trasferimenti di azioni, senza che l’intermediario abbia un interesse proprio quanto al contenuto di tali contratti, sono attività corrispondenti al termine di «negoziazione» vertenti su azioni e quote di società o di associazioni, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA (ordinanza del 21 novembre 2017, Kerr, C‑615/16 , non pubblicata, EU:C:2017:906 , punto 43 ). 25 Per contro, la Corte ha precisato che la fornitura di una semplice prestazione materiale, tecnica o amministrativa che non comporti modifiche della situazione giuridica e finanziaria tra le parti non rientra nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, CSC [OSCURATO:PERSONA], C‑235/00 , EU:C:2001:696 , punto 28 ). 26 Del pari, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, CSC [OSCURATO:PERSONA], C‑235/00 , EU:C:2001:696 , punto 41 ). 27 Per quanto riguarda, più in particolare, la nozione di «negoziazione di crediti», la Corte ha dichiarato che l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva, che è stato sostituito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, non può dipendere dall’esistenza di un vincolo contrattuale fra il prestatore del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, ma dev’essere valutata alla luce della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità (sentenza del 21 giugno 2007, Ludwig, C‑453/05 , EU:C:2007:369 , punto 33 ). 28 Peraltro, la Corte ha ritenuto che il fatto stesso che clausole del contratto di credito siano state previamente fissate da una delle parti del contratto non può impedire, in quanto tale, la fornitura di una prestazione di negoziazione, poiché l’attività di negoziazione può limitarsi ad indicare a una parte del contratto le occasioni per concludere un siffatto contratto (sentenza del 21 giugno 2007, Ludwig, C‑453/05 , EU:C:2007:369 , punto 39 ). 29 Nel caso di specie, sebbene, considerati singolarmente, taluni dei servizi della natura di quelli forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], quali la messa a disposizione dei clienti di opuscoli forniti dagli enti creditizi o la ricezione delle risposte di tali enti alle domande di credito, abbiano natura di semplici prestazioni materiali, tecniche o amministrative, tali servizi, considerati nel loro insieme, mirano in linea di principio a fare il necessario affinché un ente creditizio, nella fattispecie la CGD, concluda contratti di credito con potenziali clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Una siffatta finalità può altresì risultare dalla modalità di remunerazione di detti servizi, qualora essa si basi, come nel procedimento principale, sulla conclusione effettiva di contratti di credito e l’intermediario del credito sia remunerato dagli enti creditizi in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione e della qualità dei servizi resi, in particolare la qualità di preparazione dei fascicoli. 30 Poiché, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 28, il fatto stesso che talune clausole del contratto di credito siano state previamente fissate da una delle parti del contratto non può impedire, di per sé, la fornitura di una prestazione di negoziazione di credito, l’assenza di influenza dell’intermediario del credito sul contenuto dell’offerta di credito è necessariamente ininfluente sulla qualificazione delle attività di tale intermediario come servizi di negoziazione rientranti nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. 31 Lo stesso vale per quanto riguarda la circostanza che l’intermediario del credito non dispone del potere di agire in nome e per conto dell’ente creditizio.

Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 27, l’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non può dipendere dall’esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, ma deve essere valutata alla luce della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità.

Orbene, come rilevato al precedente punto 29 e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, le attività di intermediario del credito come quelle esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA], considerate nel loro insieme, mirano a fare il necessario affinché un ente creditizio concluda contratti di credito con potenziali clienti e possono, pertanto, per ciò solo, costituire un’attività di «negoziazione di crediti» ai sensi di detta disposizione. 32 A tal riguardo, occorre altresì rilevare che, sebbene diverse versioni linguistiche dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, quali le versioni in lingua portoghese, francese o inglese, utilizzino rispettivamente i termini «negociação», «négociation» e «negotiation» altre versioni linguistiche quali, ad esempio, le versioni in lingua tedesca, finlandese, svedese, danese e neerlandese utilizzano rispettivamente i termini «Vermittlung», «välitys», «förmedling», «formidling» e «bemiddeling».

Tali termini rinviano, nel linguaggio corrente, ad un’attività di intermediazione che mira a mettere due parti in grado di concludere tra loro un contratto, senza che l’intermediario sia necessariamente incaricato da una delle parti del contratto di definire le clausole contrattuali o di agire in nome e per conto di tale parte, ad esempio in vista della conclusione di detto contratto.

Pertanto, essi sono in linea con l’interpretazione della nozione di «negoziazione» definita dalla giurisprudenza della Corte citata al precedente punto

23. 33 La qualificazione di servizi come quelli forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] come servizi rientranti nell’attività di «negoziazione di crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non può essere rimessa in discussione neppure dal fatto che i clienti restano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con il quale concluderanno il contratto.

Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 23, una negoziazione di crediti può limitarsi a porre due parti in grado di concludere, dandosene carico, un contratto di credito.

L’attività esente in forza di detta disposizione non implica, in particolare, per le parti potenziali di un contratto di credito, una restrizione della loro libertà contrattuale. 34 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, li assiste effettuando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, si occupa della comunicazione con gli enti creditizi ed è remunerato da detti enti in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che egli non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti rimangano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con cui concluderanno il contratto.

Sulle spese 35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara: L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: l’esenzione da esso prevista per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, li assiste effettuando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, si occupa della comunicazione con gli enti creditizi ed è remunerato da detti enti in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che egli non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti rimangano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con cui concluderanno il contratto.

[OSCURATO:PERSONA]

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0657 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) 26 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di altre attività – Negoziazione di crediti – Attività di intermediazione del credito – Qualificazione» Nella causa T‑657/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 5 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale), composto, al momento della deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 19 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., da S. [OSCURATO:PERSONA], advogado; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Bento, A. Rodrigues e R. Laires, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Herold e L. Santiago de Albuquerque, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda. e l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (autorità tributaria e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«autorità tributaria») in merito alle attività di intermediazione del credito svolte da tale società che l’autorità tributaria ha qualificato come operazioni di negoziazione di crediti esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA). Quadro giuridico Diritto dell’Unione 3 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA riprende, in sostanza, i termini dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ; in prosieguo: la «sesta direttiva»). 4 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: (…) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi». Diritto portoghese 5 In forza dell’articolo 9, punto 27, lettera a), del Código do Imposto sobre o [OSCURATO:PERSONA] (codice dell’imposta sul valore aggiunto), approvato dal Decreto-Lei n. 394-B/84 (decreto-legge n. 394-B/84), del 26 dicembre 1984 ( Diário da República , I série-A, n. 297, del 26 dicembre 1984), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, sono esenti dall’IVA la concessione e la negoziazione di crediti, sotto qualsiasi forma, comprese le operazioni di sconto e di risconto, nonché la loro amministrazione o gestione da parte di chi li ha concessi. Causa principale e questioni pregiudiziali 6 [OSCURATO:PERSONA] è una società a responsabilità limitata di diritto portoghese che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, era registrata come esercente attività di consulenza commerciale e di gestione. 7 [OSCURATO:PERSONA] è ammessa dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo) a svolgere attività di intermediazione del credito. Essa è autorizzata, a tale titolo, a presentare o proporre contratti di credito ai consumatori, ad assistere questi ultimi effettuando lavori preparatori o altri lavori amministrativi nella fase precontrattuale per contratti di credito che non ha essa stessa presentato o proposto, o a concludere contratti di credito con i consumatori per conto del creditore. 8 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso contratti di affiliazione con diversi enti creditizi portoghesi, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] de Depósitos, S.A. (in prosieguo: la «CGD»). Tali contratti riguardano attività di intermediazione del credito che la [OSCURATO:PERSONA] esercita per tali enti in modo indipendente. Tali attività consistono, in particolare, nel ricercare e nell’attirare clienti potenziali per crediti immobiliari, nell’assistere tali clienti per raccogliere la documentazione necessaria alla loro domanda di credito, nel fornire loro precisazioni sugli aspetti essenziali del finanziamento quali il margine (lo «spread»), il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e il tasso di sforzo, nel procedere ad una prima analisi della documentazione fornita dai clienti per l’istruzione della loro domanda, nel trasmettere tale documentazione agli enti creditizi, nel presentare ai clienti le offerte di credito di tali enti e nel comunicare loro la decisione finale dell’ente di cui essi hanno scelto l’offerta. [OSCURATO:PERSONA] non è, per contro, autorizzata a concludere, in nome degli enti creditizi, contratti di credito con i consumatori. Essa non interviene neppure nella definizione dei termini delle offerte di credito, nella scelta dei consumatori tra le diverse offerte e nella decisione degli enti creditizi di concedere i crediti. 9 I contratti di affiliazione prevedono che gli enti creditizi versino alla [OSCURATO:PERSONA], in cambio delle sue attività, una commissione corrispondente ad una percentuale dell’importo annuo dei contratti di credito immobiliare conclusi grazie alla sua intermediazione, ponderata da un indice di qualità della preparazione dei fascicoli. 10 Sebbene le attività di intermediazione del credito della [OSCURATO:PERSONA] e le loro condizioni di remunerazione siano identiche per tutti gli enti creditizi, le commissioni percepite da quest’ultima non sono state tuttavia assoggettate allo stesso regime IVA. Mentre per la generalità di tali enti la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 9, punto 27, lettera a), del codice dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni di concessione e negoziazione di crediti, essa ha versato, per quanto riguarda le commissioni versate dalla CGD, l’IVA all’aliquota del 23%, la quale si è aggiunta all’importo di tali commissioni. 11 A seguito di una domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il rimborso dell’IVA relativa al primo trimestre del 2023, l’autorità tributaria ha avviato un procedimento di controllo in esito al quale ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] progetti di rettifica relativi all’IVA detratta nel corso degli anni dal 2019 al 2023. Essa ha ritenuto che le attività di intermediazione del credito realizzate per la CGD fossero esenti da IVA e, pertanto, che l’IVA a monte associata a tali attività non fosse detraibile. L’autorità tributaria ha quindi emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] avvisi di liquidazione dell’IVA per un importo totale di EUR 208619,07. 12 Il 5 aprile 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tali avvisi di liquidazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], che è il giudice del rinvio. 13 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le attività di intermediario del credito svolte per la CGD non rientrano nell’esenzione dall’IVA applicabile alla negoziazione di crediti, in quanto essa non interviene nell’approvazione dei crediti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le sue attività si limitano a far conoscere e a spiegare ai potenziali clienti gli opuscoli pubblicati dalla CGD e le condizioni dei crediti immobiliari da essa offerti, senza poter raccomandare un credito immobiliare piuttosto che un altro. Essa fornirebbe, al riguardo, solo informazioni imparziali e obiettive ai clienti interessati. Peraltro, essa non analizzerebbe le informazioni raccolte presso tali clienti e non potrebbe in alcun caso concludere contratti di credito per conto della CGD. Infine, le commissioni che essa percepisce retribuirebbero soltanto la vendita a domicilio dei clienti e non la negoziazione di crediti. 14 L’autorità tributaria, dal canto suo, fa valere che, nell’ambito dell’esercizio delle sue attività di intermediazione del credito, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi della stessa natura a più enti creditizi, ma applica un trattamento differenziato a quelli che essa fornisce alla CGD, per i quali versa l’IVA, rispetto a quelli che essa fornisce agli altri enti, per i quali applica il regime di esenzione dall’IVA. Secondo l’autorità tributaria, la presentazione dei contratti di credito e l’assistenza ai consumatori, convenuti contrattualmente, sono indissociabili dal punto di vista dell’obiettivo perseguito, vale a dire la conclusione di contratti di credito. 15 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo) – CAAD)], sussiste un dubbio quanto alla questione se le attività di intermediazione del credito, quali esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA], rientrino nella nozione di «negoziazione di crediti», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, la quale costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione applicabile nell’ordinamento interno. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, anche se è la vendita a domicilio «(pro) attivo» della [OSCURATO:PERSONA] che avvicina le parti e favorisce la conclusione di contratti di credito, quest’ultima non negozia i termini di tali contratti e non agisce né per conto degli acquirenti del credito né per quello della CGD. 16 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Centro de [OSCURATO:PERSONA] – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, nella parte relativa alla nozione di “negoziazione di crediti”, si applichi alla prestazione di servizi di reperimento di clienti di crediti per l’acquisto di abitazioni per conto di un ente creditizio, da parte di un soggetto passivo, intermediario del credito con vincolo di mandato, costituito ed autorizzato ad operare in base al regime giuridico che disciplina l’accesso all’attività di intermediario del credito ed il suo esercizio, qualora tali servizi comprendano: a) la ricerca proattiva di potenziali clienti consumatori di credito per l’acquisto di abitazioni attraverso una rete di intermediazione immobiliare (REMAX); b) la messa a disposizione dei potenziali clienti di prospetti forniti dalla banca con informazioni finanziarie sui prodotti di credito immobiliare; c) l’assistenza ai potenziali clienti nell’identificazione della documentazione necessaria per la richiesta di un’offerta di credito, nonché la raccolta e la revisione di tale documentazione; d) la presentazione della richiesta di un’offerta alla banca; e) la ricezione delle risposte della banca; f) la preparazione di tabelle comparative delle condizioni offerte dalle varie banche e la realizzazione di incontri con i potenziali clienti per discutere e fornire chiarimenti in merito alle stesse e ad aspetti essenziali del finanziamento (ad esempio, spread , TAEG, tasso di indebitamento); g) la comunicazione ai potenziali clienti della decisione della banca; e h) un modello di remunerazione “ success fee ”, in cui il corrispettivo è dovuto solo a seguito dell’effettiva conclusione di contratti di credito, in base al volume di credito realizzato/procurato? 2) Se la qualificazione come “negoziazione di crediti” si mantenga anche qualora l’intermediario non abbia il potere di agire per conto della banca, né alcuna influenza nel determinare le condizioni presentate nei prospetti e nelle offerte di credito, e il potenziale consumatore del credito sia libero di sottoscrivere o meno il finanziamento, nonché di scegliere l’ente con cui concludere il contratto?». Sulle questioni pregiudiziali 17 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta con clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, che li assiste realizzando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, che si occupa della comunicazione con gli enti creditizi e che è remunerato da tali enti creditizi in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che esso non abbia né il potere di agire per conto degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti restino liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con il quale concluderanno il contratto. 18 In limine va rilevato che, poiché la direttiva IVA abroga e sostituisce la sesta direttiva, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultima direttiva vale anche per le disposizioni della direttiva IVA laddove le disposizioni di questi due atti di diritto dell’Unione possano essere considerate equivalenti (sentenza del 17 giugno 2021, K e DBKAG, C‑58/20 e C‑59/20 , EU:C:2021:491 , punto 27 ). 19 Di conseguenza, l’interpretazione data dalla Corte per quanto riguarda l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva vale anche per l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, poiché, come già rilevato supra al punto 3, tali disposizioni sono formulate in termini sostanzialmente identici e possono essere quindi considerate equivalenti (v., per analogia, sentenza del 17 giugno 2021, K e DBKAG, C‑58/20 e C‑59/20 , EU:C:2021:491 , punto 28 ). 20 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentino dall’IVA la negoziazione di crediti. 21 In proposito, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v. sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑42/22 , EU:C:2023:183 , punto 28 e giurisprudenza citata), 22 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo [v. sentenza del 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK), C‑231/19 , EU:C:2020:513 , punto 22 e giurisprudenza citata]. 23 Per quanto riguarda la nozione di «negoziazione», la Corte ha già dichiarato, nel contesto dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, ripreso in sostanza all’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, che tale nozione riguarda un’attività esercitata da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite da tale parte. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con la controparte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2001, CSC [OSCURATO:PERSONA], C‑235/00 , EU:C:2001:696 , punto 39 , e del 5 luglio 2012, DTZ Zadelhoff, C‑259/11 , EU:C:2012:423 , punto 27 ). 24 La Corte ha altresì dichiarato che le attività di intermediazione, che consistono nella ricerca, dietro pagamento di un corrispettivo, di acquirenti per beni immobili che sono stati successivamente venduti e ceduti mediante trasferimenti di azioni, senza che l’intermediario abbia un interesse proprio quanto al contenuto di tali contratti, sono attività corrispondenti al termine di «negoziazione» vertenti su azioni e quote di società o di associazioni, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA (ordinanza del 21 novembre 2017, Kerr, C‑615/16 , non pubblicata, EU:C:2017:906 , punto 43 ). 25 Per contro, la Corte ha precisato che la fornitura di una semplice prestazione materiale, tecnica o amministrativa che non comporti modifiche della situazione giuridica e finanziaria tra le parti non rientra nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, CSC [OSCURATO:PERSONA], C‑235/00 , EU:C:2001:696 , punto 28 ). 26 Del pari, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, CSC [OSCURATO:PERSONA], C‑235/00 , EU:C:2001:696 , punto 41 ). 27 Per quanto riguarda, più in particolare, la nozione di «negoziazione di crediti», la Corte ha dichiarato che l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva, che è stato sostituito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, non può dipendere dall’esistenza di un vincolo contrattuale fra il prestatore del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, ma dev’essere valutata alla luce della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità (sentenza del 21 giugno 2007, Ludwig, C‑453/05 , EU:C:2007:369 , punto 33 ). 28 Peraltro, la Corte ha ritenuto che il fatto stesso che clausole del contratto di credito siano state previamente fissate da una delle parti del contratto non può impedire, in quanto tale, la fornitura di una prestazione di negoziazione, poiché l’attività di negoziazione può limitarsi ad indicare a una parte del contratto le occasioni per concludere un siffatto contratto (sentenza del 21 giugno 2007, Ludwig, C‑453/05 , EU:C:2007:369 , punto 39 ). 29 Nel caso di specie, sebbene, considerati singolarmente, taluni dei servizi della natura di quelli forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], quali la messa a disposizione dei clienti di opuscoli forniti dagli enti creditizi o la ricezione delle risposte di tali enti alle domande di credito, abbiano natura di semplici prestazioni materiali, tecniche o amministrative, tali servizi, considerati nel loro insieme, mirano in linea di principio a fare il necessario affinché un ente creditizio, nella fattispecie la CGD, concluda contratti di credito con potenziali clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Una siffatta finalità può altresì risultare dalla modalità di remunerazione di detti servizi, qualora essa si basi, come nel procedimento principale, sulla conclusione effettiva di contratti di credito e l’intermediario del credito sia remunerato dagli enti creditizi in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione e della qualità dei servizi resi, in particolare la qualità di preparazione dei fascicoli. 30 Poiché, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 28, il fatto stesso che talune clausole del contratto di credito siano state previamente fissate da una delle parti del contratto non può impedire, di per sé, la fornitura di una prestazione di negoziazione di credito, l’assenza di influenza dell’intermediario del credito sul contenuto dell’offerta di credito è necessariamente ininfluente sulla qualificazione delle attività di tale intermediario come servizi di negoziazione rientranti nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. 31 Lo stesso vale per quanto riguarda la circostanza che l’intermediario del credito non dispone del potere di agire in nome e per conto dell’ente creditizio. Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 27, l’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non può dipendere dall’esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore del servizio di negoziazione e una parte del contratto di credito, ma deve essere valutata alla luce della natura stessa della prestazione fornita e della sua finalità. Orbene, come rilevato al precedente punto 29 e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, le attività di intermediario del credito come quelle esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA], considerate nel loro insieme, mirano a fare il necessario affinché un ente creditizio concluda contratti di credito con potenziali clienti e possono, pertanto, per ciò solo, costituire un’attività di «negoziazione di crediti» ai sensi di detta disposizione. 32 A tal riguardo, occorre altresì rilevare che, sebbene diverse versioni linguistiche dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, quali le versioni in lingua portoghese, francese o inglese, utilizzino rispettivamente i termini «negociação», «négociation» e «negotiation» altre versioni linguistiche quali, ad esempio, le versioni in lingua tedesca, finlandese, svedese, danese e neerlandese utilizzano rispettivamente i termini «Vermittlung», «välitys», «förmedling», «formidling» e «bemiddeling». Tali termini rinviano, nel linguaggio corrente, ad un’attività di intermediazione che mira a mettere due parti in grado di concludere tra loro un contratto, senza che l’intermediario sia necessariamente incaricato da una delle parti del contratto di definire le clausole contrattuali o di agire in nome e per conto di tale parte, ad esempio in vista della conclusione di detto contratto. Pertanto, essi sono in linea con l’interpretazione della nozione di «negoziazione» definita dalla giurisprudenza della Corte citata al precedente punto 23. 33 La qualificazione di servizi come quelli forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] come servizi rientranti nell’attività di «negoziazione di crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non può essere rimessa in discussione neppure dal fatto che i clienti restano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con il quale concluderanno il contratto. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 23, una negoziazione di crediti può limitarsi a porre due parti in grado di concludere, dandosene carico, un contratto di credito. L’attività esente in forza di detta disposizione non implica, in particolare, per le parti potenziali di un contratto di credito, una restrizione della loro libertà contrattuale. 34 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, li assiste effettuando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, si occupa della comunicazione con gli enti creditizi ed è remunerato da detti enti in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che egli non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti rimangano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con cui concluderanno il contratto. Sulle spese 35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara: L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: l’esenzione da esso prevista per le operazioni di negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito che cerca e contatta clienti per proporre loro contratti di credito immobiliare, li assiste effettuando lavori preliminari alla conclusione dei contratti, si occupa della comunicazione con gli enti creditizi ed è remunerato da detti enti in funzione dell’importo dei contratti di credito conclusi grazie alla sua intermediazione, e ciò nonostante il fatto che egli non abbia né il potere di agire in nome degli enti creditizi né alcuna influenza sul contenuto delle offerte di credito e che i clienti rimangano liberi di concludere o meno un contratto di credito e di scegliere l’ente creditizio con cui concluderanno il contratto. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris