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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 33760/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4973/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato che agisce in proprio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato – avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n.1494/2022 del [OSCURATO:PERSONA] P.G., depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1.[OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale portante il n.1958/2013 R.G.N.R innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto conclusosi con sentenza di assoluzione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in composizione monocratica, con decreto del 16/08/2022 liquidò a titolo di compenso professionale in favore del difensore la somma di € 840,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a.

2. Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso in opposizione lamentando una decurtazione immotivata dei compensi della fase delle indagini preliminari, in violazione dei valori minimi tariffari inderogabili. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in accoglimento dell’opposizione, determinò il compenso in € 1.140,00, condannando l’Amministrazione della giustizia alla refusione delle spese vive del procedimento.

Ritenne, tuttavia,non dovute, o comunque da compensare, le spese per onorari del giudizio di opposizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

4. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n n .3 e 5 avendo erroneamente il Tribunale dichiarato non dovuti - e comunque compensati - ulteriori importi a titolo di compensi per il presente giudizio di opposizione Il ricorrente lamenta cheil Tribunale non ha applicato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la facoltà dell’avvocato di difendersi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. non altera la natura professionale dell’attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti ed onorari.

5. Il motivo è fondato.

Questa Corte, sia in sede penale che civile, con giurisprudenza granitica contraddice l’asserto del Giudice del merito qui censurato.

In sede penale (Sez. unite penali, n. 25931,24/04/2008 cc., dep. 26/06/2008, Rv. 239632) si è detto che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R..

Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).

In sede civile si è affermato omologo principio, chiarendosi che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Sez. 6 - 2, n. 7072, 21/03/2018, Rv. 648220 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 4082/2024).

Ulteriormente spiegandosi che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata personalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per spese") - Sez. 6 - 2, n. 4698, 18/02/2019, Rv. 652600 - 01).

Ciò, peraltro, nel quadro dei ristretti margini entro i quali la normativa vigente consente la compensazione, siccome evidenziato, anche in epoca assai recente da questa Corte, la quale ha spiegato che l'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità (Sez. 2, n. 27802, 17/10/2025, Rv. 676247 – 01; conf.

Cass. nn. 11349/2024, 3606/2024, 19522/2025 e, in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024).

6. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro giudice, anche per il regolamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4973/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato che agisce in proprio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato – avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n.1494/2022 del [OSCURATO:PERSONA] P.G., depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1.[OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale portante il n.1958/2013 R.G.N.R innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto conclusosi con sentenza di assoluzione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in composizione monocratica, con decreto del 16/08/2022 liquidò a titolo di compenso professionale in favore del difensore la somma di € 840,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. 2. Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso in opposizione lamentando una decurtazione immotivata dei compensi della fase delle indagini preliminari, in violazione dei valori minimi tariffari inderogabili. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in accoglimento dell’opposizione, determinò il compenso in € 1.140,00, condannando l’Amministrazione della giustizia alla refusione delle spese vive del procedimento. Ritenne, tuttavia,non dovute, o comunque da compensare, le spese per onorari del giudizio di opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 4. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n n .3 e 5 avendo erroneamente il Tribunale dichiarato non dovuti - e comunque compensati - ulteriori importi a titolo di compensi per il presente giudizio di opposizione Il ricorrente lamenta cheil Tribunale non ha applicato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la facoltà dell’avvocato di difendersi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. non altera la natura professionale dell’attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti ed onorari. 5. Il motivo è fondato. Questa Corte, sia in sede penale che civile, con giurisprudenza granitica contraddice l’asserto del Giudice del merito qui censurato. In sede penale (Sez. unite penali, n. 25931,24/04/2008 cc., dep. 26/06/2008, Rv. 239632) si è detto che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.). In sede civile si è affermato omologo principio, chiarendosi che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Sez. 6 - 2, n. 7072, 21/03/2018, Rv. 648220 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 4082/2024). Ulteriormente spiegandosi che la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata personalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per spese") - Sez. 6 - 2, n. 4698, 18/02/2019, Rv. 652600 - 01). Ciò, peraltro, nel quadro dei ristretti margini entro i quali la normativa vigente consente la compensazione, siccome evidenziato, anche in epoca assai recente da questa Corte, la quale ha spiegato che l'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità (Sez. 2, n. 27802, 17/10/2025, Rv. 676247 – 01; conf. Cass. nn. 11349/2024, 3606/2024, 19522/2025 e, in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024). 6. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro giudice, anche per il regolamento del
Decreto Cassazione n. 33760/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris