CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] procedimento nei riguardi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in data 27 maggio 2021, aveva respinto la sua richiesta tesa allo scambio di oggetti con altro detenuto ammesso nello stesso gruppo di socialità, ha annullato «l'ordine di servizio emesso dalla Direzione della CC di Viterbo in data 25.02. 2021, nella C parte in cui subordina l'autorizzazione immediata allo scambio di generi A, alimentAi alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità». A ragione della decisione il Tribunale ha in primo luogo richiamato il contenuto del menzionato ordine di servizio emesso dalla Casa circondariale di Viterbo in data 25 febbraio 2021, che prevede che il detenuto presenti l'istanza di scambio almeno un giorno prima, salvo richieste occasionali ed eccezionali da valutarsi al momento, avuto riguardo alle circostanze e agli oggetti del cui scambio si chiede l'autorizzazione. Ha, poi, fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 che ha riconosciuto la portata umanitaria e trattamentale dello scambio degli oggetti di modico valore ed ha ritenuto che lo stesso andrebbe incentivato cie-4 e non subordinato alla sussistenza requisito dell'eccezionalità, soprattutto per oggetti, quali i generi alimentari, lo scambio dei quali non pone il rischio di illecita comunicazione ovvero di assunzione di posizioni di predominio. Su tali basi, ha ritenuto che la subordinazione dell'autorizzazione immediata allo scambio di generi alimentari al requisito dell'eccezionalità si traducesse in una limitazione del diritto del detenuto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato di Roma, lamentando con unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). Deduce il Ministero ricorrente come, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale richiamata nel provvedimento impugnato, permanga in capo all'Amministrazione il potere di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi, se del caso introducendo limitazioni e che, nell'ottica di una leale collaborazione tra l'Amministrazione penitenziaria e il detenuto, il requisito cronologico, ossia la necessità di formulare la domanda un giorno prima, è un requisito non rigido, bensì flessibile. Osserva, inoltre, che il pur previsto riferimento al carattere eccezionale della richiesta non costituisce illegittima restrizione del diritto dei detenuti in quanto ragionevolmente finalizzato alla necessità da parte dell'Amministrazione penitenziaria di monitorare la tipologia delle richieste, la loro frequenza, la ricorrenza di domande aventi gli stessi mittenti ovvero destinatari; attività di verifica — peraltro demandata dalla stessa Corte costituzionale — che necessita di un tempo congruo. Stigmatizza, infine, l'irragionevolezza della distinzione fatta dal Tribunale di sorveglianza tra i generi alimentari e gli altri beni, potendo proprio i primi nascondere insidie, siccome non controllabili senza manomissione ove si tratti di cibi cotti e, comunque, impegnando l'Amministrazione alla verifica dell'assenza di prescrizioni mediche contrarie all'assunzione di determinati cibi. 3. Con requisitoria scritta pervenuta il 1° dicembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Non è superfluo premettere che, con la sentenza n. 97 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. f), Ord. pen. nella parte in cui esclude del tutto la possibilità di consentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Pur escludendo che sussista un diritto fondamentale del detenuto sottoposto a regime differenziato a scambiare oggetti, anche con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, la sentenza in parola ha riconosciuto che ciò costituisce una facoltà dell'individuo, anche ove ristretto in carcere, che fa parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana «tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso». [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, affermato che la compressione di tale facoltà si può giustificare non già in via generale e astratta, ma in quanto esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza. La stessa Corte Costituzionale ha, peraltro, precisato che è comunque «consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita la detenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni» e che «tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza». 3. Nel caso in esame, la limitazione che viene in questione è l'obbligo fissato dall'amministrazione penitenziaria di presentare domanda con un giorno di anticipo, «salvo richieste occasionali ed eccezionali», che, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, frustrerebbe l'esercizio del diritto. La tesi non può essere condivisa. 3.1. Va, infatti, qui preliminarmente ribadito che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia in procedimento Strangio, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia in procedimento Gallo, Rv. 280532). Muovendo da tale constatazione, questa Corte, da tempo evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 3.2. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se l'ordine di servizio emesso dalla Direzione dell'Istituto di pena di Viterbo nella parte in cui subordina l'autorizzazione immediata allo scambio di generi alimentari alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità determina una violazione del diritto del detenuto allo scambio stesso) ha natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che si è limitata a regolarne le modalità di esercizio del diritto, senza tuttavia inibirlo. Questa Corte si è, invero, già espressa sulla legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che stabiliscono l'obbligo di presentare domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità, ritenendo che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto, ma si limitano a regolarne l'esercizio (Sez. 1, n. 39105 del 27/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022, dep. 2023, Gallo, n.nn.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, Dantese, n.m.; Sez. 1, n. 38399 del 6 maggio 2022, Cesarano, n.m; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, n.m.). In particolare, in Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, si è chiarito che «le regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella congruità della misura rispetto allo scopo, ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell'art. 27 Cost.». La pronuncia Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022 ha precisato che la disciplina in concreto adottata per lo scambio di generi alimentari non esorbita dai limiti del potere discrezionale dell'amministrazione, perché è coerente e compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza evidenziate dall'amministrazione, purché «garantisca comunque l'esercizio del diritto da parte dei detenuti».Si è, pertanto condivisibilnnente ritenuto che la prescrizione ai detenuti della presentazione, entro determinate fasce orarie ovvero entro determinati limiti di tempo, di apposita richiesta scritta, costituisca una mera regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, il quale viene comunque assicurato, consentendo al contempo all'amministrazione di esercitare un controllo sugli scambi che, difatti, non potrebbe esercitarsi con la necessaria ponderazione ove fosse ammessa la possibilità di una richiesta immediatamente precedente allo scambio. Le stesse considerazioni valgono per il requisito dell'eccezionalità della richiesta di scambio "immediato" di beni, di cui si controverte nel presente procedimento che, analogamente alla previsione in punto di necessità richiesta scritta, costituisce espressione del potere di regolamentazione del diritto. 4. Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai superiori principi e l'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve pertanto essere annullata sen